Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, in favore delle iniziative del settore turistico alberghiero.(GU n.72 del 27-3-1999)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319; Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico- alberghiero e rimanda a specifiche direttive la fissazione, in particolare, delle attivita' e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie; Visto il proprio decreto del 20 luglio 1998 con il quale sono state emanate le predette direttive; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno siano suddivise in due quote e vengano attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande, i cui termini sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, inoltre, che il Ministro stesso, sulla base delle risorse medesime, possa modificare, con proprio decreto, le dette modalita' di ripartizione dei fondi, assegnando le disponibilita' medesime attraverso un unico bando; Ritenuto, per le predette motivazioni e sulla base delle risorse disponibili per il 1999 in favore del settore turisticoalberghiero, di assegnare dette risorse attraverso un unico bando; Visto il proprio decreto del 19 marzo 1999, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 6-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, le indicazioni regionali in merito alle ulteriori attivita' ammissibili ed alle priorita' ai fini dell'indicatore regionale, di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale del 20 luglio 1998 in materia di estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turisticoalberghiero; Vista la propria circolare esplicativa del 19 marzo 1999 con la quale sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle predette agevolazioni in favore del settore turisticoalberghiero ed e' stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande relative al 1999; Ritenuto opportuno garantire alle imprese interessate un adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti in merito alla richiamata normativa; Decreta: Articolo unico 1. Le risorse finanziarie del 1999 per la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 in favore delle iniziative del settore turisticoalberghiero di cui alle premesse sono attribuite attraverso un unico bando, i cui termini di presentazione delle domande sono fissati dal 15 aprile al 15 maggio 1999. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 1999 Il Ministro: Bersani