Condizioni economiche delle comunicazioni fissomobile originate dalla rete di Telecom Italia. (Deliberazione n. 10/99).(GU n.70 del 25-3-1999)
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 16 marzo 1999; Vista la direttiva 96/19/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni; Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in particolare gli articoli 1 e 2; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 e l'art. 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 di "Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero P.T. e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile e di comunicazione con il sistema di tecnica numerica denominato GSM"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994 di "Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie"; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale"; Sentite le societa' Telecom Italia S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a., T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a. in data 9 febbraio 1999; Vista la proposta di Telecom Italia S.p.a. sulle modalita' di tariffazione delle comunicazioni fissomobile presentata all'Autorita' il 1 febbraio 1999; Vista la prima proposta di Telecom Italia S.p.a. presentata all'Autorita' in data 17 febbraio; Vista la documentazione di Telecom Italia S.p.a. pervenuta all'Autorita' in data 19 febbraio 1999; Sentita la societa' Telecom Italia in data 26 febbraio 1999; Visti i contratti di interconnessione stipulati tra la societa' Telecom Italia rispettivamente con le societa' T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni il 15 febbraio 1999 e pervenuti all'Autorita' in data 26 febbraio 1999; Vista l'ulteriore documentazione presentata da Telecom Italia S.p.a. all'Autorita' in data 5 marzo 1999; Sentita la societa' Telecom Italia in data 15 marzo 1999; Visti gli atti del procedimento; Udita la relazione al consiglio dell'avv. Alessandro Luciano sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' nella seduta del consiglio del 16 marzo 1999; Considerato: 1. La struttura tariffaria delle comunicazioni fissomobile precedente alla deliberazione n. 85/98: effetti sulla concorrenza e sui consumatori. La delibera n. 85/98 dell'Autorita' al titolo IV ha disposto l'assegnazione della titolarita' della tariffa per le comunicazioni originate da rete fissa e terminate su rete mobile in capo all'operatore da cui la comunicazione e' originata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. In precedenza, il mercato fissomobile era disciplinato - con riferimento agli operatori radiomobili T.I.M. e Omnitel Pronto Italia - dalle disposizioni contenute nelle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e i suddetti operatori. Sulla base di tali disposizioni, la struttura tariffaria, le relazioni tra gli operatori e gli schemi di pricing, con riferimento alle comunicazioni in ambito nazionale, si caratterizzavano per i seguenti elementi: i valori dei prezzi finali venivano fissati dagli operatori mobili. Questi potevano, inoltre, applicare particolari condizioni economiche a determinate categorie di utenti, previa autorizzazione; le condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete di Telecom Italia, fissate dal regolatore, erano pari a 200 lire/min. per il traffico commutato; a queste si aggiungevano i costi per il collegamento tra rete fissa e rete degli operatori mobili. Tale struttura tariffaria ha sensibilmente condizionato il mercato, anche in presenza di un maggior grado di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, assicurato dalla liberalizzazione del mercato della telefonia fissa e l'entrata sul mercato, nel corso del 1998, del terzo operatore radiomobile. I contratti di interconnessione, nonche' le condizioni economiche degli operatori risultano, infatti, condizionati dalla precedente struttura tariffaria e dalle relazioni consolidate degli operatori. I cambiamenti della struttura del prezzo finale, data la composizione del prezzo, che si compone di una parte di remunerazione dell'operatore fisso e di una parte a compensazione della terminazione su rete mobile, condiziona inoltre le relazioni di interconnessione tra i vari operatori presenti sul mercato. L'inversione tariffaria comporta, infatti, la modifica delle modalita' di interconnessione, in quanto prevede che l'operatore di rete fissa che chiede la terminazione sulla rete di un operatore