Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800. (Deliberazione n. 20/99).(GU n.70 del 25-3-1999)
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di consiglio del 22 marzo 1999; Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali; Vista la risoluzione 90/C 166/02 del Consiglio UE del 28 giugno 1990 sul "Rafforzamento della cooperazione a livello europeo in materia di radiofrequenze, in particolare per quanto concerne i servizi a dimensione paneuropea"; Vista la risoluzione 92/C 318/01 del Consiglio UE del 19 novembre 1992 riguardante: "L'applicazione nella Comunita' delle decisioni del comitato europeo per le radiocomunicazioni"; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998, recante: "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle frequenze"; Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113: "Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze"; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1998, recante: "Modificazione dell'utilizzazione di alcune bande di frequenza dello spettro radioelettrico"; Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, recante: "Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, recante: "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali"; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato del 26 marzo 1998, n. 16052, riguardante: "Concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali" (bollettino n. 15, anno VIII, del 27 aprile 1998); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1999, recante: "Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997" ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b); Viste le comunicazioni del Ministro delle comunicazioni all'Autorita' del 24 dicembre 1998 e del 4 marzo 1999; Sentite, ai sensi dell'art. 6, comma 15, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, le societa' T.I.M. Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni, in data 19 marzo 1999, in ordine ai limiti previsti nel rilascio di ulteriori licenze, nonche' al fine di valutare l'ottimizzazione delle risorse e la tutela della qualita' dei servizi e delle prestazioni sul mercato; Udita la relazione del presidente e del correlatore commissario prof. Silvio Traversa; Considerato: 1) che il limite del numero di licenze rilasciabili e' giustificato laddove si riscontrino risorse insufficienti in termini di bande di frequenza minima assegnabili cosi' come stabilito dall'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dall'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 25 novembre 1997 e che puo' essere rivisto dall'Autorita' alla luce della verifica di ulteriori bande di frequenza assegnabili, al fine di avviare le procedure concorsuali per il rilascio di ulteriori licenze individuali per operare nel settore dei servizi mobili a dimensione paneuropea; 2) che il decreto ministeriale 1 aprile 1998 fissa il termine del 1 luglio 1999 entro il quale riesaminare il limite di tre operatori radiomobili nazionali in tecnologia DCS 1800; 3) che, ai sensi dell'art. 6, commi 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, la decisione di limitare il numero delle licenze individuali deve essere resa pubblica dall'Autorita', giustificandone le ragioni; 4) che, ai sensi della normativa comunitaria (direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996) e della posizione dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 15, anno VIII del 27 aprile 1998), l'Autorita' deve garantire l'assegnazione di licenze individuali per l'esercizio del servizio radiomobile DCS 1800 ad una pluralita' di imprese scelte mediante gara; 5) che la disponibilita' di risorse non deve pregiudicare l'efficienza e l'efficacia degli operatori sul mercato con l'obiettivo di salvaguardare la qualita' dei servizi, la domanda del mercato, le esigenze normative, lo sviluppo dei prodotti e la necessita' di altri utilizzatori di radiofrequenze e che, in quanto si tratta di una "risorsa naturale limitata", e' necessario assicurare un uso efficiente delle radiofrequenze, cosi' come stabilito dalla risoluzione 90/C 166/02 del Consiglio del 28 giugno 1997 e dalla risoluzione 90/C 318/01 del Consiglio del 19 novembre 1992; 6) che, conformemente al principio della distinzione degli obblighi normativi e funzionali, l'attribuzione delle frequenze deve rimanere di competenza delle autorita' responsabili della gestione delle bande di frequenza; 7) che il decreto ministeriale 26 marzo 1998 attribuisce al sistema GSM (DCS) 1800 45 MHz di banda per ciascuno dei due sensi di trasmissione (1740-1785 e 1835-1880 