MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 aprile 1999 

  Modificazioni al decreto 1 febbraio 1999 concernente acidificazione
dei  vini  i  cui  mosti sono  stati  precedentemente  sottoposti  ad
arricchimento ed ottenuti  da uve raccolte nelle  aree viticole della
provincia di Trento.
(GU n.85 del 13-4-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
            delle politiche comunitarie e internazionali
  Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto in particolare l'art. 21 del regolamento CEE il quale prevede
che negli  anni caratterizzati  da condizioni  climatiche eccezionali
gli Stati  membri possono  autorizzare l'acidificazione  dei prodotti
vitivinicoli nelle zone viticole CIb, CII e CIII;
  Visto il decreto ministeriale del  1 febbraio 1999, pubbliato nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  del 9  febbraio 1999,
riguardante l'acidificazione dei vini;
  Tenuto conto  delle precisazioni contenute  nella nota del  9 marzo
1999   dell'assessorato  all'agricoltura   e  delle   montagne  della
provincia autonoma di Trento ove si chiede che l'acidificazione possa
riguardare tutte le tipologie di vino;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  L'articolo  unico  del  decreto  ministeriale 1  febbraio  1999  e'
modificato come segue:
  1) Nella campagna vitivinicola  1998-99 e' consentito acidificare i
vini ottenuti  da uve  raccolte nelle  aree viticole  della provincia
autonoma di Trento.
  2)  Le  operazioni  di  acidificazione  debbono  essere  effettuate
secondo   le   modalita'  ed   i   limiti   massimi  previsti   della
regolamentazione comunitaria e nazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 aprile 1999
                             Il direttore generale reggente: Di Salvo