MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.60 del 13-3-1999)

  Con decreto ministeriale  n. 25464 del 18 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il decreto  ministeriale del 18 dicembre 1998,  e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Palmera,
dal 1  agosto 1998 Consorzio  Madia Diana  S.r.l., con sede  in Olbia
(Sassari) e stabilimento  di Bari, per il periodo dal  7 gennaio 1998
al 6 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 25 febbraio 1998  con decorrenza 7
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25465  del 18 dicembre 1998,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto
dal 1 ottobre 1996, in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla S.p.a. Enichem, con sede in  Milano e unita' di Priolo Gargallo
(Siracusa) per un massimo di  ventotto dipendenti, per il periodo dal
1 ottobre 1998 al 20 aprile 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente in data 17  novembre 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
   Con decreto ministeriale n. 25466 del 18 dicembre 1998:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare  di Stabia (Napoli) per un massimo
di settantacinque dipendenti, per il periodo  dal 1 maggio 1998 al 14
gennaio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 29  giugno 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  2) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare  di Stabia (Napoli) per un massimo
di undici dipendenti,  per il periodo dal 1 maggio  1998 al 30 aprile
1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 29  giugno 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  3) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare  di Stabia (Napoli) per un massimo
di sette dipendenti, per il periodo  dal 1 maggio 1998 al 31 dicembre
1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 29  giugno 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  4) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare  di Stabia (Napoli) per un massimo
di due  dipendenti, per il periodo  dal 1 maggio 1998  al 31 dicembre
1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 29  giugno 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  5) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare  di Stabia (Napoli) per un massimo
di due  dipendenti, per il periodo  dal 1 maggio 1998  al 22 febbraio
1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 29  giugno 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  6) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare  di Stabia (Napoli) per un massimo
di un  dipendente, per il  periodo dal 1  maggio 1998 al  23 febbraio
1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 29  giugno 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  7) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare  di Stabia (Napoli) per un massimo
di  diciotto dipendenti,  per  il periodo  dal 1  maggio  1998 al  31
dicembre 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 29  giugno 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  8) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare  di Stabia (Napoli) per un massimo
di otto dipendenti,  per il periodo dal 1 maggio  1998 al 16 febbraio
1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 29  giugno 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n. 25467  del 18 dicembre 1998,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662, e  dell'art.  3,  comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23  maggio 1997, n. 135, e' prorogata  la concessione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 3  febbraio  1997, con  effetto dal  5
aprile 1996,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
S.p.a. S.C.A.C.  - Soc. cementi  armati centrifugati dal  23 febbraio
1997 SO.FI.PA  con sede in  Montesilvano (Pescara) e unita'  di Torre
Annunziata (Napoli) per un massimo  di quarantasei dipendenti, per il
periodo dal 5 ottobre 1997 al 4 aprile 1998.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5
marzo 1998, n. 24180 e il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, n.
24824.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 7  ottobre 1997, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n. 25468  del 18 dicembre 1998,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n.  608 e dell'art. 2, comma 198, della
legge  23 dicembre  1996, n.  662,  e' prorogata  la concessione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 3  febbraio  1997, con  effetto dal  5
aprile 1996,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
S.p.a. S.C.A.C.  - Soc. cementi  armati centrifugati dal  23 febbraio
1997 SO.FI.PA  con sede in  Montesilvano (Pescara) e unita'  di Torre
Annunziata (Napoli) per un massimo  di quarantasei dipendenti, per il
periodo dal 5 luglio 1997 al 4 ottobre 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
11 settembre 1997, n. 23347.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 20  maggio 1997, come da  protocollo dello
stesso.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n. 25469  del 18 dicembre 1998,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n.  608 e dell'art. 2, comma 198, della
legge  23 dicembre  1996, n.  662,  e' prorogata  la concessione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 3  febbraio  1997, con  effetto dal  5
aprile 1996,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
S.p.a. S.C.A.C.  - Soc. cementi  armati centrifugati dal  23 febbraio
1997 SO.FI.PA  con sede in  Montesilvano (Pescara) e unita'  di Torre
Annunziata (Napoli) per un massimo  di quarantasei dipendenti, per il
periodo dal 23 febbraio 1997 al 4 luglio 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3
febbraio 1997, n. 22051/2 limitatamente al periodo 23 febbraio 1997 -
4 luglio 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 20  maggio 1996, come da  protocollo dello
stesso.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto ministeriale  n. 25470 del 18 dicembre  1998, a seguito
dell'accertamento  della condizione  di crisi  aziendale, intervenuto
con il decreto  ministeriale del 18 dicembre 1998,  e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, nonche' la possibilita'  di beneficiare del trattamento di
pensionamento anticipato,  in favore dei  giornalisti professionisti,
dipendenti dalla S.p.a. l'Editrice romana,  con sede in Roma e unita'
di  Roma per  un massimo  di  trentasette dipendenti  in CIGS  (dieci
prepensionabili), per il periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998.
