MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 marzo 1999 

  Emissione di  buoni ordinari del  Tesoro al portatore  a novantadue
giorni.
(GU n.56 del 9-3-1999)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il  decreto ministeriale  9 dicembre 1998  con il  quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dal 1 gennaio 1999;
  Visto l'art.  3, comma  4, della  legge 23  dicembre 1998,  n. 454,
recante il bilancio di previsione  dello Stato per l'anno finanziario
1999, che fissa in 45.210 miliardi  di lire (pari a 23.349 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da rimborsare  e  di  quelli  per
regolazione debitorie;
  Visto l'art. 2, comma 2,  del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta dei  suindicati titoli  pubblici al  28 febbraio
1999  e' pari  a 18.658  miliardi di  lire (pari  a 9.635  milioni di
euro);
                              Decreta:
  Per il 15  marzo 1999 e' disposta  l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base, dei  buoni  ordinari  del  Tesoro al  portatore  a
novantadue  giorni con  scadenza il  15  giugno 1999  fino al  limite
massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.
  La spesa  per interessi gravera'  sul capitolo 4677 dello  stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1999.
  L'assegnazione  e l'aggiudicazione  dei buoni  ordinari del  Tesoro
avverra' con  le modalita'  indicate negli  articoli 2,  12 e  13 del
decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.
  Le richieste  di acquisto  dovranno pervenire alla  Banca d'Italia,
esclusivamente tramite  la rete nazionale interbancaria,  entro e non
oltre le  ore 13  del giorno  10 marzo  1999, con  l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  7   e  8  del  citato  decreto
ministeriale 9 dicembre 1998.
  Il  presente decreto  verra' inviato  per il  controllo all'Ufficio
centrale  del bilancio  per i  servizi  del debito  pubblico e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 5 marzo 1999
                                     p. Il direttore generale: La Via