Sospensione della riscossione dei tributi erariali alla societa' S.A.G.R.A. S.r.l., in Pomaro Monferrato.(GU n.46 del 25-2-1999)
IL DIRETTORE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29; Vista l'istanza prodotta in data 27 marzo 1998 con la quale la societa' S.A.G.R.A. S.r.l., con sede in Pomaro Monferrato, ha chiesto ex art. 39, sesto comma, la sospensione per quattro mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte dirette ed indirette afferente gli anni di imposta 1983-84, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1990 e novembre 1991 per l'importo residuo di L. 334.705.135 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo; Visto il decreto direttoriale del 9 luglio, n. 1/5673/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione e' stato delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti; Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602; Decreta: La riscossione del residuo carico tributario di L. 334.705.135 dovuto dalla societa' S.A.G.R.A. S.r.l. e' sospesa per un periodo di quattro mesi, a decorrere dalla data del presente decreto. La sezione staccata di Torino nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta societa', ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante. La sospensione de qua sara' revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprendera' immediatamente la riscossione dei carichi sospesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 1998 Il direttore centrale: Befera