MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  del Comitato  nazionale  per la  tutela  e la  valorizzazione
  delle  denominazioni di  origine  e  delle indicazioni  geografiche
  tipiche  dei vini  relativo  alla domanda  di riconoscimento  della
  denominazione di origine controllata dei vini "Atina".
(GU n.36 del 13-2-1999)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
  Esaminata la domanda presentata congiuntamente dalla Confederazione
italiana agricoltori,  dalla Unione  provinciale agricoltori  e dalla
Federazione  coltivatori   diretti  della  provincia   di  Frosinone,
legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica  n. 348/1994,  intesa ad ottenere  il riconoscimento
della denominazione di origine controllata dei vini "Atina";
  Viste  le  risultanze della  pubblica  audizione  svoltasi a  Atina
(Frosinone) il 14 maggio 1998;
  Ha espresso  parere favorevole  al suo accoglimento  proponendo, ai
fini   dell'emanazione   del   relativo  decreto   dirigenziale,   il
disciplinare di produzione dei vini  di che trattasi secondo il testo
di cui appresso.
  Le  eventuali istanze  e controdeduzioni  alla suddetta  domanda di
riconoscimento   e  alla   relativa  proposta   di  disciplinare   di
produzione, dovranno - in conformita' alle disposizioni contenute nel
decreto  del  Presidente della  Repubblica  n.  642/1972 e  sucessive
modifiche  ed  integrazioni -  essere  inviate  al Ministero  per  le
politiche  agricole  -   Comitato  nazionale  per  la   tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazione
geografiche  tipiche dei  vini -  via Sallustiana,  10 -  00187 Roma,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere
nella Gazzetta Ufficiale.
                            ------------
           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
         della denominazione di origine controllata "Atina"
                               Art. 1.
                        Denominazioni e vini
  La  denominazione di  origine controllata  "Atina" e'  riservata ai
vini che  rispondono alle condizioni  ed ai requisiti  prescritti dal
presente  disciplinare  di  produzione, per  le  seguenti  tipologie:
rosso, rosso riserva, Cabernet e Cabernet riserva.
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
  I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte dai
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica:
   "Atina" rosso:
    Cabernet sauvignon               minimo         50%
    Syrah                              "            10%
    Merlot                             "            10%
    Cabernet franc                     "            10%
  Possono concorrere,  fino ad  un massimo del  20%, altri  vitigni a
bacca  nera,  non  aromatici,  raccomandati e/o  autorizzati  per  la
provincia di Frosinone.
   "Atina" Cabernet:
    Cabernet sauvignon e Cabernet franc, minimo 85%
  Possono concorre, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca
nera raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone.
                               Art. 3.
                     Zona di produzione delle uve
  La zona  di produzione delle  uve atte  alla produzione dei  vini a
denomiinazione di  rigine controllata "Atina" ricade  nella provincia
di Frosinone  e comprende i terreni  vocati alla qualita' di  tutto o
parte dei  territori amministrativi  dei comuni di  Atina, Gallinaro,
Belmonte, Castello,  Picinisco, Sant'Elia Fiumerapido,  Alvito, Villa
Latina,  S.  Donato  Valcomino, Vicalvi,  Casalattico,  Casalvieri  e
Settefrati.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
  Partendo dal fiume Melfa in  territorio di Picinisco alla localita'
Molino  Bartolomucci   si  passa  nella  parte   basale  del  costone
meridionale   del  colle   Zappitto  includendo   tutta  la   collina
dell'Antica  fino  al fondovalle  del  rio  Valle Pecorina,  gia'  in
territorio di  Settefrati. Da questo  punto il limite  dell'area tira
dritto lungo la  cresta collinare di San Martino fino  al colle della
