UNIVERSITA' DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.72 del 27-3-1999)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n 1330, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  Leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
  Visto il regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n  1071, modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico  delle leggi  sull'istruzione superiore
convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938  n. 1652,  disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 11 aprile 1953  n. 312, libera inclusione  di nuovi
insegnamenti complementari  negli statuti  delle universita'  e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  382 dell'11
luglio  1980, riordinamento  della docenza  universitaria e  relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Vista la legge 9 maggio  1989 n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Vista la  legge 19 novembre 1990  n. 341, recante la  riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 12  aprile 1994
pubblicato nel  supplemento ordinario n. 112  alla Gazzetta Ufficiale
n.    184   dell'8    agosto   1994    che   individua    i   settori
scientificodisciplinari    degli    insegnamenti   universitari    in
applicazione dell'art. 14 della legge n. 341/1990;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  6 maggio  1994
pubblicato nel  supplemento ordinario n. 112  alla Gazzetta Ufficiale
n. 184  dell'8 agosto 1994 che  integra l'allegato 2 del  decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 12
maggio  1989  con il  quale  viene  approvato  il piano  di  sviluppo
quadriennale  dell'Universita' degli  studi di  Ancona relativo  agli
anni  1986-90 e  viene istituita  presso l'Universita'  di Ancona  la
facolta' di  scienze matematiche, fisiche  e naturali con  annesso il
corso  di laurea  in  scienze biologiche  con  indirizzo in  biologia
marina ed oceanografica;
  Visto il decreto  rettorale n. 1025 del 20  aprile 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 217 del 17 settembre 1990,  con il quale
e'  stata istituita  presso l'Universita'  di Ancona  la facolta'  di
scienze matematiche,  fisiche e  naturali con il  corso di  laurea in
scienze biologiche;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 3  aprile 1987 n.
234, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 139 del  17 giugno 1987,
con il  quale e' stato  sostituito l'ordinamento didattico  del corso
degli studi per  il conseguimento della laurea  in scienze biologiche
di cui alla tabella XXV annessa al regio decreto 30 settembre 1938 n.
1652 da quello stabilito dalla tabella annessa al medesimo decreto;
  Constatato che  il precitato  decreto del Presidente  del Consiglio
dei Ministri  12 maggio 1989  assegna all'Universita' degli  studi di
Ancona  il corso  di laurea  in scienze  biologiche con  indirizzo in
biologia marina ed oceanografica e  che tale indirizzo non figura tra
quelli stabiliti  nella tabella  XXV di cui  al predetto  decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 1987 n. 234;
  Visto il  decreto rettorale  del 29  luglio 1991,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 210  del 7  settembre 1991,  con il  quale, in
attesa   dell'inserimento    dell'indirizzo   biologia    marina   ed
oceanografica nella tabella nazionale  precitata e su parere espresso
dal  CUN nella  seduta  del  13 luglio  1991,  si  e' proceduto  alla
modifica  dello  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona,
limitatamente  alla  facolta'  di   scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali   con  la   sostituzione   dell'ordinamento  didattico   del
preesistente  corso di  laurea in  scienze biologiche  con quello  in
scienze biologiche, indirizzo biologico ecologico;
  Visto il  decreto rettorale del  6 dicembre 1993,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  21 del 27 gennaio 1994, con  il quale e' stato
ulteriormente modificato  lo statuto dell'Universita' degli  studi di
Ancona con  l'inserimento nel corso  di laurea in  scienze biologiche
degli indirizzi  biologia marina ed oceanografica  e biotecnologico e
la soppressione dell'indirizzo biologico ecologico;
  Visto il decreto  ministeriale del 26 maggio  1995 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995, con il quale e' stato
soppresso  l'ordinamento didattico  del  corso di  laurea in  scienze
biologiche  di  cui  alla   tabella  XXV  dell'ordinamento  didattico
universitario, annessa al regio decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e
successive  modificazioni, e  sostituito  da  quello stabilito  dalla
nuova tabella XXV, allegata al decreto medesimo e parte integrante di
esso;
