MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 1998 

  Sospensione della  riscossione dei  tributi erariali  alla societa'
S.A.G.R.A. S.r.l., in Pomaro Monferrato.
(GU n.46 del 25-2-1999)

                        IL DIRETTORE CENTRALE
                         PER LA RISCOSSIONE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'istanza  prodotta in  data 27  marzo 1998  con la  quale la
societa' S.A.G.R.A. S.r.l., con sede in Pomaro Monferrato, ha chiesto
ex  art. 39,  sesto  comma,  la sospensione  per  quattro mesi  della
riscossione di  un carico  relativo ad  imposte dirette  ed indirette
afferente gli  anni di imposta  1983-84, iscritto nei ruoli  posti in
riscossione  alla scadenza  di  settembre 1990  e  novembre 1991  per
l'importo residuo di L. 334.705.135 adducendo di trovarsi, allo stato
attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo;
  Visto il decreto  direttoriale del 9 luglio,  n. 1/5673/U.D.G., con
il quale il  direttore centrale per la riscossione  e' stato delegato
ad adottare i provvedimenti di  sospensione della riscossione o degli
atti  esecutivi di  cui all'art.  39,  sesto comma,  del decreto  del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  il
Piemonte,  tenuto  anche  conto  dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione della richiesta sospensione,  in quanto nella fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente, con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
sesto  comma dell'art.  39 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei
tributi erariali  in presenza  delle particolari  condizioni previste
dal  terzo comma  dell'art. 19  dello stesso  decreto del  Presidente
della Repubblica n. 602;
                              Decreta:
  La  riscossione del  residuo  carico tributario  di L.  334.705.135
dovuto dalla societa' S.A.G.R.A. S.r.l.  e' sospesa per un periodo di
quattro mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.
  La  sezione  staccata di  Torino  nel  provvedimento di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa', ai  sensi dell'ultimo  comma dell'art.  39 del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali
atti esecutivi  posti in essere  sui beni strumentali  ed immobiliari
dell'azienda istante.
  La sospensione de  qua sara' revocata, con  successivo decreto, ove
vengano a cessare i presupposti in  base ai quali e' stata concessa o
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Nel caso  in cui  l'azienda non  provveda al  pagamento dell'intero
debito nei  quindici giorni successivi  alla scadenza del  termine di
sospensione, ovvero  intervenga decreto di revoca,  il concessionario
riprendera' immediatamente la riscossione dei carichi sospesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 dicembre 1998
                                        Il direttore centrale: Befera