Torre, quindi aggira  lo stesso colle fino ad  intercettare la strada
provinciale di accesso a  Settefrati nell'area di attraversamento del
torrente Tellini. Procedendo oltre, il  limite segue la sede stradale
includendo tutta la regione pedemontana  che si estende a valle della
stessa via, fino al bivio con la ex strada statale 509 alla localita'
Molino  in territorio  di Gallinaro.  L'area di  interesse in  questo
tratto viene  quindi delimitata  da quest'ultima arteria  viaria fino
alla localita'  Valanziera includendo  tutto il settore  ad occidente
del Ponte  di Tolle. Dalla Croce  di Valanziera il limite  si getta a
valle della ex  509 ed inizia a  seguire la curva di  livello dei 600
metri s.l.m., nella regione pedemontana  di San Donato Val di Comino,
tirando dritto  verso il Colle Arceto  fino al fosso Vagnaro;  qui il
limite segue  per un  tratto l'incisione, quindi  piega verso  il Rio
Malafede fino a raggiungere la  localita' San Fedele. Dall'area della
Fonte torna ad assumere  una direzione grossolanamente meridiana fino
al Colle Castagneto, dove segue per  un tratto il corso del Rio Mollo
includendo  tutta  l'area  in   sinistra  dell'alveo;  poco  a  monte
dell'incisione   di   Monticchio   si  riallinea   con   il   margine
settentrionale dell'area  collinare di  Alvito passando a  Nord delle
Case Mazzenga. Da qui l'area comprende tutto il settore pedemontano a
valle della strada provinciale di accesso Ovest al centro urbano fino
a Collicillo,  dove si entra  in territorio di  Vicalvi; quest'ultimo
comune e compreso con tutta l'area che si estende a mezzaluna intorno
alla rocca su cui sorge il centro storico, comprendendo la Maschiura.
Dalla citata  localita' il limite  segue il confine  territoriale con
Posta Fibreno fino quasi all'area delle Cave di Sabbia, alla base del
versante  calcareo dolomitico  del  Castello; una  sottile lingua  di
territorio collega  quindi la regione  a cavallo del Convento  di San
Francesco e della  strada a scorrimento veloce  Sora-Cassino, fino al
settore pedemontano a Nord della strada statale 67 della Vandra (loc.
Mortale). Dalla localita' Borgo il  limite esclude tutta l'area della
piana a  Sud di Tiravento fino  a reintercettare il Rio  Valle Mozza;
quindi inizia a  seguire l'alveo e dopo un breve  tratto dirige verso
il Rio Noceto allineandosi con esso  fino al confine con Vicalvi. Dal
confine comunale il limite si  prolunga verso Sud-Ovest ed attraversa
la  strada statale  627 della  Vandra poco  a Nord  del bivio  con la
strada  provinciale di  accesso  ai  Roselli; da  qui  tira verso  la
localita'  Pettella dove  inizia a  seguire il  confine comunale  tra
Casalvieri e Vicalvi fino al Colle Frangula, quindi piega seguendo la
strada  che conduce  a Colle  Zuercia ed  a Purgatorio.  A valle  del
nucleo  di  Purgatorio il  limite  segue  la strada  per  Casalvieri,
comprendendo tutto il settore presente ad oriente fino alla localita'
Scioca,  quindi dirige  verso Colle  Resignoli abbracciando  il Colle
Marragone e tutto l'ambito collinare che si estende fino alle Case di
Togna. Da Togna il limite  si allinea in direzione parallela correndo
alla base  de Il Monte, fino  al centro abitato di  Casalivieri, dove
reintercetta la  strada provinciale per Purgatorio  seguendola fino a
Pistillo. Da  Pistillo il  limite assume direzione  Sud-Est tagliando
trasversalmente  la  strada  provinciale   per  Rosselli  e  piegando
ulteriormente  verso  Sud  per  un  breve  tratto  fino  alla  strada
provinciale  Roccasecca-Isernia, quindi  si allinea  con quest'ultima
fino  ai versanti  meridionali del  Colle Bandera  dove punta  a Sud,
attraversando  il Melfa  e raggiungendo  Casalattico. Alle  falde del
centro abitato di  Casalattico inizia a seguire la  strada di accesso
includendo  tutto  il settore  presente  a  valle  di essa,  fino  al
cimitero comunale; da  qui il limite corre lungo la  curva di livello
dei  400 metri  s.l.m.  fino all'incisione  che  sfocia nell'area  di