  Viste  le  proposte formulate  dagli  organi  accademici di  questa
Universita', rispettivamente in data 22  aprile 1996 dal consiglio di
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, 27 novembre 1996
dal  consiglio  di amministrazione  e  26  novembre 1996  dal  senato
accademico,   volte  ad   ottenere   la  modifica   di  statuto   con
l'adeguamento del corso di laurea  in scienze biologiche alla tabella
XXV allegata al precitato decreto ministeriale del 26 maggio 1995;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in  deroga al termine triennale  di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la nota ministeriale n. 981 del 2 giugno 1997 con la quale si
trasmette, in  allegato, al fine di  predisporre, ai sensi e  per gli
effetti dell'art. 16 della legge 11  maggio 1989, n. 168, il relativo
decreto rettorale di modifica statutaria,  il parere espresso dal CUN
nella   seduta  del   21  marzo   1997,  favorevole   all'adeguamento
dell'ordinamento didattico del corso  di laurea in scienze biologiche
alla tabella XXV di cui al  piu' volte citato decreto ministeriale 26
maggio 1995;
  Visto l'art.  17, commi 95,  101 e 119, della  legge n. 127  del 15
maggio 1997 e  le circolari ministeriali n. 2079 del  5 agosto 1997 e
n. 1/98 del 16 giugno 1998;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli  studi  di  Ancona approvato  e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  All'art.   2.5.1  viene   inserito,  con   conseguente  abrogazione
dell'articolato  precedente  (articoli  2.5.1, 2.5.2,  2.5.3,  2.5.4)
l'articolato relativo all'ordinamento del  corso di laurea in scienze
biologiche di cui  alla tabella XXV allegata  al decreto ministeriale
26 maggio  1995, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 266  del 14
novembre 1995.
Art. 2.5.1.
2.5.1.1 (Accesso al corso di laurea).
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
2.5.1.2 (Durata e articolazione dei corsi).
  La durata degli studi del corso  di laurea in scienze biologiche e'
fissata  in  cinque  anni,  articolati in  un  triennio  a  carattere
formativo  di base  ed  in successivi  distinti  indirizzi di  durata
biennale che hanno lo scopo  di completare la preparazione dottrinale
e  metodologica degli  studenti  in settori  specifici delle  scienze
biologiche di cui al successivo comma 2.5.1.5.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni di  corso in  due periodi didattici  (semestri) della  durata di
almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita' didatticoformativa comportera' un  totale di almeno 480
ore per anno  nel triennio di base  e di almeno 280 ore  per anno nei
bienni di indirizzo e constera'  di lezioni, esercitazioni teoriche e
numeriche,  seminari,  corsi  monografici,  dimostrazioni,  attivita'
guidate, visite tecniche, prove  parziali di accertamento, correzione
e discussione di elaborati, ecc.
  Parte  dell'attivita' pratica  potra'  essere  svolta anche  presso
laboratori e centri esterni sotto  la responsabilita' del docente del
corso, previo stipula di  apposite convenzioni. L'attivita' didattica
formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite
da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.
  Ogni corso modisciplinare e'  costituito da un'annualita' di almeno
ottanta ore o unita' didattiche di quaranta ore.
  Il  corso  di  insegnamento   integrato  e'  costituito  da  unita'
didattiche  coordinate  di  quaranta  ore, per  un  massimo  di  tre,
impartite da  piu' insegnanti e  comunque con un unico  esame finale.
Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso
integrato.
  I contenuti didatticoformativi del  corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo comma 2.5.1.5.
  Durante il  primo triennio del  corso di laurea lo  studente dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua  straniera di  rilevanza scientifica,  di norma  l'inglese. Le
modalita' di accertamento saranno definite  dal consiglio di corso di
laurea.
  Lo studente, durante il triennio  di base, dovra' frequentare i due
laboratori  di  biologia sperimentale,  di  cui  al successivo  comma
2.5.1.5, per  non meno di  complessive 80  ore e sostenere  con esito
positivo le relative prove.
  Per l'accertamento  finale di profitto, i  consigli delle strutture
didattiche,  potranno  accorpare  due   corsi  dello  stesso  settore
scientificodisciplinare  o della  stessa area  didattica in  un unico
esame.  Comunque,  nello  stabilire  le prove  di  valutazione  della
preparazione  degli  studenti,  si   fara'  ricorso  al  criterio  di
continuita', di globalita'  e di accorpamento in modo  da limitare il
numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno
di 17 e non piu' di 19 nel triennio comune.
