DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1999 

  Indizione  del referendum  abrogativo  di  talune disposizioni  del
testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati.
(GU n.43 del 22-2-1999)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  "Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo", e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la sentenza  della Corte costituzionale n. 13  emessa in data
19 gennaio 1999 e depositata in cancelleria in data 28 gennaio 1999 -
comunicata  in  data 28  gennaio  1999  e pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - prima serie speciale - n.  5 del 3 febbraio 1999, a norma
dell'art. 33,  ultimo comma,  della citata  legge -  con la  quale e'
stata dichiarata ammissibile la  richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione  di talune  disposizioni  del testo  unico delle  leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del  Presidente della Repubblica  30 marzo 1957, n.  361, nel
testo  risultante   dalle  modificazioni  ed  integrazioni   ad  esso
successivamente apportate, in particolare  dalla legge 4 agosto 1993,
n.  277, e  dal decreto  legislativo 20  dicembre 1993,  n. 534,  nei
termini in detta sentenza indicati;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
  E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del testo unico
delle leggi recanti  norme per l'elezione della  Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, nel  testo risultante dalle modificazioni  ed integrazioni ad
esso successivamente  apportate, in particolare dalla  legge 4 agosto
1993, n.  277, e dal  decreto legislativo  20 dicembre 1993,  n. 534,
limitatamente alle seguenti parti:
  articolo 1,  comma 2,  limitatamente alle parole:  "La ripartizione
dei seggi attribuiti  secondo il metodo proporzionale,  a norma degli
articoli  77, 83  e  84,  si effettua  in  sede  di Ufficio  centrale
nazionale.";  comma   4,  limitatamente  alle  parole:   "in  ragione
proporzionale mediante  riparto tra liste concorrenti",  nonche' alla
parola:  ", 83";  articolo  4,  comma 2,  n.  1), limitatamente  alle
parole:  "per l'elezione  del  candidato  nel collegio  uninominale",
nonche' alle  parole: ", comma  1", e n. 2):  "un voto per  la scelta
della  lista   ai  fini   dell'attribuzione  dei  seggi   in  ragione
proporzionale,  da  esprimere  su   una  diversa  scheda  recante  il
contrassegno e  l'elenco dei candidati  di ciascuna lista.  Il numero
dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento   all'unita'  superiore.";   articolo  14,   comma  1,
limitatamente alle parole:  "o liste di candidati" e  alle parole: "o
le   liste  medesime   nelle   singole   circoscrizioni";  comma   2,
limitatamente   alle  parole:   "le   loro  liste   con";  comma   3,
limitatamente alle  parole: ", sia  che si riferiscano  a candidature
nei collegi  uninominali sia che  si riferiscano a  liste,"; articolo
16,  comma 4,  primo  periodo, limitatamente  alle  parole: "e  delle
liste",  e  secondo  periodo,  limitatamente alle  parole:  "e  delle
liste"; articolo  17, comma  1, limitatamente  alle parole:  "e della
lista  dei  candidati";  articolo  18, comma  1,  limitatamente  alle
parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4,
cui gli  stessi aderiscono  con l'accettazione della  candidatura. La
dichiarazione    di    collegamento    deve    essere    accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare  il deposito della lista a  cui il candidato
nel collegio  uninominale si collega, attestante  la conoscenza degli
eventuali collegamenti  con altre liste.Nel caso  di collegamenti con
piu'  liste, questi  devono  essere  i medesimi  in  tutti i  collegi
uninominali in  cui e'  suddivisa la circoscrizione.  Nell'ipotesi di
collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione
di  collegamento,  indica  il   contrassegno  o  i  contrassegni  che
accompagnano il suo nome e  il suo cognome sulla scheda elettorale.";
comma 2,  limitatamente alle parole: ",  nonche' la lista o  le liste
alle quali  il candidato si collega  ai fini di cui  all'articolo 77,
