Iscrizione delle varieta' di cece denominate Corlian e Molian nel registro nazionale delle varieta'.(GU n.57 del 10-3-1999)
IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attivita' sementiera; Visto, in particolare, l'art. 19 della suddetta legge n. 1096/1971 che prevede la facolta' di istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro delle varieta' di cece (Cicer arietinum L.); Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 settembre 1995 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta' indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa; Considerato che per le stesse varieta' era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti; Ritenuto di accogliere la proposta della Commissione sementi sopra menzionata; Decreta: Articolo unico 1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le varieta' di cece denominate Corlian e Molian sono iscritte al relativo registro sino alla fine del decimo anno successivo a quello di registrazione. Le descrizioni delle varieta' ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso il Ministero per le politiche agricole. 2. La responsabilita' della conservazione in purezza delle due varieta' e' affidata all'Universita' degli studi della Basilicata - Centro interdipartimentale per la salvaguardia delle risorse genetiche vegetali "Pierino Iannelli", via N. Sauro n. 85, Potenza. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 gennaio 1999 Il direttore generale: Pilo Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1999 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 16