Sant'Andrea, seguendola per poco e  quindi allineandosi alla curva di
livello dei  450 metri s.l.m. fino  al confine con Atina  segnato dal
Vallone Grotta dell'Orso. L'area  e' quindi delimitata dall'andamento
dei  versanti  occidentali  del  Monte  Cicuto  fino  alla  localita'
Macchia, ruota intorno al cocuzzolo de La Serra fino ad intercettare,
nuovamente il corso del Melfa in  corrispondenza di un ampia ansa; il
limite  segue  l'ansa  stessa,  quindi si  allinea  con  il  versante
Nordorientale del Monte Cicuto,  tira dritto a Sud-Est parallelamente
alla strada a  scorrimento veloce Sora-Cassino fino  all'area di Capo
di  China,  quindi scende  di  quota  a  valle della  Vaccareccia  in
territorio di Belmonte  Castello. Da qui il limite  della zona dirige
verso  Sud Sud-Est  correndo a  valle del  versante su  cui sorge  il
centro abitato fino alla localita' Olivella, taglia verso Santo Ianni
ed assume  la direzione meridiana  fino ad intercettare il  corso del
fiume Rapido nei pressi di Sant'Elia.  Il limite passa quindi a monte
del  centro storico  includendo  tutta  l'area de  La  Creta fino  ad
incontrare la via  di accesso Sud all'abitato, si estende  a valle di
essa includendo  l'area di San  Sebastiano, quindi si allinea  con la
curva di livello dei 70 metri s.l.m. comprendendo tutto il territorio
a monte di  questa. A Sud della Masseria Chiusanuova  il limite piega
verso oriente, dirigendosi verso  la Fontana Pisciarello, dove inizia
a seguire il confine con il territorio di Cassino fino all'area de La
Gagliarda; quindi torna su se  stesso includendo il settore intorno a
Portella e  quello a  Sud della  Serra dell'Obaco.  Da qui  il limite
corre  lungo la  via di  collegamento tra  Sant'Elia e  Vallerotonda,
scendendo a valle fino alla  Creta; prosegue verso Nord fino all'area
della Croce, si allinea lungo l'incisione che discende da Valleluce e
la segue  fino al Molino  di Campo  Primo. In corrispondenza  di tale
localita' si  allinea con  il costone  Sudorientale di  Monte Cifalco
quindi piega nuovamente verso meridione includendo l'area de Il Lago,
Vallecorta  e Le  Vigne. Verso  valle segue  l'andamento del  settore
pedemontano del Colle Palumbo,  dirige a Nord-Ovest verso Casalucense
dove  comprende  una lingua  di  territorio  a monte  della  suddetta
localita'; da qui aggira i costoni  di Monte Cierro, rientra in parte
verso  le Case  Loreto abbracciando  tutta la  regione a  valle delle
Cisternuole.  Si  spinge  fino  all'area  della  Fossa  della  Chiesa
includendo  tutto il  settore  pedemontano  Sudoccidentale del  Monte
Morrone fino all'area a valle di San Venditto, rientra verso Cancello
e si allinea  con la vecchia strada provinciale di  accesso al centro
storico di Atina. Da Atina superiore aggira il centro storico, l'area
de il  Colle, prende tutta la  regione pedemontana della Veduta  e di
Pie'  delle Piagge,  allineandosi con  la parte  basale del  versante
anche nel  territorio di Villa  Latina fino all'area dei  Pacitti. Da
quest'ultima  localita' il  limite passa  a valle  dei Colozzi  e del
Colle Pagliaia,  poco a monte  del cimitero comunale di  Villa Latina
dove include  tutta l'area di Fusco,  del Colle Santo ed  una stretta
lingua  di terreno  fino alle  Case  Caposecco. Il  limite si  dirige
quindi a  Nord passando  per il Colle  Cavicchio fino  alla localita'
Fontana dei  Bagni dove segue  il tracciato della strada  statale 627
della Vandra. All'altezza di Vallegrande il limite si spinge oltre la
citata via,  includendo la  localita' Pelino; quindi  riattraversa la
via della Vandra, taglia il corso  del Torrente Mollarino ed entra in
territorio di Picinisco allineandosi alla strada comunale che conduce
a  Colleruta.  Dalla suddetta  localita'  piega  verso Nord  Nord-Est
passando alla  base del Monte  Cuculo, a  valle delle Case  di Caccia
tirando dritto  verso il  cimitero comunale  di Picinisco,  quindi si
getta  nel vallone  che si  apre a  Nord fino  a chiudersi  al Molino
Bartolomucci.
