Elevazione della quota di copertura della prenotazione delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.(GU n.62 del 16-3-1999)
IL DIRETTORE GENERALE del coordinamento degli incentivi alle imprese Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo a modificazioni del regime di intervento di cui agli "incentivi automatici" previsti dalla richiamata legge 341/95; Visto l'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha istituito il Fondo unico per gli incentivi alle imprese; Visto il decreto 23 febbraio 1999 con il quale e' stata definita la ripartizione tra i vari interventi agevolativi delle risorse finanziarie globalmente assegnate, in termini di competenza, al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti i decreti ministeriali n. 01 e n. 02 del 2 gennaio 1999 con i quali e' stata disposta la prenotazione delle risorse per le dichiarazionidomanda presentate ai sensi della richiamata legge n. 341/95, procedendosi, per carenza delle disponibilita' finanziarie a copertura, alla riduzione proporzionale degli importi prenotati, nella misura del 61% del massimo a ciascuna spettante; Considerato che le ulteriori risorse disponibili nell'ambito del Fondo unico per gli incentivi alle imprese consentono l'elevazione della quota massima di copertura della prenotazione delle dichiarazionidomanda di cui ai citati decreti n. 01 e n. 02 del 2 gennaio 1999 fino al limite del 75% del massimo a ciascuna spettante; Decreta: Articolo unico 1. La misura di riduzione proporzionale della prenotazione delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, disposta, per mancanza di risorse finanziarie a copertura, con i decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 01 e n. 02 del 2 gennaio 1999, e' elevata dal 61% al 75% del massimo spettante a ciascuna iniziativa ammessa con i citati provvedimenti. 2. Gli oneri complessivi sono conseguentemente aggiornati: a) per quanto riguarda il decreto ministeriale n. 01 del 2 gennaio 1999 in L. 986.792.564.067; b) per quanto riguarda il decreto ministeriale n. 02 del 2 gennaio 1999 in L. 6.528.942.930, per un complessivo di L. 993.321.506.997 che graveranno sulle disponibilita' dell'apposita sezione del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nella misura effettivamente corrispondente ai provvedimenti di liquidazione adottati. Roma, 2 marzo 1999 Il direttore generale: Sappino