Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.81 del 8-4-1999)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge l9 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994; Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/l, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta', seduta del 19 maggio 1998; senato accademico seduta del 21 dicembre 1998, consiglio di amministrazione seduta del 2 marzo 1999; Decreta: Vengono riordinate ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la I e II scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia. Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia I Art. 1. La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia I risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana. Art. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia. Art. 4. Il corso ha la durata di cinque anni. Art. 5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di sei per ogni anno di corso per un totale di trenta. La sede amministrativa della scuola e' situata presso l'Istituto di ginecologia ed ostetricia. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare. Settori: E04B Biologia molecolare, E09B Istologia, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica. B - Area di oncologia. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica. Settori: F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica. C - Area di laboratorio e diagnostica oncologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nelle tecnologie nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. D - Area di oncologia medica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi. Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica. E - Area di epidemiologia e prevenzione. Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia. Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata. F - Area della ginecologia. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurgica, delle patologie ginecologiche, deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica. Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F10X Urologia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia. G - Area dell'ostetricia. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attivita' diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attivita' terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie. Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia. H - Area della ginecologia oncologica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica. Settori: F04C Oncologia medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito riportato: sei mesi chirurgia generale; attivita' di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi; attivita' di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi; almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia II Art. 1. La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche compresa la fisiopatologia della riproduzione umana. Art. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia. Art. 4. Il corso ha la durata di cinque anni. Art. 5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di otto per ogni anno di corso per un totale di quaranta. La sede amministrativa della scuola e' situata presso l'Istituto materno infantile. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare. Settori: E04B Biologia molecolare, E09B Istologia, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica. B - Area di oncologia. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica. Settori: F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica. C - Area di laboratorio e diagnostica oncologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nelle tecnologie nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, Fl8X Diagnostica per immagini e radioterapia. D - Area di oncologia medica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi. Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica. E - Area di epidemiologia e prevenzione. Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia. Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata. F - Area della ginecologia. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurgica. delle patologie ginecologiche; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica. Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F10X Urologia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia. G - Area dell'ostetricia. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attivita' diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attivita' terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie. Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia. H - Area della fisiopatologia della riproduzione umana. Obiettivo: lo specializzando deve saper mettere in essere le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge e della deontologia. Settori: E09B Istologia, F07E Endocrinologia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito riportato: sei mesi chirurgia generale; attivita' di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi; attivita' di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi; almeno 40 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; almeno 96 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; almeno 200 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore; almeno 150 procedure di fecondazione assistita, dei quali il 25% condotte come responsabile delle procedure. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 22 marzo 1999 Il rettore: Gullotti