  Con decreto ministeriale  n. 25471 del 18 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con  il decreto  ministeriale  18 dicembre  1998,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Valsella
meccanotecnica,  con  sede  in  Castenedolo  (Brescia)  e  unita'  in
Castenedolo, localita' Fascia  d'Oro (Brescia), per il  periodo dal 1
gennaio 1998 al 30 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1998  con decorrenza 1
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25472 del 18 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il   decreto  ministeriale   20   ottobre  1998,   e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Isotta
Fraschini  fabbrica automobili,  con  sede in  S. Ferdinando  (Reggio
Calabria) e unita' in S. Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo
dal 12 ottobre 1998 all'11 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 29 ottobre 1998  con decorrenza 12
ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25473 del 18 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto   ministeriale  18  dicembre  1998,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Elco,  con  sede  in   Capena  (Roma)  e  unita'  in  Carsoli
(L'Aquila), per il periodo dal 5 maggio 1998 al 4 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 giugno  1998 con  decorrenza 5
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25474 del 18 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il   decreto  ministeriale   18  dicembre   1998,  e'   prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. DI.GI.,
con  sede in  Castiglion  Fibocchi (Arezzo)  e  unita' in  Castiglion
Fibocchi (Arezzo),  per il periodo dal  1 luglio 1998 al  31 dicembre
1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 luglio  1998 con  decorrenza 1
luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25475 del 18 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto   ministeriale  18  dicembre  1998,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.c.p.a. Cirio ricerche, con sede in Piana di Monte Verna (Caserta) e
unita' in Piana di Monte Verna (Caserta), per il periodo dal 1 luglio
1997 al 31 dicembre 1997.
  Istanza  aziendale  presentata l'8  agosto  1997  con decorrenza  1
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25476 del 18 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto   ministeriale  18  dicembre  1998,   e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Trafilerie
meridionali, con sede  in Pescara e unita' in  Chieti Scalo (Chieti),
per il periodo dal 14 settembre 1998 al 13 marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1998 con decorrenza 14
settembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25477 del 18 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto   ministeriale  18  dicembre  1998,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Gruppo Maiorca, con sede in Scandiano (Reggio Emilia) e unita'
in Scandiano (Reggio Emilia), per il periodo dal 21 luglio 1998 al 30
novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  28 luglio  1998 con  decorrenza 1
giugno 1998.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25478 del 18 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto   ministeriale  18  dicembre  1998,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Corte  Buona, con sede  in Gazoldo degli Ippoliti  (Mantova) e
unita' in  Contrada Cervinara -  Paliano (Frosinone), per  il periodo
dal 27 aprile 1998 al 26 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  giugno 1998 con  decorrenza 27
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25479 del 18 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto   ministeriale  18  dicembre  1998,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Redwall Italia,  con sede  in Pianoro  (Bologna) e  unita' in
Castel Maggiore (Bologna)  e Pianoro (Bologna), per il  periodo dal 7
settembre 1998 al 6 marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22  settembre 1998 con decorrenza 7
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25480  del 18 dicembre 1998,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  16 maggio  1997,  con
effetto dal  29 ottobre 1995,  in favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti  dalla S.p.a.  Selenia, con  sede in  Crotone e  unita' di
Crotone per un massimo di  quarantatre dipendenti, per il periodo dal
29 giugno 1998 al 17 novembre 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 29  giugno 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'istituto  nazionale delle  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n. 25481  del 18 dicembre 1998,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto
dal 1 ottobre 1996, in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla S.p.a. Agricoltura, con sede in Gela (Caltanisetta) e unita' di
Priolo Gargallo (Siracusa) per un  massimo di nove dipendenti, per il
periodo dal 1 ottobre 1998 al 20 aprile 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente in data 17  novembre 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  Con decreto ministeriale  n. 25482 del 18 dicembre  1998, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  Erede confezioni "Bambi"  di Bianco
Nicoletta, con sede in Putignano  (Bari) e unita' in Putignano (Bari)
per   un  massimo   di   quindici  dipendenti,   e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 9 settembre 1998 all'8 marzo 1999.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 9
marzo 1999 all'8 settembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25483 del 18 dicembre  1998, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Conprint  (in liquidazione),
con  sede in  Seveso  (Milano) e  unita' in  Seveso  (Milano) per  un
massimo di  quarantotto dipendenti, e' autorizzata  la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio
1998 al 17 gennaio 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 18
gennaio 1999 al 17 luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25484 del 18 dicembre  1998, a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del  3  luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale,  nonche' la  possibilita' di  beneficiare del
trattamento  di pensionamento  anticipato, in  favore dei  lavoratori
poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Nuova  Same, con sede in Milano e
unita' di Milano per un massimo  di undici dipendenti in CIGS (undici
prepensionabili), per  il periodo  dal 3  maggio 1998  all'31 ottobre
1998.