  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di  laurea  che
consistera'  nella  discussione  della  tesi, di  norma  a  carattere
sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui
preparazione  comporta  la frequenza  di  almeno  un anno  presso  un
laboratorio  sotto  la guida  del  relatore  designato dal  corso  di
laurea.
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore in scienze biologiche.
2.5.1.3 (Regolamento d'Ateneo).
  Le  facolta'  nel   recepire  nel  regolamento  di   Ateneo  e  nel
regolamento didattico l'ordinamento  didattico nazionale indicheranno
per  ciascuna   area  gli   insegnamenti  attingendoli   dai  settori
scientificodisciplinari indicati nel comma 2.5.1.5.
2.5.1. (Manifesto degli studi).
  All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i
consigli  delle  strutture  didattiche  determineranno  con  apposito
regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art.
11 della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di  facolta', su proposta del consiglio
di corso di laurea:
  a)  definisce il  piano di  studi  ufficiale del  corso di  laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od   integrati)  che   costituiscono   le   singole  annualita'.   Le
denominazioni di  tali corsi  dovranno essere scelte  all'interno dei
settori   scientificodisciplinari   con   l'aggiunta   di   eventuali
qualificazioni atte ad  identificare il livello e  il contenuto degli
insegnamenti;
  c)  sceglie le  discipline  rispettando le  indicazioni  di cui  al
successivo 2.5.1.5;
  d) ripartisce il  monte ore di ciascuna area tra  le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni  corso la frazione destinata alle
attivita' teoricopratiche;
  e) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  f) indica  le annualita'  di cui lo  studente dovra'  aver ottenuto
l'attestazione  di  frequenza e  quali  e  quanti esami  dovra'  aver
superato  al   fine  di  ottenere  l'iscrizione   all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
  g) indica  gli indirizzi del  biennio e gli  eventuali orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
  h) fissa le modalita' di  organizzazione dei laboratori di biologia
sperimentale  e le  attivita' teoricopratiche  da svolgersi  nel loro
ambito;
  i) indica le annualita' e/o  le unita' didattiche comuni ai diplomi
affini.
2.5.1.5 (Articolazione del corso di laurea).
1) Laboratori di biologia sperimentale.
  Durante  il triennio  gli studenti  sono tenuti  a frequentare  due
laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.
  Scopo di questi  laboratori, nei quali dovra'  essere preminente la
partecipazione   attiva   degli   studenti   agli   esperimenti,   e'
l'acquisizione  delle conoscenze  e abilita'  pratiche di  base nelle
discipline  a contenuto  biologico, necessarie  per l'approfondimento
successivo in particolare nei bienni di indirizzo.
  I laboratori che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno
luogo  a   titolarita'  e   sono  caratterizzati  da   una  didattica
interdisciplinare.
  I  docenti  del  corso  di  laurea  e  i  ricercatori  allo  stesso
afferenti, nell'ambito  dei rispettivi carichi didattici  orari, sono
tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.
  La facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea ed in base
al  proprio   regolamento  didattico,   provvede  ad   organizzare  i
laboratori per quanto riguarda i contenuti,  i metodi e i compiti dei
docenti, in particolare il compito di coordinamento.
  L'accertamento   del  profitto   ha  luogo,   per  ogni   corso  di
laboratorio, con  le modalita'  fissate nel regolamento  didattico. I
relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.
2) Aree didattiche obbligatorie comuni.
  Il monte  orario di attivita'  didattiche assomma, nel  triennio, a
non meno  di 1440 ore, oltre  i due corsi di  laboratorio di biologia
sperimentale per un totale di 1520 ore.
 Area matematica: due annualita'.
  Lo   studente  deve   acquisire   nozioni  di   base  del   calcolo
differenziale  ed integrale,  della geometria  analitica, dei  metodi
numerici per la risoluzione di  problemi di calcolo, dei linguaggi di
programmazione, dell'analisi  statistica, dei modelli  matematici con
particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.
  Settori:   A01B   Algebra,   A01C   Geometria,   A01D   Matematiche
complementari,   A02A  Analisi   matematica,   A02B  Probabilita'   e
statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica,
K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.
  Area fisica: due annualita' con almeno un semestre di laboratorio.