comma  1, numero  2). Qualora  il contrassegno  o i  contrassegni del
candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di
piu'  liste  presentate  per  l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
proporzionale,  il  collegamento  di  cui  al  presente  articolo  e'
effettuato,   in   ogni   caso,   d'ufficio   dall'Ufficio   centrale
circoscrizionale,  senza  che  si  tenga conto  di  dichiarazioni  ed
accettazioni difformi. Le istanze  di depositanti altra lista avverso
il  mancato   collegamento  d'ufficio   sono  presentate,   entro  le
ventiquattro  ore  successive  alla   scadenza  dei  termini  per  la
presentazione delle liste, all'Ufficio  centrale nazionale che decide
entro le successive ventiquattro ore."; articolo 18-bis; articolo 19;
articolo  20,  comma 1,  limitatamente  alle  parole: "Le  liste  dei
candidati  o"; comma  2,  limitatamente alle  parole:  "le liste  dei
candidati o",  alle parole:  "e della  lista dei  candidati", nonche'
alle parole: "; alle candidature  nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di  collegamento e la relativa accettazione
di  cui  all'articolo  18";   comma  3,  limitatamente  alle  parole:
"l'iscrizione nelle liste elettorali  della circoscrizione, e, per le
candidature nei  collegi uninominali,";  comma 5,  limitatamente alle
parole: "di lista",  nonche' alle parole: "Le  stesse disposizioni si
applicano  alle  candidature  nei  collegi  uninominali.";  comma  6,
limitatamente  alle parole:  "piu' di  una lista  di candidati  ne'";
comma 7,  limitatamente alle parole:  "della lista dei  candidati o",
nonche' alle  parole: "la lista o";  e comma 8: "La  dichiarazione di
presentazione della  lista dei  candidati deve contenere,  infine, la
indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
a  fare le  designazioni  previste dall'articolo  25."; articolo  21,
comma  2, limitatamente  alle parole:  "e della  lista dei  candidati
presentata", nonche' alle parole: "e  a ciascuna lista"; articolo 22,
comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n.
1), limitatamente  alle parole:  "e le  liste"; n.  2), limitatamente
alle parole:  "e le liste"; n.  3), limitatamente alle parole:  "e le
liste"  e  alle  parole:  "riduce   al  limite  prescritto  le  liste
contenenti un  numero di  candidati superiore  a quello  stabilito al
comma  2 dell'art.  18 -bis,  cancellando gli  ultimi nomi;";  n. 4),
limitatamente alle  parole: "e cancella  dalle liste i nomi";  n. 5),
limitatamente alle  parole: "e  cancella dalle liste  i nomi";  n. 6:
"cancella  i  nomi  dei  candidati   compresi  in  altra  lista  gia'
presentata  nella  circoscrizione;";   comma  2,  limitatamente  alle
parole: "e di  ciascuna lista" e alle parole:  "e delle modificazioni
da questo apportate alla lista";  comma 3, limitatamente alle parole:
"e  delle  liste contestate  o  modificate";  articolo 23,  comma  1,
limitatamente alle parole: "e di  lista"; comma 2, limitatamente alle
parole: "di liste o" e alle  parole: "e di lista"; articolo 24, comma
1,  n.  1),  limitatamente  alle  parole: "e  delle  liste";  n.  2),
limitatamente  alle  parole  "e  delle liste",  nonche'  alle  parole
"analogamente si procede  per la stampa delle schede  e del manifesto
delle liste e dei relativi  contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle
parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste";
n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 25, comma
1, limitatamente alle  parole: "e all'art. 20",  nonche' alle parole:
"o  della lista";  ultimo  comma, limitatamente  alle  parole: "e  di
lista", alle parole:  "e delle liste dei candidati",  alle parole: "e
di lista", nonche'  alle parole: "e delle liste";  articolo 26, comma
1,  limitatamente  alle  parole:  "e di  ogni  lista  di  candidati";
articolo 30, comma 1, n. 4),  limitatamente alle parole: "e tre copie
del   manifesto    contenente   le   liste   dei    candidati   della
circoscrizione", e  n. 6), limitatamente  alle parole: "e  di lista";
articolo 31, comma 1, limitatamente alle  parole: ", di tipo e colore
diverso  per i  collegi uninominali  e per  la circoscrizione",  alla