  Con decreto ministeriale  n. 25485 del 18 dicembre  1998, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Cariboni Paride,  con sede in
Colico (Como) e  unita' in Cantieri itineranti  regione Lombardia per
un  massimo  di  dieci   dipendenti  e  Cantieri  itineranti  regione
Trentino-Alto  Adige   per  un  massimo  di   dodici  dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 9 maggio 1998 all'8 novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25504 del 24 dicembre  1998, in favore
di otto lavoratori  reintegrati, con verbale di  conciliazione del 18
novembre 1998, nel fallimento della S.p.a. Icea sud, con sede in Roma
e  unita' in  Lanuvio (Roma),  e' autorizzata  la corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 13  giugno
1994 al 12 dicembre 1994.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 13
dicembre 1994 al 12 giugno 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concesso  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25505  del 24 dicembre 1998,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera a)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996, con effetto
dal 1  marzo 1996, in  favore dei lavoratori  interessati, dipendenti
dalla S.p.a.  Pirelli cavi, con sede  in Milano e unita'  di Siracusa
per  un massimo  di ottantasette  dipendenti,  per il  periodo dal  1
novembre 1998 al 31 ottobre 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente in data 18  novembre 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale delle  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto ministeriale  n. 25506 del 24 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale del 7 marzo 1997,
e'   autorizzata   la   ulteriore  corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  7 marzo  1997 con  effetto dal  1 gennaio  1996, in
favore dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla  S.p.a. C.S.M. -
Gruppo Ilva dal 1 giugno  1997 Iritecna S.p.a. (in liquidazione), con
sede in Roma e unita' di Castel Romano/Roma (Roma), Genova e Taranto,
per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  30 luglio  1997 con  decorrenza 1
luglio 1997.
  C.T.  del  14  ottobre   1998:  monitoraggio  favorevole.  Delibera
C.I.P.E. 26 gennaio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25507 del 24 dicembre  1998, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Automazione Umbra, con sede in
Perugia e  unita' in Perugia per  un massimo di venti  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 15 ottobre 1998 al 14 aprile 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 15
aprile 1999 al 14 ottobre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25508 del 24 dicembre  1998, a seguito
dell'accertamento delle condizioni all'art. 35, terzo comma, legge n.
416/1981,  intervenuto con  il decreto  ministeriale del  19 dicembre
1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale,  nonche' la  possibilita' di  beneficiare del
trattamento  di pensionamento  anticipato, in  favore dei  lavoratori
poligrafici, dipendenti  dalla S.p.a.  S.E.I.P. S.E.  Il Popolo  - La
discussione - Ed. Cinque Lune, con sede  in Roma e unita' di Roma per
un massimo  di nove dipendenti  in CIGS (un prepensionabile),  per il
periodo dal 1 agosto 1998 al 31 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 25509 del 24 dicembre  1998, a seguito
dell'accertamento delle condizioni all'art. 35, terzo comma, legge n.
416/1981,  intervenuto con  il decreto  ministeriale del  19 dicembre
1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale,  nonche' la  possibilita' di  beneficiare del
trattamento di  pensionamento anticipato,  in favore  dei giornalisti
professionisti, dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P.  S.E. Il Popolo - La
discussione - Ed. Cinque Lune, con sede  in Roma e unita' di Roma per
un massimo di quattro dipendenti in CIGS (un prepensionabile), per il
periodo dal 1 agosto 1998 al 31 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  giornalisti  italiani  e'
autorizzato   a  provvedere   al  pagamento   diretto  del   predetto
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 25510 del 24 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  10 giugno  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  F.C.E. Group,  con sede  in Moncalieri  (Torino) e  unita' di
Moncalieri e la  Cassa (Torino), per il periodo dal  25 febbraio 1998
al 24 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 marzo  1998 con  decorrenza 25
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.