Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civilta' straniere: tedesco.(GU n.72 del 27-3-1999)
IL DIRETTORE GENERALE del personale e degli affari generali e amministrativi Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente; Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie; Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino tedesco, sig. Holzle Andreas e relativa documentazione allegata; Considerato che i titoli tedeschi "Uber die erste staatsprufung fur das lehramt fur die sekundarstufe II" e "Uber die erste staatsprufung fur das lehramt fur die sekundarstufe I" vengono rilasciati dopo un corso di studi della durata di cinque anni dall'Universita' di Siegen; Considerato che il sig. Holzle Andreas ha conseguito il titolo "Uber die zweite staatsprufung fur das lehramt an gymnasien" presso la competente autorita' del Land Assia (Hessen, R.F.G.) in data 30 aprile 1986, e che detto titolo e' da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane; Viste le dichiarazioni di valore rilasciate rispettivamente in data 4 marzo 1998 dal console d'Italia in Colonia e in data 22 luglio 1997 dal console d'Italia in Francoforte sul Meno che certificano il valore legale dei titoli conseguiti dall'interessato in Germania; Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal certificato rilasciato dall'Istituto di lingue straniere della facolta' di economia dell'Universita' di Catania; Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 18 febbraio 1999; Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative; Decreta: I titoli citati in premessa conseguiti in Germania dal sig. Holzle Andreas nato a Neuwied (R.F.T.) il 2 novembre 1958, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civilta' straniere: tedesco. Roma, 11 marzo 1999 Il direttore generale: Ricevuto