UNIVERSITA' DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 22 marzo 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.81 del 8-4-1999)

                             IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto  20  giugno 1935,  n.  1071, modifiche  ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico  universitario e  successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Palermo approvato
con regio  decreto 14 ottobre 1926,  n. 2412, e modificato  con regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  della docenza universitaria e  relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la legge  7 agosto  1990, n.  245, recante  norme sul  piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge  l9 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la  legge 12 gennaio  1991, n. 13, determinazione  degli atti
amministrativi da  adottarsi nella  forma del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Considerata  l'opportunita'  di   procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici  delle scuole  di specializzazione  del settore
medico;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle
adunanze del  19 novembre 1993, del  18 marzo, del 20  maggio, del 15
giugno e del 15 settembre 1994;
  Ritenuta  la necessita'  di modificare  la tabella  I, allegata  al
regio decreto 30 settembre 1938,  n. 1652, e successive modificazioni
ed integrazioni,  e di aggiungere  dopo la tabella XLV/l,  la tabella
XLV/2   recante   gli   ordinamenti   didattici   delle   scuole   di
specializzazione del settore medico;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche   dell'Universita'  degli  studi   di  Palermo
(consiglio di facolta', seduta del  19 maggio 1998; senato accademico
seduta del 21 dicembre 1998,  consiglio di amministrazione seduta del
2 marzo 1999;
                              Decreta:
  Vengono riordinate ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995
la I e II scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia.
                     Scuola di specializzazione
                   in ginecologia ed ostetricia I
                               Art. 1.
  La  scuola  di  specializzazione  in ginecologia  ed  ostetricia  I
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.
                               Art. 2.
  La scuola ha  lo scopo di formare medici  specialistici nel settore
professionale delle  scienze ostetriche e ginecologiche,  compresa la
fisiopatologia della riproduzione umana.
                               Art. 3.
  La  scuola rilascia  il  titolo di  specialista  in ginecologia  ed
ostetricia.
                               Art. 4.
  Il corso ha la durata di cinque anni.
                               Art. 5.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  le  strutture  della
facolta'  di medicina  e chirurgia  e quelle  del Servizio  sanitario
nazionale  individuate nei  protocolli  d'intesa di  cui all'art.  6,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
                               Art. 6.
  Il numero  massimo degli specializzandi che  possono essere ammessi
e' di  sei per ogni anno  di corso per  un totale di trenta.  La sede
amministrativa  della   scuola  e'   situata  presso   l'Istituto  di
ginecologia ed ostetricia.
Tabella  A   - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
A - Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di biologia cellulare  e molecolare del differenziamento
e della proliferazione cellulare.
  Settori: E04B  Biologia molecolare,  E09B Istologia,  E11B Biologia
applicata, F03X Genetica medica.
B - Area di oncologia.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  etiopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  della
malattia neoplastica.
  Settori: F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica.
C - Area di laboratorio e diagnostica oncologica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche  e  tecniche  nelle tecnologie  nei  settori  di
laboratorio  applicati  alla   patologia  ostetrica  e  ginecologica,
comprese citopatologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia patologica,  F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia.
D - Area di oncologia medica.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e  tecniche  e  la  pratica clinica  necessarie  per  la  valutazione
epidemiologica  e per  la  prevenzione, diagnosi  e  cura dei  tumori
solidi.
  Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica.
E - Area di epidemiologia e prevenzione.
  Obiettivo:  conoscere i  principi  di epidemiologia  e di  medicina
preventiva applicati all'oncologia.
  Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata.
F - Area della ginecologia.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  conseguire  le  fondamentali
conoscenze  teoriche  e  tecniche  necessarie per  la  diagnostica  e
terapia,  in particolare  chirurgica, delle  patologie ginecologiche,
deve infine saper partecipare a  studi clinici controllati secondo le
norme di buona pratica clinica.
  Settori:  F08A Chirurgia  generale, F08B  Chirurgia plastica,  F10X
Urologia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.
G - Area dell'ostetricia.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e pratiche applicabili alla fisiologia  della gravidanza e del parto,
alle attivita' diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle
attivita' terapeutiche,  in particolare di tipo  chirurgico, indicate
per tali patologie.
  Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.
H - Area della ginecologia oncologica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve conseguire  conoscenze avanzate
teoriche  e di  pratica clinica  necessarie per  la diagnosi,  cura e
trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.
  Settori:  F04C Oncologia  medica, F18X  Diagnostica per  immagini e
radioterapia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.
