MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 11 marzo 1999 

  Riconoscimento   di  titoli   professionali  esteri   quali  titoli
abilitanti per l'esercizio in  Italia della professione di insegnante
nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di
concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco  e 46/A - Lingue e civilta'
straniere: tedesco.
(GU n.72 del 27-3-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                del personale e degli affari generali
                          e amministrativi
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio  1992, n. 115, che attua la
direttiva   n.  89/48/CEE   relativa  ad   un  sistema   generale  di
riconoscimento  dei diplomi  di istruzione  superiore che  sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3,  comma 2, del decreto legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto il testo  unico approvato con decreto legislativo  n. 297 del
16 aprile 1994, e in particolare  la parte III, titolo I, concernente
il reclutamento del personale docente;
  Visto  il  decreto   ministeriale  n.  39  del   30  gennaio  1998,
concernente  l'ordinamento  delle  classi di  concorso  nelle  scuole
secondarie;
  Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta
dal cittadino tedesco, sig.  Holzle Andreas e relativa documentazione
allegata;
  Considerato che i titoli tedeschi "Uber die erste staatsprufung fur
das lehramt fur die sekundarstufe II" e "Uber die erste staatsprufung
fur das lehramt  fur die sekundarstufe I" vengono  rilasciati dopo un
corso  di  studi della  durata  di  cinque anni  dall'Universita'  di
Siegen;
  Considerato  che il  sig. Holzle  Andreas ha  conseguito il  titolo
"Uber die zweite  staatsprufung fur das lehramt  an gymnasien" presso
la competente  autorita' del Land  Assia (Hessen, R.F.G.) in  data 30
aprile 1986, e  che detto titolo e' da  considerare corrispondente al
diploma  di  abilitazione  all'insegnamento nelle  scuole  secondarie
italiane;
  Viste le dichiarazioni di valore rilasciate rispettivamente in data
4 marzo 1998 dal console d'Italia in Colonia e in data 22 luglio 1997
dal  console d'Italia  in  Francoforte sul  Meno  che certificano  il
valore legale dei titoli conseguiti dall'interessato in Germania;
  Ritenuto   che  la   conoscenza  della   lingua  italiana   risulta
sufficientemente comprovata dal  certificato rilasciato dall'Istituto
di lingue  straniere della  facolta' di economia  dell'Universita' di
Catania;
  Vista  l'intesa  raggiunta  nella  conferenza di  servizi,  di  cui
all'art.  12  del  sopracitato decreto  legislativo,  espressa  nella
seduta del 18 febbraio 1999;
  Ritenuto  che  ricorrono   tutti  i  requisiti  di   legge  per  il
riconoscimento;
  Ritenuto, infine,  che non sussistono i  presupposti per l'adozione
di misure compensative;
                              Decreta:
  I titoli citati in premessa  conseguiti in Germania dal sig. Holzle
Andreas nato a  Neuwied (R.F.T.) il 2 novembre 1958,  e inerenti alla
formazione   professionale   di    insegnante,   costituiscono,   per
l'interessato, titolo  di abilitazione all'esercizio in  Italia della
professione di insegnante nelle scuole  di istruzione secondaria di I
e  di II  grado nelle  classi di  concorso 45/A  - Lingua  straniera:
tedesco e 46/A - Lingue e civilta' straniere: tedesco.
   Roma, 11 marzo 1999
                                      Il direttore generale: Ricevuto