DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 1999
Disposizioni per il differimento, per l'anno 1999, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti.(GU n.77 del 2-4-1999)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dall'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997; Considerato che le numerose novita' procedurali connesse in particolare alle nuove norme sull'assistenza fiscale, all'estensione dell'invio telematico delle dichiarazioni nonche' al varo degli studi di settore rendono opportuno, in questa fase di prima applicazione della nuova normativa su indicata, ampliare i termini per effettuare tutte le operazioni relative ai versamenti e alle dichiarazioni dei contribuenti e degli intermediari, prevenendo l'insorgere di problemi che, in passato, hanno determinato il susseguirsi di rinvii e di slittamenti a ridosso delle scadenze; Ritenuto opportuno evitare l'accavallarsi di scadenze che complicherebbero il lavoro degli intermediari e degli uffici finanziari e di garantire che i flussi di gettito rispettino i tempi richiesti dalle esigenze contabili dello Stato; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. Termini per la presentazione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti per l'anno 1999. 1. Le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni riguardanti l'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1998, sono presentate dal 1 maggio al 31 luglio 1999. I versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni sono effettuati entro il 20 luglio dello stesso anno. A tali versamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, i cui termini di presentazione scadono entro il 19 luglio 1999, sono presentate entro il 20 luglio dello stesso anno. Entro la stessa data sono effettuati i versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni. A tali versamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Le dichiarazioni di cui agli articoli 34, comma 4 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relative all'anno 1998, sono presentate ai sostituti di imposta entro il mese di aprile 1999 ed ai centri di assistenza fiscale entro il mese di maggio 1999. 4. Per l'anno 1999, i soggetti che effettuano direttamente la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni e quelli di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano entro il mese di settembre 1999 la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive i cui termini di trasmissione telematica scadono entro il mese di settembre dello stesso anno, nonche' delle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 5. Per l'anno 1999, salvo l'obbligo di presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i sostituti d'imposta che nell'anno 1998 hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilita', a un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle cinquanta unita' presentano la dichiarazione di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 mediante consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici entro il termine previsto al comma 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 aprile 1999 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro delle finanze Visco