Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.57 del 10-3-1999)
IL RETTORE Veduto lo statuto della Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 17 dicembre 1998, approvata dal senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18 dicembre 1998, con la quale la facolta' di giurisprudenza ha proposto la modifica del vigente statuto concernente l'aggiunta, nell'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza, di un nuovo settore scientificodisciplinare; Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 2079 del 5 agosto 1997; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16; Decreta: Lo statuto della Libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III "Dell'ordinamento generale degli studi", sezione II - Norme speciali per la facolta' di giurisprudenza, l'art. 2, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, e' modificato come segue: Capo III Dell'ordinamento generale degli studi - Sezione II Norme speciali per la facolta' di giurisprudenza (Omissis). Art. 2. Nell'elenco degli insegnamenti impartiti dalla facolta' e' inserito: settore scientificodisciplinare S02X - Statistica economica: Statistica economica. (Omissis). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 13 febbraio 1999 Il rettore: Bo