MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 1999 

  Integrazioni al decreto ministeriale  30 luglio 1996 recante misure
e modalita'  di versamento  del contributo  dovuto dalle  imprese del
settore dell'energia elettrica e del gas.
(GU n.27 del 3-2-1999)

                      IL MINISTRO DELLE  FINANZE
                             di concerto
              con IL  MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                   E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorita'
di regolazione  dei servizi di  pubblica utilita' e,  in particolare,
l'art.  2,  comma  38,  lettera   b),  ultimo  periodo,  che  prevede
l'emanazione di  un decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto
con  il Ministro  del  tesoro, del  bilancio  e della  programmazione
economica, per  stabilire le  modalita' di versamento  del contributo
che  a  decorrere dal  1996,  i  soggetti  esercenti il  servizio  di
pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica e del gas devono
versare  per  sostenere  l'onere  derivante  dall'istituzione  e  dal
funzionamento delle Autorita';
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  del  tesoro  30  luglio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 177  del 30  luglio 1996,  concernente la  misura e  le
modalita'  di  versamento del  contributo  dovuto  dalle imprese  del
settore dell'energia elettrica e del gas;
  Ritenuta la necessita' di  integrare le disposizioni concernenti le
modalita' di versamento stabilite con il decreto 30 luglio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al fine  di consentire le attivita' di  competenza del Ministero
delle finanze e  dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il gas, i
soggetti  tenuti al  versamento del  contributo, di  cui all'art.  2,
comma 38,  lettera b) della  legge 14  novembre 1995, n.  481, devono
comunicare  al Ministero  delle  finanze, Direzione  centrale per  la
riscossione  entro  il  15  settembre di  ciascun  anno,  i  seguenti
elementi:
   data in cui e' stato effettuato il pagamento;
   importo versato;
   se  il versamento e' stato eseguito allo sportello della Tesoreria
o mediante conto corrente postale alla stessa intestato;
  indicazione  della  sezione di  tesoreria  presso  la quale  si  e'
eseguito il versamento.
  2. Relativamente all'anno  1998 le comunicazioni di cui  al comma 1
vanno  effettuate  entro  il  15  del mese  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Sulla  base delle comunicazioni ricevute,  la Direzione centrale
per   la  riscossione   provvede  a   trasmettere  all'Autorita'   di
regolazione, dei servizi  per l'energia elettrica e il  gas un elenco
riassuntivo dei contributi versati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 gennaio 1999
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
 e della programmazione economica