COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 gennaio 1999 

  Ammissione a finanziamento  di un progetto della  regione Liguria -
art. 20 della  legge 11 marzo 1988, n.  67, settore maternoinfantile.
(Deliberazione n. 2/99).
(GU n.76 del 1-4-1999)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza  un  programma  pluriennale  di interventi  in  materia  di
ristrutturazione  edilizia   e  di  ammodernamento   tecnologico  del
patrimonio  sanitario  pubblico  e   di  realizzazione  di  residenze
sanitarie assistenziali  per anziani  e soggetti  non autosufficienti
per l'importo complessivo  di 30.000 miliardi di lire,  di cui 10.000
nel triennio 1988/90;
  Visto il  decreto-legge 2  ottobre 1993,  n. 396,  convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia  sanitaria ed  in particolare  l'art. 4,  con il  quale sono
state apportate  modificazioni alla  procedura prevista  dall'art. 20
della legge n. 67/1988;
  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge l dicembre 1995, n. 509,
convertito  dalla legge  31 gennaio  1996, n.  34, che  disciplina le
modalita'  per  la  revoca  e  la  riassegnazione  dei  finanziamenti
relativi a progetti per i quali, entro  il termine di cui al comma 2,
non sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone,
altresi', di riservare, nell'ambito  di tali finanziamenti, una quota
pari a  lire 200  miliardi per la  realizzazione degli  interventi di
completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati
nello stesso articolo;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito
dalla legge 18 luglio  1996, n. 382, che ha differito  al 31 luglio e
al  31 agosto  1996 i  termini precedentemente  fissati dall'art.  3,
comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995;
  Visto l'art.  7 della legge 3  aprile 1997, n. 94,  che ha disposto
l'accorpamento del Ministero del tesoro  e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica in un'unica amministrazione;
  Visto  il decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n. 430,  recante
disposizioni  per  l'unificazione  dei  Ministeri del  tesoro  e  del
bilancio  e della  programmazione economica  nonche' per  il riordino
delle  competenze di  questo comitato,  a norma  del predetto  art. 7
della legge n. 94 /1997;
  Visto, in particolare, il comma  2 dell'art. 1 del predetto decreto
legislativo n. 430/1997,  in base al quale e' previsto  che i compiti
di  gestione   tecnica,  amministrativa  e   finanziaria  attualmente
attribuiti a  questo comitato  siano trasferiti  alle amministrazioni
competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica del  20 febbraio
1998,  n.  38,  concernente  il regolamento  delle  attribuzioni  dei
dipartimenti  del   Ministero  del  tesoro,  del   bilancio  e  della
programmazione economica e disposizioni  in materia di organizzazione
e di personale;
  Vista  la  propria deliberazione  n.  52  in  data 21  marzo  1997,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  156 del 7
luglio 1997, con la quale, nel revocare e riassegnare i finanziamenti
residui  ai   sensi  del   sopracitato  decreto-legge   n.  509/1995,
convertito dalla legge n. 34 /1996,  e' stata accantonata la somma di
lire 160.648 milioni - poi  rideterminata in lire 165.908 milioni per
effetto di altre somme residue accertate  - per gli interventi di cui
al citato art. 3, comma 4,  della legge n. 34/1996, disponendo che la
residua quota di  lire 34.092 milioni, a  concorrenza del complessivo
importo di  lire 200  miliardi, venga riservata  sulle disponibilita'
della seconda fase del programma;
  Vista propria deliberazione n. 56 in data 6 maggio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,  n. 168 del 21 luglio 1998,
con la  quale e' stata  ripartita la  predetta somma di  lire 165.908
milioni per la realizzazione  degli interventi di completamento della
rete consultoriale e per gli altri obiettivi previsti dal citato art.
3, comma 4, del decreto-legge  n. 509/1995, convertito dalla legge n.
34 /1996;
  Considerato che alla regione Liguria,  per la realizzazione di tali
interventi,  e'   stata  assegnata  la  somma   complessiva  di  lire
6.994.596.303;
  Vista   l'istanza  di   ammissione   a  finanziamento   presentata,
nell'ambito di  tale quota  assegnata, dalla  regione Liguria  per la
ristrutturazione  della rete  consultoriale di  via Fiume  in Sanremo
(Imperia);
  Visto il  parere espresso  dal Ministero della  sanita' in  data 21
gennaio 1999;
  Tenuto conto delle competenze attribuite  dall'art. 7, comma 4, del
sopracitato  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  38/1998 al
nucleo tecnico di valutazione  e verifica degli investimenti pubblici
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica in materia  di verifica sullo stato  di realizzazione delle
opere previste da programmi di investimento pubblico;
                              Delibera:
  A  valere  sulle risorse  assegnate  alla  regione Liguria  con  la
deliberazione n. 56 del 6 maggio  1998 citata in premessa, e' ammesso
a  finanziamento l'intervento  relativo  alla ristrutturazione  della
rete consultoriale di via Fiume in  Sanremo (Imperia), per un mutuo a
carico dello Stato  di L. 779.950.000, al netto della  quota del 5% a
carico della regione.
  Restano  a  carico  della  regione  gli  eventuali  maggiori  oneri
derivanti da modifiche apportate alle aliquote IVA.
  L'unita' di  verifica degli  investimenti pubblici  procedera' agli
adempimenti  di   competenza,  informando  il  CIPE   della  regolare
attuazione della presente deliberazione.
   Roma, 22 gennaio 1999
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 23 marzo 1999
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 340