MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Autorizzazione  all'immissione   in   commercio   della   specialita'
medicinale per uso umano "Suprefact"
(GU n.76 del 1-4-1999)

      Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 314 del 16 febbraio 1999
  E'   autorizzata  l'immissione   in  commercio   della  specialita'
medicinale SUPREFACT  (busrelin) nelle  forme, confezioni:  "Depot 3"
mesi impianto  con siringa preriempita  e alle condizioni  di seguito
specificate.
  Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi
del  decreto ministeriale  5  luglio 1996  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;
  "Suprefact Depot 3" mesi impianto con siringa preriempita;
  A.I.C. n. 025540042/M (in base 10), 0SCFGB (in base 32);
    classe "C".
  Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel  S.p.a. - Viale Gran Sasso,
18 - 20131 Milano.
  Produttore: la produzione, il  controllo e il confezionamento della
specialita' vengono  effettuati presso lo stabilimento  della Hoechst
Marion  Roussel   Deutschland  GmbH  D-65926  -   Frankfurt  an  Main
(Germania).
   Composizione: 1 siringa preriempita contiene:
  principio attivo:  buserelin acetato 9,9 mg,  corrispondenti a 9,45
mg di buserelin;
  eccipienti: acidi polilattico e poliglicolico nel rapporto 75:25.
  Indicazioni  terapeutiche: "Suprefact  Depot"  trova impiego  nella
terapia  del  carcinoma  della   prostata  ormonodipendente  in  fase
avanzata, in ogni caso non  dopo orchiectomia bilaterale, non potendo
buserelin provocare ulteriore riduzione di testosterone.
  Le confezioni  della specialita' medicinale devono  essere poste in
commercio  con  etichette  e  fogli illustrativi  conformi  al  testo
allegato al presente decreto.
  E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato al presente decreto.
  Classificazione  ai  fini  della fornitura  (539/92):  da  vendersi
dietro presentazione di ricetta medica.
  La presente  autorizzazione ha validita'  di anni cinque  dalla sua
pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,
rinnovabile  alle condizioni  previste dall'art.  10 della  direttiva
65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.
  E' subordinata altresi'  al rispetto dei metodi  di fabbricazione e
delle tecniche di controllo della specialita' previsti nel fascicolo.
  Tali metodi  e controlli dovranno  essere modificati alla  luce dei
progressi  scientifici e  tecnici.  I progetti  di modifica  dovranno
essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
  Decorrenza di  efficacia del  decreto: dalla data  di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.