                               Art. 4.
                       Norme per la viticoltura
  Le condizioni ambientali dei  vigneti destinati alla produzione dei
vini  a denominazione  di origine  controllata "Atina"  devono essere
quelle normali della  zona e atte a conferire alle  uve le specifiche
caratteristice di qualita'.
  I  vigneti  devono  trovarsi  su terreni  ritenuti  idonei  per  la
produzione della denominazione di origine di cui si tratta e comunque
situati ad un'altitudine da 75 a 600 mt.s.l.
  Sono   da    escludere   i    terreni   eccessivamente    umidi   o
insufficientemente soleggiati e, in particolare, quelli ubicati nelle
zone  alluvionali in  corrispondenza dei  fiumi Melfa  e Mollarino  e
quelli ubicati in zone collinari superiori ai 600 mt s.l.m.
  Per i nuovi impianti e reimpianti  la densita' dei ceppi per ettaro
non puo' essere inferiore 3400.
  I sesti d'impianto  le forme di allevamento  consentiti sono quelli
generalmente usati nella zona: a spalliera o controspalliera.
   Sono escluse le forme espanse.
  La potatura, in relazione ai  suddetti sistemi di allevamento della
vite, deve essere corta, media o lunga.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
  Le  produzioni massime  di uva  a ettaro  e i  titoli alcolometrici
volumici naturali sono i seguenti:
                        Produzione uva          Titolo alcolometrico
  Tipologia              tonn/ettaro              volumico naturale
                                                    minimo % vol
      -                       -                           -
"Atina" rosso               10,0                        11,50
"Atina" Cabernet             8,0                        11,50
"Atina" rosso riserva       10,0                        12,00
"Atina" Cabernet riserva     8,0                        12,00
  Per i  vigneti in  coltura promiscua la  produzione massima  di uva
ettaro   deve  essere   rapportata  alla   superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
                               Art. 5.
                      Norme per la vinificazione
  Le  operazioni di  vinificazione dei  vini di  cui all'art.  1, ivi
compresi  l'invecchiamento obbligatorio  e l'appassimento  delle uve,
devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei
comuni in  cui ricade,  in tutto  o in parte,  la zona  di produzione
delle uve di cui all'art. 3.
  Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
locali, leali e costanti atte a  conferire ai vini a denominazione di
origine controllata "Atina" le loro peculiari caratteristiche.
  In deroga  e' consentito che  le operazioni di  vinificazione siano
effettuate  in   cantine  situate  nell'ambito  della   provincia  di
Frosinone e  siano pertinenti  a conduttori  di vigneti  ammessi alla
produzione dei vini di cui all'art. 1.
  E' consentito  che le operazioni di  vinificazione siano effettuate
in  cantine situate  fuori  della  zona di  produzione  delle uve  se
producevano vini con  uve della zona di produzione di  cui all'art. 3
prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
  Le deroghe come  sopra previste sono concesse dal  Ministero per le
politiche  agricole  -   Comitato  nazionale  per  la   tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini  - sentita  la  regione interessata  e
comunicate all'Ispettorato repressione frodi e alla competente Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  E' consentita la correzione dei mosti  e dei vini di cui all'art. 1
nei limiti stabiliti  dalle norme comunitarie e  nazionali, con mosti
concentrati  ottenuti  da uve  dei  vigneti  iscritti all'Albo  della
stessa  denominazione   di  origine  controllata  oppure   con  mosto
concentrato rettificato  o a  mezzo concentrazione  a freddo  o altre
tecnologie consentite.