di rete mobile, si faccia carico degli impianti di trasporto del traffico tra i due nodi di interconnessione e corrisponda all'operatore mobile il corrispettivo (negoziato in fase di definizione del contratto di interconnessione) relativo all'utilizzo degli accessi richiesti nei singoli punti di interconnessione. Alla luce di tali cambiamenti e considerato il diverso peso delle condizioni economiche di interconnessione in relazione al traffico effettuato dalle rispettive reti, la verifica delle condizioni economiche delle comunicazioni fissomobile, pertanto deve tener conto non solo del valore finale dei prezzi agli utenti, ma anche della scomposizione di tale prezzo in relazione ai costi e alle nuove modalita' di interconnessione. In considerazione di questi elementi, la revisione della struttura tariffaria, sulla base dell'inversione della titolarita', deve tener conto degli impatti esercitati sugli operatori e sui consumatori, data la situazione preesistente. A tal fine l'Autorita', in relazione all'iter del procedimento ancora in corso, finalizzato alla determinazione della nuova struttura di tariffazione, ha inteso avviare una collaborazione con gli operatori al fine di analizzare gli effetti sul mercato derivanti dalla precedente struttura tariffaria. Nella fase transitoria, in attesa della definizione dei nuovi criteri di tariffazione, in base a quanto previsto dal titolo IV, punto 2, della deliberazione n. 85/98 dell'Autorita', occorre tener conto dell'attuale situazione del mercato delle telecomunicazioni fisse e mobili, al fine di tutelare la concorrenza e i consumatori ed assicurare il perseguimento degli obiettivi futuri. Si tratta infatti di: a) semplificare le attuali condizioni di tariffazione attraverso una armonizzazione delle fasce orarie ed un riallineamento della situazione italiana a quella dei principali paesi europei; b) riequilibrare, attraverso la riduzione del differenziale tra i rispettivi valori nelle diverse fasce orarie, le tariffe verso indicativi Family e verso indicativi Business per tener conto sia del principio di orientamento al costo dei servizi, sia dell'implementazione del servizio di portabilita' del numero; c) avviare un graduale riallineamento della struttura e dei valori tariffari italiani verso la posizione media dei principali paesi europei; d) tutelare i consumatori e la concorrenza attraverso la programmazione di un percorso graduale e di cambiamento verso la nuova struttura di tariffazione. 2. La proposta di Telecom Italia. L'Autorita', con decisione in data 12 gennaio 1999, secondo quanto disposto dalla delibera n. 85/98 (titolo IV, punto 2), invitava la societa' Telecom Italia a formulare una proposta tariffaria per le comunicazioni fissomobile, previa definizione dei contratti di interconnessione con gli operatori di reti radiomobili nazionali. Telecom Italia ha presentato all'Autorita' in data 1 febbraio 1999, una proposta sulle modalita' tecniche ed economiche di tariffazione delle comunicazioni fissomobile originate dalla propria rete e, in data 17 febbraio 1999, una proposta di variazione delle attuali condizioni economiche fissomobile. La proposta relativa alle modalita' di tariffazione costituisce un atto del procedimento in corso in ordine alla determinazione della nuova struttura di tariffazione, che dovra' completarsi nel mese di luglio 1999. La proposta relativa alla variazione delle attuali condizioni economiche di offerta e' stata invece oggetto di valutazione da parte dell'Autorita' ed ha costituito il punto di partenza per il presente provvedimento. La proposta del 17 febbraio 1999 e' stata, anche in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'Autorita', integrata dalla documentazione fatta pervenire in data 19 febbraio e 5 marzo 1999. In particolare, con quest'ultima produzione documentale, Telecom Italia formulava una ulteriore proposta di variazione delle condizioni economiche di offerta per le comunicazioni originate dalla propria rete e terminate sulle reti degli operatori mobili. Indipendentemente dai valori economici, gli elementi principali della proposta di Telecom Italia possono essere riassunti come segue: indipendenza delle condizioni economiche dall'operatore mobile verso cui e' instradata la chiamata; determinazione di un valore medio di remunerazione per gli operatori mobili e per l'operatore di rete fissa; mantenimento dell'attuale distinzione fra tariffa Business e tariffa Family in base all'indicativo mobile chiamato per il traffico nazionale; articolazione in due fasce orarie delle tariffe per le comunicazioni verso indicativi Business, rispetto alle quattro precedenti; mantenimento del valore dello scatto alla risposta; struttura tariffaria basata su ritmi asincroni; applicazione delle nuove condizioni economiche a partire dal 1 aprile 1999. La valutazione giuridica ed economica della proposta di Telecom Italia, sulla base degli obiettivi evidenziati in precedenza, ha portato l'Autorita' ad accogliere solo in parte la proposta della societa', in base alle seguenti considerazioni. 