parola:  ", C",  alle parole:  "e di  tutte le  liste", nonche'  alle
parole: "nella  circoscrizione"; comma 2, limitatamente  alle parole:
"per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:
"Le  schede per  l'attribuzione  dei seggi  in ragione  proporzionale
riportano accanto  ad ogni contrassegno l'elenco  dei candidati della
rispettiva  lista, nell'ambito  degli  stessi  spazi."; articolo  40,
comma 3, limitatamente alle parole:  "e di lista"; articolo 41, comma
1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2,
limitatamente  alle  parole:  "di   liste";  articolo  42,  comma  4,
limitatamente alle parole: "e di  lista"; comma 7, limitatamente alle
parole: "due  copie del manifesto  contenente le liste  dei candidati
nonche'";  articolo 45,  comma  8:  "Le operazioni  di  cui ai  commi
precedenti  sono compiute  prima  per le  schede  per l'elezione  dei
candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per
l'attribuzione  dei seggi  in ragione  proporzionale."; articolo  48,
comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o
della  circoscrizione";  articolo  53, comma  1,  limitatamente  alle
parole:  "di  lista e";  articolo  58,  comma 1,  limitatamente  alle
parole:  "rispettive",  nonche'  alle  parole:  "per  l'elezione  del
candidato del collegio  uninominale e una scheda per  la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione  dei seggi in ragione proporzionale";
comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel
co llegio uninominale", nonche' alle  parole: "e, sulla scheda per la
scelta della  lista un solo  segno, comunque apposto,  nel rettangolo
contenente il contrassegno  ed il cognome e nome del  candidato o dei
candidati  corrispondenti   alla  lista  prescelta";  comma   6:  "Le
disposizioni di cui ai commi terzo,  quarto e quinto si applicano sia
per le schede  per l'elezione del candidato  nel collegio uninominale
sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale."; articolo 59, limitatamente alle
parole: "Una scheda  valida per la scelta della  lista rappresenta un
voto  di lista."  e  le  parole: "per  l'elezione  del candidato  nel
collegio  uninominale"; articolo  67, comma  1, n.  2), limitatamente
alle parole:  "e delle  liste dei candidati"  e n.  3), limitatamente
alla parola:  "rispettive"; articolo 68, comma  1, limitatamente alle
parole:  "per l'elezione  del  candidato  nel collegio  uninominale";
comma  3:  "Compiute le  operazioni  di  scrutinio delle  schede  per
l'elezione  dei  candidati  nei collegi  uninominali,  il  presidente
procede alle opera- zioni di  spoglio delle schede per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante
sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
le schede per l'attribuzione dei  seggi in ragione proporzionale e la
consegna al presidente.  Questi enuncia ad alta  voce il contrassegno
della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda
ad altro scrutatore il quale,  insieme con il segretario, prende nota
dei voti di  ciascuna lista."; comma 3 -bis:  "Il segretario proclama
ad alta voce i vot i di  lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i
cui voti sono  stati spogliati, nella cassetta o  scatola dalla quale
sono  state tolte  le schede  non  utilizzate. Quando  la scheda  non
contiene alcuna  espressione di voto,  sul retro della  scheda stessa
viene   subito  impresso   il  timbro   della  sezione.";   comma  7,
limitatamente  alle  parole:  "La  disposizione si  applica  sia  con
riferimento alle  schede scrutinate per l'elezione  del candidato nel
collegio uninominale sia  alle schede scrutinate per  la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
articolo 71, comma 1, n. 2),  limitatamente alle parole: "dei voti di
lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";.
  I  relativi comizi  sono convocati  per  il giorno  di domenica  18
aprile 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Russo     Jervolino,      Ministro
                                  dell'interno
                                   Diliberto,  Ministro  di  grazia e
                                  giustizia