Tabella  B   -      Standard     complessivo     di     addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame  finale di diploma
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto  una   completa   preparazione
professionale   specifica,  basata   sulla   dimostrazione  di   aver
personalmente  eseguito atti  medici specialistici,  come di  seguito
riportato:
   sei mesi chirurgia generale;
  attivita' di  diagnostica e  prevenzione in  oncologia ginecologica
per almeno 250 casi;
  attivita' di  diagnostica e prevenzione di  patologie gravidiche in
almeno 250 casi;
  almeno 50  interventi di  alta chirurgia, dei  quali almeno  il 15%
condotti come primo operatore;
  almeno 120 interventi  di media chirurgia, dei quali  almeno il 20%
condotti come primo operatore;
  almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40%
condotti come primo operatore.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo  le   norme  di   buona  pratica   clinica,  di   almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
                     Scuola di specializzazione
                   in ginecologia ed ostetricia II
                               Art. 1.
  La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica.
                               Art. 2.
  La scuola ha  lo scopo di formare medici  specialistici nel settore
professionale delle  scienze ostetriche  e ginecologiche  compresa la
fisiopatologia della riproduzione umana.
                               Art. 3.
  La  scuola rilascia  il  titolo di  specialista  in ginecologia  ed
ostetricia.
                               Art. 4.
  Il corso ha la durata di cinque anni.
                               Art. 5.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  le  strutture  della
facolta'  di medicina  e chirurgia  e quelle  del Servizio  sanitario
nazionale  individuate nei  protocolli  d'intesa di  cui all'art.  6,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
                               Art. 6.
  Il numero  massimo degli specializzandi che  possono essere ammessi
e' di otto per ogni anno di  corso per un totale di quaranta. La sede
amministrativa  della scuola  e'  situata  presso l'Istituto  materno
infantile.
Tabella  A   - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
A - Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di biologia cellulare  e molecolare del differenziamento
e della proliferazione cellulare.
  Settori: E04B  Biologia molecolare,  E09B Istologia,  E11B Biologia
applicata, F03X Genetica medica.
B - Area di oncologia.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  etiopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  della
malattia neoplastica.
  Settori: F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica.
C - Area di laboratorio e diagnostica oncologica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche  e  tecniche  nelle tecnologie  nei  settori  di
laboratorio  applicati  alla   patologia  ostetrica  e  ginecologica,
comprese citopatologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia patologica,  Fl8X
Diagnostica per immagini e radioterapia.
D - Area di oncologia medica.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e  tecniche  e  la  pratica clinica  necessarie  per  la  valutazione
epidemiologica  e per  la  prevenzione, diagnosi  e  cura dei  tumori
solidi.
  Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica.
E - Area di epidemiologia e prevenzione.
  Obiettivo:  conoscere i  principi  di epidemiologia  e di  medicina
preventiva applicati all'oncologia.
  Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata.
F - Area della ginecologia.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  conseguire  le  fondamentali
conoscenze  teoriche  e  tecniche  necessarie per  la  diagnostica  e
terapia,  in particolare  chirurgica. delle  patologie ginecologiche;
deve infine saper partecipare a  studi clinici controllati secondo le
norme di buona pratica clinica.
  Settori:  F08A Chirurgia  generale, F08B  Chirurgia plastica,  F10X
Urologia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.
G - Area dell'ostetricia.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e pratiche applicabili alla fisiologia  della gravidanza e del parto,
alle attivita' diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle
attivita' terapeutiche,  in particolare di tipo  chirurgico, indicate
per tali patologie.
  Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.
H - Area della fisiopatologia della riproduzione umana.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  saper mettere  in  essere  le
tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge
e della deontologia.
  Settori: E09B  Istologia, F07E Endocrinologia, F20X  Ginecologia ed
ostetricia, F22B Medicina legale.
Tabella  B     -     Standard     complessivo     di    addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame  finale di diploma
deve  dimostrare   di  aver   raggiunto  una   completa  preparazione
professionale   specifica,   basata    sulla   dimostrazione   d'aver
personalmente  eseguito atti  medici specialistici,  come di  seguito
riportato:
   sei mesi chirurgia generale;
  attivita' di  diagnostica e  prevenzione in  oncologia ginecologica
per almeno 250 casi;
  attivita' di  diagnostica e prevenzione di  patologie gravidiche in
almeno 250 casi;
  almeno 40  interventi di  alta chirurgia, dei  quali almeno  il 15%
condotti come primo operatore;
  almeno 96  interventi di media  chirurgia, dei quali almeno  il 20%
condotti come primo operatore;
  almeno 200 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40%
condotti come primo operatore;
  almeno 150  procedure di fecondazione  assistita, dei quali  il 25%
condotte come responsabile delle procedure.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo  le   norme  di   buona  pratica   clinica,  di   almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso
specifico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Palermo, 22 marzo 1999
                                                 Il rettore: Gullotti