3. La valutazione giuridica ed economica della proposta di Telecom Italia. Una tariffa fissomobile si compone di due parti: la remunerazione dell'operatore di rete fissa, che deve tener conto sia dell'utilizzo della rete dell'operatore fisso per la raccolta delle chiamate e l'accesso alla rete, sia dei costi gestionali, e la remunerazione per la terminazione delle chiamate sulle reti degli operatori mobili, i cui valori sono fissati dai rispettivi contratti di interconnessione. In base a quanto previsto agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7), della legge n. 249/1997 e all'art. 14 delle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e gli operatori radiomobili nazionali, l'Autorita' puo' verificare, ed eventualmente rivedere, il valore delle condizioni economiche della quota fissa della comunicazione originata dalla rete dell'operatore dominante Telecom Italia e terminata sulle reti degli operatori mobili. Il corrispettivo attuale per l'accesso e l'utilizzo della rete telefonica pubblica commutata di Telecom Italia, in base a quanto stabilito dalla normativa, e' pari a circa 203 lire/min.: 200 lire di access charge + circa 3,3 lire per i collegamenti tra rete fissa e mobile (quest'ultimo valore valutato sulla base delle dichiarazioni del costo minutario riportate nella documentazione fornita da Telecom Italia all'Autorita'). L'Autorita', in base alla relazione di tali costi con le tariffe di interconnessione per le comunicazioni fissofisso e alla luce dei confronti internazionali, ha verificato tale valore ritenendo opportuno determinarne una riduzione, anche tenuto conto degli impatti economici su Telecom Italia derivanti dal passaggio della titolarita' della determinazione della tariffa finale dagli operatori mobili all'operatore di rete fissa. Con riferimento alle condizioni di tariffazione, la valutazione dell'Autorita' si e' concentrata sugli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, anche alla luce del percorso successivo della regolamentazione. Nel rispetto del principio di garanzia dei consumatori, l'Autorita' ha ritenuto opportuno non solo semplificare l'attuale struttura tariffaria attraverso l'unificazione delle fasce orarie per la tariffa Business, come previsto dalla stessa proposta di Telecom Italia, ma anche ridurre la "forchetta" fra le tariffe Business e le tariffe Family al fine di avviare il processo di semplificazione e di riallineamento del sistema italiano delle tariffe fissomobile a quello degli altri paesi. Anche in questo caso si e' tenuto conto delle conseguenze relative al passaggio della titolarita' della tariffa in capo all'operatore di rete fissa. Questo, infatti, puo' portare l'operatore fisso a riconsiderare le condizioni economiche di offerta a particolari categorie di clienti che godono attualmente di offerte agevolate alla luce di sconti offerti dagli operatori fisso e mobili, ma che non necessariamente riflettono i costi dell'operatore fisso. Al fine di tutelare tali categorie di consumatori, l'Autorita' ha ritenuto opportuno mantenere in questa fase le attuali condizioni di offerta (sia economiche, sia contrattuali), prima di completare il processo di valutazione delle offerte da parte di Telecom Italia, necessarie anche al fine della modifica del rapporto contrattuale che il passaggio della titolarita' comporta. L'Autorita', inoltre, ha valutato la scomposizione del prezzo finale nelle due componenti della remunerazione dell'operatore fisso e della remunerazione della terminazione sulle reti mobili, in base ai dati forniti da Telecom Italia nella documentazione del 19 febbraio 1999 e all'analisi dei contratti di interconnessione firmati da Telecom Italia con le societa' T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni in data 15 