MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1 febbraio 1999 

  Riconoscimento  di  titolo   accademicoprofessionale  estero  quale
titolo  abilitante   per  l'iscrizione   in  Italia   all'albo  degli
"ingegneri".
(GU n.37 del 15-2-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva  n. 89/48/CEE  del 21 dicembre  1988, relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del sig. Tofone Aldo, nato il 15 agosto 1947 a Orte
(Viterbo),  cittadino   italiano,  diretta  ad  ottenere,   ai  sensi
dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  l'accesso
all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere";
  Preso   atto   che   e'   in   possesso   del   titolo   accademico
"diplomingenieur FH" conseguito presso la Fachhochschule Frankfurt am
Main il 6 ottobre 1981;
  Considerato che  la professione dell'ingegnere in  Italia comprende
attivita' intellettuali  che il richiedente non  puo' esercitare, ne'
ha dimostrato  di aver  esercitato in  Germania, sul  presupposto del
titolo di  studio posseduto, attivita' equiparabile  a quella propria
dell'ingegnere italiano;
  Viste le  determinazioni della  conferenza di servizi  nella seduta
del 6 ottobre 1998;
  Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria;
  Ritenuto, pertanto, che ricorrano  le condizioni previste dall'art.
6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sopra indicato;
  Ritenuto  che la  prova attitudinale  integrativa conseguente  alla
valutazione di cui sopra debba essere  composta da un esame scritto e
da un esame orale  e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto di studio  e/o di approfondimenti nel  corso della esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
anni uno, in analogia a quanto deciso in casi similari;
                              Decreta:
  1. Al  sig. Tofone Aldo, nato  il 15 agosto 1947  a Orte (Viterbo),
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademicoprofessionale
"diplomingenieur  FH", di  cui in  premessa quale  titolo valido  per
l'iscrizione   all'albo  degli   "ingegneri"   e  l'esercizio   della
professione.
  2. Detto  riconoscimento e' subordinato, a  scelta del richiedente,
al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di
una prova attitudinale.
  3. La  prova attitudinale, ove  oggetto di scelta  dell'istante, e'
volta  ad accertare,  in capo  al  candidato, le  conoscenze di  base
comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria.
  4. Le  materie individuate  come sopra sono  in specie:  1) tecnica
delle costruzioni; 2) scienza delle costruzioni.
  5. La prova di che trattasi si  compone di un esame scritto e di un
esame orale da svolgersi in lingua italiana:
  a) l'esame scritto - formulato  dalla commissione d'esame di cui al
decreto  ministeriale  2  giugno   1995,  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale di  questo Ministero del 31  luglio 1995, n. 14  - consiste
nella redazione di  un progetto integrato assistito  da una relazione
tecnica concernente le materie individuate al numero 4, sopra;
  b)  l'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
tecniche  vertenti sulla  materia  indicata  sopra. L'indicato  esame
vertera' altresi'  sulle conoscenze di deontologia  professionale del
candidato.  All'esame qui  considerato il  candidato potra'  accedere
solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
  Ai fini dello svolgimento di  detta prova, l'istante presentera' al
Consiglio  nazionale   degli  ingegneri  domanda  in   carta  legale,
allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.
  6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante,
e'  diretto  ad  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.
  7. Il  tirocinio di  che trattasi ha  una durata di  anni uno  e si
svolgera' presso  un ingegnere che, scelto  dall'istante, si dichiari
disponibile. La scelta dovra' ricadere tra gli ingegneri del luogo di
residenza   dell'istante  che   abbiano  un'anzianita'   d'iscrizione
all'albo  professionale di  almeno cinque  anni. All'uopo,  l'istante
presentera' al Consiglio nazionale  ingegneri domanda in carta legale
allegandovi tra l'altro:
  1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;
   2) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor.
  8.  Il  Consiglio   nazionale  ingegneri  vigilera'  sull'effettivo
svolgimento  del  tirocinio,  a   mezzo  del  presidente  dell'ordine
provinciale.
   Roma, 1 febbraio 1999
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi