MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 marzo 1999 

  Rateizzazione  del carico  tributario  dovuto  dalla ditta  Siticem
montaggi e manutenzioni S.p.a., in Rosignano Marittimo.
(GU n.63 del 17-3-1999)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per la Toscana
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali:
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art.  5, comma  4, lettera  0 a),  della legge  28 febbraio
1997, n.  30, che ha  introdotto un  ulteriore comma all'art.  19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  n. 80 del 31 marzo 1998 che
ha sostituito  l'art. 3 del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29;
  Vista  l'istanza in  data  7 ottobre  1998  diretta alla  Direzione
centrale per la riscossione, prodotta,  ai sensi dell'art. 19, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, dalla
ditta Siticem montaggi  e manutenzioni S.p.a., con  sede in Rosignano
Marittimo (Livorno),  via delle  Pescine n. 188,  esercente attivita'
nel  settore  dell'impiantistica  industriale, iscritta  al  registro
delle imprese di Pisa presso la  C.C.I.A.A. di Pisa al n. 18986/1998,
e  intesa ad  ottenere,  ai  sensi dell'art.  19,  quarto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 602, la
concessione  della  dilazione  in  cinque rate  del  debito  erariale
ammontante complessivamente  a L.  1.112.120.800 come da  cartella n.
3601801 - cod. id. 061300094231;
  Visto il  rapporto dell'ufficio I.V.A.  di Livorno, che  esprime il
proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza, in
considerazione della  onerosita' del carico tributario  rispetto alla
posizione economicofinanziaria del richiedente:
  Viste le attestazioni  del Ministero del lavoro  e della previdenza
sociale  -  Direzione provinciale  del  lavoro  - Servizio  ispezione
lavoro, e  della C.C.I.A.A. della provincia  di Pisa con le  quali si
documenta  che la  ditta  occupa un  totale di  trecentonovantacinque
dipendenti fra dirigenti, impiegati e  operai, e che e' innegabile la
necessita' di  mantenere inalterato il livello  occupazionale, stante
anche l'elevato tasso di disoccupazione esistente nella provincia;
  Considerato che il contribuente ha  provveduto a versare il 20% del
carico tributario per un totale di  L. 222.427.160, e che pertanto il
residuo debito da rateizzare, ammonta a L. 889.693.640;
  Tenuto conto  di quanto sarebbe pregiudizievole  all'azienda stessa
l'eventuale immediato esborso finanziario;
  Considerato il subordinato parere favorevole espresso della sezione
staccata della D.R.E. di Livorno,  che ha prodotto apposita relazione
istruttoria;
  Ritenuto  che, per  i motivi  sopra esposti,  la richiesta  rientra
nelle presioni del  quarto comma dell'art. 19 del  citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/1973,  che, per carichi di imposta
sul valore aggiunto iscritti a ruoli  e dovuti in base a dicharazione
annuale I.V.A. 1994  regolarmente presentata consente eccezionalmente
la  sostituzione delle  irrogate  sanzioni con  l'applicazione di  un
interesse sostitutivo  nella misura  del 9% annuo  e di  accordare la
rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere il prosieguo delle attivita' produttive;
  In  forza  di  delega  conferita  dal  Ministero  delle  finanze  -
Direzione centrale per  la riscossione - Servizio II -  Divisione 3 -
con circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, prot. n. 98/157582;
                              Decreta:
  E'  accolta  l'istanza  prodotta  dalla ditta  Siticem  montaggi  e
manutenzioni  S.p.a.   tendente  ad  ottenere  i   benefici  previsti
dall'art.  19,  quarto  comma,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Il residuo  carico tributario dovuto dal  contribuente ammontante a
L. 889.693.640  deve essere  rideterminato dalla sezione  staccata di
Livorno calcolando  sul debito  di imposta gli  interessi sostitutivi
nella  misura del  9% annuo,  a  decorrere dal  giorno successivo  al
termine fissato  per la  presentazione della dichiarazione  annuale e
fino  alla data  di  scadenza della  prima o  unica  rata del  ruolo;
conseguentemente   le  irrogate   sanzioni  rimangono   sospese  fino
all'esatto e puntuale adempimento di  quanto disposto con il presente
decreto,  per  poi formare  oggetto  di  tempestivo provvedimento  di
sgravio.
  Il carico  cosi' come rideterminato, che  tiene conto dell'imposta,
degli interessi  per ritardata iscrizione  a ruolo e  degli interessi
sostitutivi del  9% annuo,  e' ripartito in  cinque rate  a decorrere
dalla scadenza di aprile 1999.
  Nel provvedimento di esecuzione va riportato dalla sezione staccata
di  Livorno,  l'intero  importo   dovuto  e  sullo  stesso  calcolato
l'ammontare  degli  interessi  di   prolungata  rateazione  ai  sensi
dell'art. 21 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre
1973,  n. 602;  la citata  sezione staccata  provedera', altresi',  a
tutti  gli  adempimenti  di  propria  competenza  che  si  rendessero
necessari.
  Tenuto  conto   dell'effettuato  versamento  del  20%   del  carico
tributario non risulta dovuta alcuna garanzia.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione in argomento sara'  revocata, con successivo decreto
del direttore regionale  delle entrate per la Toscana,  ove vengano a
cessare i presupposti in base ai  quali e' stata concessa, ovvero ove
sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata dalla  societa', con il  ricalcolo degli interessi di  cui al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza ovvero della revoca.
  Il presente  decreto sara' pubblica nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Firenze, 3 marzo 1999
                                     Il direttore regionale: Fiorenza