febbraio e pervenuti, su richiesta, all'Autorita' il 26 febbraio 1999. In questo caso, la valutazione e' stata fatta considerando sia gli effetti sulla concorrenza, sia gli obiettivi sottostanti al procedimento in corso, non essendo ancora disponibili tutti gli elementi necessari al fine di pervenire ad una valutazione conclusiva circa la differenziazione dei valori di terminazione e degli impatti sui prezzi finali. Con riferimento alla tutela della concorrenza e considerando, inoltre, la fase delicata di decollo della concorrenza del mercato della telefonia fissa, oltre che di sviluppo della telefonia mobile, l'Autorita' ha ritenuto opportuno fissare dei termini per la determinazione delle condizioni economiche dei servizi di terminazione da parte degli operatori mobili. Alla luce di quanto contenuto nell'art. 4 e in particolare negli allegati C e D del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e nell'art. 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 ed in osservanza del principio di trasparenza e coerenza fra schema di prezzo dei servizi intermedi e schema dei prezzi dei servizi finali, l'Autorita' ritiene necessaria l'articolazione dell'offerta dei servizi di interconnessione in modo da tenere conto dei flussi di traffico nelle diverse fasi della giornata, data la diversa capacita' e i diversi livelli di occupazione delle reti in relazione ai profili di domanda. Infine, considerando gli effetti indotti dalle variazioni delle condizioni economiche di offerta sui consumatori, data la rimodulazione dell'attuale struttura tariffaria, in termini di trasparenza e corretta informazione dei nuovi profili tariffari, l'Autorita' ha ritenuto opportuno considerare non solo i tempi tecnici necessari alla societa' Telecom Italia per apportare le modifiche tecniche al proprio sistema di rete, ma anche i tempi necessari al fine di una corretta e adeguata informazione ai consumatori e alle imprese concorrenti. In base a quanto previsto all'art. 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, il congruo anticipo, cioe' il tempo necessario per un'adeguata informazione al mercato prima dell'entrata in vigore del nuovo schema tariffario, e' stato ritenuto pari a 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla societa' Telecom Italia; Delibera: I. Struttura delle tariffe. In relazione alla composizione della tariffa, con particolare riferimento alla quota di remunerazione dell'operatore di rete fissa Telecom Italia, l'Autorita' dispone: 1) l'applicazione, a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe cosi' come stabilito nelle condizioni generali di cui al presente provvedimento, dei ritmi tariffari di cui al titolo II, punto 5, intervenendo sulla quota di remunerazione di Telecom Italia e fissandola ad un valore medio di 172 lire/min. In relazione alla composizione della tariffa, con particolare riferimento alla quota di terminazione sulle reti degli operatori mobili l'Autorita' dispone: 2) l'obbligo per gli operatori mobili T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni (per quest'ultima compatibilmente alle previsioni sulla distribuzione del traffico fissomobile) di scomposizione del valore medio indicato nei contratti di interconnessione firmati con la societa' Telecom Italia in data 15 febbraio 1999. In particolare il corrispettivo per la terminazione delle chiamate originate dalla rete telefonica fissa di Telecom Italia e destinate a clienti delle reti radiomobili T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni dovra' essere articolato per differente fascia oraria, coerentemente con l'articolazione dei prezzi finali. I valori corrispondenti a tale articolazione dovranno essere presentati all'Autorita' entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento alle rispettive societa' interessate. II. Condizioni economiche di offerta. In relazione alle tariffe finali applicate agli abbonati alla rete fissa di Telecom Italia per le comunicazioni verso reti radiomobili nazionali, l'Autorita' dispone: 1) l'indipendenza delle condizioni economiche di offerta di Telecom Italia dall'operatore mobile con il quale il cliente chiamato ha sottoscritto il contratto; 2) il mantenimento dell'attuale distinzione tariffaria in Business e Family, individuabile dal prefisso della rete mobile chiamata per il traffico nazionale. Per il traffico internazionale restano valide le attuali disposizioni, rimandando al