Integrazioni al decreto ministeriale 30 luglio 1996 recante misure e modalita' di versamento del contributo dovuto dalle imprese del settore dell'energia elettrica e del gas.(GU n.27 del 3-2-1999)
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b), ultimo periodo, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per stabilire le modalita' di versamento del contributo che a decorrere dal 1996, i soggetti esercenti il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica e del gas devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorita'; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1996, concernente la misura e le modalita' di versamento del contributo dovuto dalle imprese del settore dell'energia elettrica e del gas; Ritenuta la necessita' di integrare le disposizioni concernenti le modalita' di versamento stabilite con il decreto 30 luglio 1996; Decreta: Art. 1. 1. Al fine di consentire le attivita' di competenza del Ministero delle finanze e dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, i soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, devono comunicare al Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione entro il 15 settembre di ciascun anno, i seguenti elementi: data in cui e' stato effettuato il pagamento; importo versato; se il versamento e' stato eseguito allo sportello della Tesoreria o mediante conto corrente postale alla stessa intestato; indicazione della sezione di tesoreria presso la quale si e' eseguito il versamento. 2. Relativamente all'anno 1998 le comunicazioni di cui al comma 1 vanno effettuate entro il 15 del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Sulla base delle comunicazioni ricevute, la Direzione centrale per la riscossione provvede a trasmettere all'Autorita' di regolazione, dei servizi per l'energia elettrica e il gas un elenco riassuntivo dei contributi versati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 1999 p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica