Riconoscimento di titolo accademico estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli "ingegneri".(GU n.31 del 8-2-1999)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Rapp Norbert Dieter, nato il 10 gennaio 1947 a Baden-Baden, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "ingegnere"; Preso atto che e' in possesso di "Bachelor of science in engineering" conseguito nel settembre 1988 presso l'Universita' di Newport in California riconosciuto equipollente in Germania nell'ottobre del 1992; Rilevato che ha dimostrato il possesso di esperienza triennale in quest'ultimo Paese come previsto dall'art. 1, lettera a), della direttiva 89/48/CEE; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 18 dicembre 1997 e del 21 maggio 1998; Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Considerato che la formazione professionale dell'ingegnere in Italia comprende attivita' intellettuali che non sono corrispondenti a quelle possedute dal richiedente; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: La domanda del sig. Rapp Norbert Dieter, nato il 10 gennaio 1947 a Baden-Baden, cittadino tedesco, volta ad ottenere l'accesso all'albo ed alla professione di "ingegnere" e' accolta. Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre anni. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, e' volta ad accertare la conoscenza da parte dello stesso delle seguenti materie: 1) scienza delle costruzioni; 2) meccanica applicata alle macchine; 3) fisica tecnica; 4) elettrotecnica. Cio' in considerazione della circostanza che queste materie non hanno formato oggetto di approfondimento da parte del migrante nel Paese di provenienza. La prova di che trattasi si compone un esame scritto e uno orale. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato con successo quello scritto. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali dell'area di ingegneria come contemplata dalla legislazione vigente nel settore affine. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 21 gennaio 1999 Il direttore generale: Hinna Danesi