successivo provvedimento sui criteri e le modalita' di tariffazione la determinazione di nuove condizioni economiche per la clientela e per le relazioni fra operatori; 3) il mantenimento di uno scatto alla risposta (del valore di 127 lire + IVA) per le comunicazioni originateda linee private e di due scatti per le comunicazioni da apparecchi telefonici pubblici della rete di Telecom Italia; 4) l'unificazione delle fasce orarie "serale" e "notturna" e delle fasce "punta" e "ordinaria" per la tariffa Business e la conseguente determinazione di uno schema tariffario articolato su due fasce tariffarie; 5) la modifica degli attuali ritmi tariffari calcolati sulla base di quanto stabilito al titolo I, punto 1 e l'applicazione, a partire dalla data di cui alle condizioni generali del seguente provvedimento, dei ritmi tariffari riportati nella seguente tabella (ritmo asincrono): _____________________________________________________________________ Business (*) | Family (**) ________________________________|____________________________________ Intera (Peak) | Ridotta | Intera (Peak) | Ridotta | (Off peak) | | (Off peak) _______________|________________|____________________|_______________ 14,5'' | 33'' | 6,15'' | 45'' (*) Business Peak: lun.-ven. dalle 08,00 alle 18,30; sab. dalle 08,00 alle 13,00 e Business Off peak: lun.-ven. dalle 18,30 alle 08,00; sab. dalle 13,00 alle 24,00; dom. e festivi intera giornata. (**) Family Peak: lun.-ven. dalle 07,30 alle 20,30 e Family Off peak: lun.-ven. dalle 20,30 alle 07,30 del giorno successivo; sab., dom. e festivi intera giornata; 6) il mantenimento delle condizioni economiche "speciali" gia' applicate a particolari categorie di utenti sulla base della precedente struttura tariffaria, fino ad un successivo intervento dell'Autorita'. III. Evoluzione della struttura di tariffazione delle comunicazioni fissomobile. Al fine di tener conto delle problematiche connesse al passaggio dalla precedente struttura di tariffazione alla nuova struttura sulla base dei criteri e delle modalita' da definire nel successivo provvedimento dell'Autorita', come stabilito al titolo IV, punto 2, della deliberazione n. 85/1998 del 22 dicembre 1998, l'Autorita' dispone: 1) l'istituzione di un gruppo di lavoro con le societa' Telecom Italia, T.I.M. e Omnitel Pronto Italia finalizzato alla ricostruzione degli effetti sul mercato e sugli operatori derivanti dalle condizioni tecniche ed economiche della struttura regolamentare del passato (precedente all'inversione della titolarita' da parte dell'Autorita'). Tale gruppo di lavoro e' finalizzato, inoltre, a raccogliere tutti i dati e gli elementi necessari ad una corretta valutazione del mercato al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori; 2) il gruppo di lavoro dovra' terminare i lavori entro il 15 maggio 1999; 3) l'Autorita' provvedera' a mettere a disposizione del pubblico, fatte salve le informazioni contenenti aspetti di rilevanza strategica per gli operatori, gli atti finali risultanti dalle attivita' del gruppo di lavoro e a sentire, laddove necessario, gli altri operatori interessati. 4) i risultati raggiunti e gli elementi risultanti dalle audizioni a tutti gli operatori interessati costituiranno atti del procedimento al fine della determinazionedel provvedimento sui criteri e le modalita' di tariffazione di cui al titolo II, punto 2, della deliberazione n. 85/98; 5) la fissazione da parte dell'Autorita' dei principi e delle modalita' di tariffazione entro il 15 giugno 1999; 6) la presentazione di una nuova proposta sulle condizioni economiche fissomobile da parte di Telecom Italia entro il 1 luglio 1999. IV. Condizioni generali. 1. Le condizioni economiche, determinate in base ai ritmi tariffari di cui al titolo II, punto 5, del presente provvedimento, si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla data di notifica della delibera alla societa' Telecom Italia. 2. La societa' Telecom Italia provvede all'adeguata informazione alla clientela delle nuove condizioni economiche. 3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia e degli operatori radiomobili delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 1 commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia, alla societa' T.I.M., alla societa' Omnitel Pronto Italia e alla societa' Wind Telecomunicazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Napoli, 17 marzo 1999 Il presidente: Cheli