MHz) e che tale decreto, all'art. 1, comma 2, lettere 68B) e 68C), prevede l'utilizzazione di queste bande di cui i primi 30 MHz (1755-1785 e 1850-1880 MHz) sono disponibili dal 1 novembre 1998 nelle citta' di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo e dal 1 luglio 1999 in tutte le citta' capoluogo di regione; dal 1 luglio 2000 su tutto il territorio nazionale e i restanti 15 MHz (1740-1755 e 1835-1850 MHz) sono attribuibili al servizio radiomobile a partire dal 1 gennaio 2002, salva l'anticipata disponibilita' secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113; 8) che quanto ai primi 30 MHz, 20 MHz sono stati assegnati complessivamente agli operatori gia' esistenti (T.I.M. e Omnitel Pronto Italia) e all'aggiudicatario della terza licenza (Wind Telecomunicazioni), mentre 10 MHz restano disponibili per ulteriori operatori, e che quanto ai secondi 15 MHz, 10 MHz sono previsti (art. 2 e art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998) per l'assegnazione agli operatori esistenti (T.I.M., Omnitel Pronto Italia, Wind Telecomunicazioni) entro il 1 gennaio 2002, mentre 5 MHz restano disponibili, entro la stessa data, per ulteriori operatori; 9) che l'Autorita', con nota del 10 novembre 1998, ha chiesto al Ministero delle comunicazioni di avviare il coordinamento delle frequenze 900 MHz e 1800 MHz al fine di tutelare l'efficienza e l'efficacia degli operatori gia' presenti sul mercato in funzione della domanda commerciale e del traffico; 10) che tale coordinamento e' avvenuto sia nel rispetto dei termini e dei criteri previsti dalle normative (decreto ministeriale 20 marzo 1998 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998), sia con l'assenso da parte delle societa' interessate, Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni, e che in seguito a tale coordinamento sono state allocate ai predetti operatori frequenze nella banda dei 900 MHz e 1800 MHz per fornire efficacemente il servizio sia nelle principali citta', sia nelle aree extraurbane; 11) che nella comunicazione del Ministro delle comunicazioni all'Autorita' del 4 marzo 1999 si comunica la liberazione anticipata delle frequenze per il servizio GSM (DCS) 1800, relativamente alle bande 1755-1785 e 1850-1880 MHz, da parte del Ministero della difesa su tutto il territorio nazionale, in adempimento a quanto disposto nel decreto ministeriale 26 marzo 1998 in merito alle modificazioni e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1998; 12) che il memorandum d'intesa, sottoscritto dallo stato maggiore della Difesa e dagli operatori dei servizi radiomobili nazionali (T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni) per la liberazione delle frequenze al fine di anticipare i termini previsti dal decreto ministeriale 26 marzo 1998 per la disponibilita' di 30 MHz (bande 1755-1785 e 1850-1880 MHz) da utilizzare su tutto il territorio nazionale entro il 30 giugno 1999, costituisce atto preliminare per il procedimento finalizzato all'istituzione del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione delle licenze per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800, comitato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999; 13) che, ai sensi degli orientamenti comunitari (comunicazione della Direzione generale IV - Concorrenza dell'11 marzo 1998), 15 MHz costituiscono l'assegnazione minima di frequenze nella banda 1800 MHz necessaria ad operare su base nazionale nel lungo periodo con disponibilita' di bande proporzionale alla crescita del traffico dell'operatore entrante. La disponibilita' immediata di 10 MHz sul territorio nazionale e la futura assegnazione di 5 MHz entro tre anni sono condizioni coerenti con i predetti orientamenti comunitari; 14) che da quanto precede risultano assegnabili per il servizio GSM (DCS) 1800 10 MHz a partire dal 1 luglio 1999 e 5 MHz entro il 1 gennaio 2002, per complessivi 15 MHz su tutto il territorio nazionale equivalenti a 75 canali radio in standard GSM; Delibera: 1. Ai fini dell'espletamento della gara per l'assegnazione di licenze per il servizio radiomobile pubblico in standard GSM (DCS) 1800, il numero di licenze immediatamente rilasciabili e' limitato ad una unita'. 2. Il limite di quattro operatori sul mercato italiano dei servizi radiomobili paneuropei sara' riesaminato entro 12 mesi dalla data della presente delibera al fine di verificare, alla luce della disponibilita' di frequenze, le possibilita' in ordine al rilascio di eventuali ulteriori licenze. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 22 marzo 1999 Il presidente: Cheli