  Lo studente deve acquisire le  conoscenze di base, finalizzate alle
applicazioni  nel  campo  della  biologia, della  fisica  classica  e
moderna,  delle proprieta'  fisiche dei  liquidi e  dei gas;  saranno
necessarie  conoscenze di  termodinamica, elettromagnetismo,  ottica,
meccanica dei fluidi, radioattivita' e le nozioni essenziali relative
alle  misure  e al  trattamento  dei  dati sperimentali,  nonche'  le
tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.
  Settore B01B Fisica.
  Area chimica:3 annualita' con almeno un semestre di laboratorio.
  Lo studente  deve acquisire  i concetti fondamentali  della chimica
generale,  della  chimica inorganica,  della  chimica  organica ed  i
fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli
argomenti devono essere  affrontati tenuto conto che  i corsi debbono
fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.
  Settori: C02X Chimica fisica,  C03X Chimica generale ed inorganica,
C05X Chimica  organica (C01A Chimica analitica  o C03X o C05X  per il
laboratorio).
 Area biologica: 11 annualita'.
  Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli
cellulare  o   organistico  dell'organizzazione   biologica,  nonche'
dell'evoluzione,  filogenesi,  sviluppo,   ecologia  e  distribuzione
geografica dei viventi. Deve, inoltre,  apprendere le nozioni di base
dei   fenomeni  biologici:   in   particolare   deve  affrontare   le
problematiche di  biochimica, di  fisiologia cellulare dei  tessuti e
degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi chimicofisici
ed  ai  rapporti  strutturafunzione.   Deve  conoscere  i  meccanismi
molecolari di regolazione delle  attivita' vitali, dalla trasmissione
dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze
di base dell'interazione  di fattori esterni con i  fenomeni vitali e
dei meccanismi  di difesa.  Delle 22  unita' didattiche  previste per
l'area  biologica,  11 saranno  ripartite  uniformemente  in modo  da
comprendere discipline  dei settori:  E01A Botanica,  E01E Fisiologia
vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A
Fisiologia generale, E04B Biologia  molecolare, E05A Biochimica, E11X
Genetica, E12X Microbiologia generale.
  Le restanti 11 unita' didattiche a concorrenza delle complessive 36
del triennio (oltre a quelle  destinate ai due laboratori di biologia
sperimentale) saranno, utilizzate per discipline, ivi comprese quelle
indicate   nel  primo   gruppo,   scelte   all'interno  dei   settori
scientificodisciplinari di area biologica e di quelli previsti per il
biennio di indirizzo.
  Due  unita' didattiche  dell'area matematica  e/o dell'area  fisica
possono  essere  impartite  nel  biennio di  indirizzo  anziche'  nel
triennio di base.
Biennio di indirizzo.
  La Facolta' su proposta del  consiglio di corso di laurea determina
nello statuto  o nel  regolamento didattico uno  o piu'  indirizzi di
laurea  (di  norma  non  oltre   5)  tenendo  conto  della  effettiva
disponibilita' di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire,
nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso
di laurea.
  Il  biennio di  indirizzo comprende  non meno  di 7  annualita' per
complessive   560  ore   di   cui   tre  annualita'   caratterizzanti
l'indirizzo,     prelevate     da      tre     differenti     settori
scientificodisciplinari.
  L'accesso al  biennio di  indirizzo e' condizionato  al superamento
delle condizioni e propedeuticita' fissate nel manifesto degli studi.
Gli  studenti sono  tenuti  a scegliere  all'atto dell'iscrizione  al
quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.
  Il corso di laurea in  scienze biologiche della Facolta' di scienze
matematiche,  fisiche  e  naturali dell'Universita'  degli  studi  di
Ancona comprende i seguenti indirizzi:
  a) Biologia marina ed oceanografica, con discipline caratterizzanti
scelte nei  settori: E01A  Botanica, E01B Botanica  sistematica, E03A
Ecologia,   E05A   Biochimica,    D01B   Geologia   stratigrafica   e
sedimentologica,   D04C   Oceanografia   fisica,   dell'atmosfera   e
navigazione;
  b)  Biotecnologico,  con   discipline  caratterizzanti  scelte  nei
settori:  C10X  Chimica  e biotecnologia  delle  fermentazioni,  E05A
Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, E13X Biologia
applicata.
  Gli  insegnamenti  opzionali  a  completamento del  monte  ore  del
biennio saranno indicati dalla Facolta', in coerenza con il contenuto
formativo di ciascun indirizzo.
   Ancona, 31 ottobre 1998
                                               Il prorettore: Governa