  E'  ammessa la  colmatura  dei vini  di cui  all'art.  1, in  corso
d'invecchiamento obbligatorio,  con vini  aventi diritto  alla stessa
denominazione di origine controllata, di  uguale colore e varieta' di
vite ma non  soggetti a invecchiamento obbligatorio per  non oltre il
10% per la complessiva durata dell'invecchiamento.
  La  resa massima  dell'uva in  vino, compresa  l'eventuale aggiunta
correttiva  e  la produzione  massima  di  vino  per ettaro  sono  le
seguenti:
  Tipologia         Resa uva/vino %         Produzione max vino hl
      -                    -                           -
"Atina" rosso             70                          70,0
"Atina" Cabernet          70                          56,0
  Qualora la  resa uva/vino superi  i limiti sopraindicati ma  non il
75%  per  i vini  "Atina"  rosso  e  "Atina"  Cabernet, anche  se  la
produzione ad ettaro resta  sotto del massimo consentito, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite decade  il diritto  alla denominazione di  origine controllata
per tutta la partita.
  I  seguenti  vini  devono  essere   sottoposti  ad  un  periodo  di
invecchiamento:
                           Durata            Di cui        Decorrenza
Tipologia               (anni/mesi)      in legno almeno  (anno della
                                                           vendemmia)
    -                        -                 -               -
"Atina" rosso riserva      2 anni           6 mesi         1 novembre
"Atina" Cabernet riserva   2 anni           6 mesi         1 novembre
  Ai sensi  dell'art. 7, comma  7, della  legge 10 febbraio  1992, n.
164, per ciascuna superficie  vitata, iscritta separatamente all'albo
dei  vigneti  della denominazione  di  origine  controllata dei  vini
"Atina", e' consentita la scelta vendemmiale.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
  I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Atina" rosso, "Atina" Cabernet;
   "Atina" rosso riserva e "Atina" Cabernet riserva:
  colore:  rosso  piu'  o  meno  intenso,  tendente  al  granato  con
l'invecchiamento;
    odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
    sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
  titolo alcolometrico volumico totale  minimo: 12,00% vol. 12,50 per
le tipologie "riserva".
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
  estratto secco  netto: 20,0 g/l;  almeno 24,0 g/l per  le tipologie
"riserva".
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare
con proprio  decreto, i  limiti dell'acidita' totale  e dell'estratto
secco netto.
  In relazione  all'eventuale conservazione in recipienti  di' legno,
ove consentita, il sapore dei  vini puo' rilevare lieve percezione di
legno.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
  Nella etichettatura,  designazione e presentazione dei  vini di cui
all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente disciplinare  di  produzione  ivi
compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a  nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati, non  aventi
significato  laudativo   e  non  idonei   a  trarre  in   inganno  il
consumatore.
  Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni tradizionali,  cioe'  quelle  del
colore, della  varieta' di vite,  del modo di elaborazione  ed altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
  Il  riferimento alle  indicazioni geografiche  o toponomastiche  di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve  e' consentito soltanto in  conformita' al disposto
del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
  Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono
essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici
non piu' grandi o evidenti  di quelli utilizzati per la denominazione
di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
  La  menzione "riserva"  e' consentita  per le  tipologie "rosso"  e
"Cabernet",  alle   condizioni  previste  all'art.  5   del  presente
disciplinare  di'  produzione,  purche'  le  relative  partite  siano
specificate  nella  dichiarazione  del   raccolto  come  destinate  a
"riserva".
  Nell'etichettatura  dei  vini  di   cui  all'art.  1  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
  I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto
in recipienti di vetro aventi un volume nominale compreso tra 0,2 e 3
litri.
  Qualora i vini di cui all'art.  1 sono confezionati in bottiglie di
contenuto nominale compreso tra 0,375 e 3 litri e' obbligatorio l'uso
del tappo  in sughero raso  bocca salvo che  per le bottiglie  fino a
0,375 litri per le quali e' previsto l'uso del tappo a vite.