DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 1999 

  Disposizioni per il  differimento, per l'anno 1999,  dei termini di
presentazione   delle   dichiarazioni   dei  redditi   e   di   altre
dichiarazioni e dei relativi versamenti.
(GU n.77 del 2-4-1999)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,  concernente disposizioni  comuni in materia  di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 633,  concernente l'istituzione  e la disciplina  dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto il  decreto legislativo  9 luglio  1997, n.  241, concernente
norme di  semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti in sede
di  dichiarazione dei  redditi  e dell'imposta  sul valore  aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del  sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni,  cosi'  come  modificato dal  decreto  legislativo  28
dicembre 1998, n.  490, in materia di revisione  della disciplina dei
centri di assistenza fiscale;
  Visto il decreto  legislativo 15 dicembre 1997,  n. 446, istitutivo
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  recante  modalita'  per la  presentazione  delle  dichiarazioni
relative  alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  in particolare  l'art.  12, comma  5,  del predetto  decreto
legislativo n. 241  del 1997, e successive modificazioni,  in base al
quale con decreto  del Presidente del Consiglio  dei Ministri possono
essere  modificati,   tenendo  conto  delle  esigenze   generali  dei
contribuenti,  dei sostituti  e  dei responsabili  d'imposta o  delle
esigenze  organizzative dell'amministrazione,  i termini  riguardanti
gli adempimenti degli stessi soggetti relativi a imposte e contributi
dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
  Considerato  che  le  numerose   novita'  procedurali  connesse  in
particolare alle nuove  norme sull'assistenza fiscale, all'estensione
dell'invio telematico delle dichiarazioni nonche' al varo degli studi
di settore  rendono opportuno, in  questa fase di  prima applicazione
della nuova normativa su indicata,  ampliare i termini per effettuare
tutte le operazioni  relative ai versamenti e  alle dichiarazioni dei
contribuenti e degli intermediari, prevenendo l'insorgere di problemi
che,  in passato,  hanno determinato  il susseguirsi  di rinvii  e di
slittamenti a ridosso delle scadenze;
  Ritenuto   opportuno  evitare   l'accavallarsi   di  scadenze   che
complicherebbero  il   lavoro  degli  intermediari  e   degli  uffici
finanziari e di garantire che i  flussi di gettito rispettino i tempi
richiesti dalle esigenze contabili dello Stato;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Termini per la  presentazione  e  la  trasmissione  telematica  delle
   dichiarazioni  dei    redditi e   di altre   dichiarazioni e   dei
   relativi versamenti per l'anno 1999.
  1.  Le dichiarazioni  dei  redditi e  le dichiarazioni  riguardanti
l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  compresa  quella
unificata, delle persone  fisiche e delle societa'  o associazioni di
cui  all'art.  6  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1998, sono presentate dal 1
maggio  al 31  luglio 1999.  I versamenti  risultanti dalle  predette
dichiarazioni sono effettuati entro il 20 luglio dello stesso anno. A
tali  versamenti si  applicano le  disposizioni di  cui all'art.  12,
comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Le dichiarazioni  dei redditi e le  dichiarazioni riguardanti le
imposte sostitutive  delle imposte dei redditi  e l'imposta regionale
sulle attivita' produttive, compresa  quella unificata, i cui termini
di presentazione  scadono entro  il 19  luglio 1999,  sono presentate
entro  il 20  luglio dello  stesso anno.  Entro la  stessa data  sono
effettuati i  versamenti risultanti  dalle predette  dichiarazioni. A
tali  versamenti si  applicano le  disposizioni di  cui all'art.  12,
comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Le dichiarazioni di cui agli articoli 34, comma 4 e 37, comma 2,
del  decreto legislativo  9 luglio  1997, n.  241, relative  all'anno
1998, sono presentate ai sostituti di imposta entro il mese di aprile
1999 ed ai centri di assistenza fiscale entro il mese di maggio 1999.
  4.  Per l'anno  1999,  i soggetti  che  effettuano direttamente  la
trasmissione in  via telematica delle  dichiarazioni e quelli  di cui
all'art. 3, comma  3, del decreto del Presidente  della Repubblica 22
luglio 1998,  n. 322, effettuano entro  il mese di settembre  1999 la
trasmissione  in  via  telematica delle  dichiarazioni  dei  redditi,
comprese quelle riguardanti le  imposte sostitutive delle imposte dei
redditi  e  l'imposta  regionale  sulle attivita'  produttive  i  cui
termini di trasmissione telematica scadono entro il mese di settembre
dello  stesso  anno,  nonche'  delle dichiarazioni  annuali  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto  e delle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta.
  5.  Per l'anno  1999, salvo  l'obbligo di  presentazione telematica
della dichiarazione da parte dei soggetti  di cui all'art. 3, commi 2
e 3, del  decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio 1998, n.
322,  i  sostituti d'imposta  che  nell'anno  1998 hanno  corrisposto
compensi o  emolumenti, anche per  periodi discontinui o  inferiori a
dodici mensilita', a un numero di lavoratori dipendenti non inferiore
alle cinquanta unita'  presentano la dichiarazione di  cui all'art. 4
del citato  decreto del Presidente  della Repubblica n. 322  del 1998
mediante  consegna  ad un  ufficio  della  Poste italiane  S.p.a.  di
supporti magnetici entro il termine previsto al comma 4.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 aprile 1999
                                                 Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                    D'Alema
Il Ministro delle finanze
         Visco