MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.88 del 16-4-1999)

  Con decreto  ministeriale n.  25713 del 4  febbraio 1999  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con il  decreto ministeriale  del 18 dicembre  1998, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, nonche' la possibilita'  di beneficiare del trattamento di
pensionamento anticipato,  in favore dei  giornalisti professionisti,
dipendenti dalla S.p.a.  L'Editrice Romana, con sede  in Roma, unita'
di   Roma,  per   un   massimo   di  37   dipendenti   in  CIGS   (10
prepensionabili), per il periodo dal 6 ottobre 1998 al 5 aprile 1999.
  Con decreto  ministeriale n.  25714 del 4  febbraio 1999  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con il  decreto ministeriale  del 18 dicembre  1998, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, nonche' la possibilita'  di beneficiare del trattamento di
pensionamento  anticipato,  in  favore  dei  lavoratori  poligrafici,
dipendenti dalla S.p.a.  L'Editrice Romana, con sede  in Roma, unita'
di Roma per un massimo di 41 dipendenti in CIGS (41 prepensionabili),
per il periodo dal 6 ottobre 1998 al 5 aprile 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 25715 del 4 febbraio 1999:
  in favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. SIPA, con sede in
Sommacampagna  (Verona)   e  unita'  nazionali,  e'   autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 20  gennaio 1995 con  decorrenza 6
dicembre 1994;
  in favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. SIPA, con sede in
Sommacampagna   (Verona),   unita'   nazionali,   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 6 giugno 1995 al 5 dicembre 1995;
  in favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. SIPA, con sede in
Sommacampagna  (Verona), unita'  in Albano  S. Alessandro  (Bergamo),
Arcole  (Verona),  Casalnuovo  di   Napoli  (Napoli),  Rimini,  Roma,
Sommacampagna   (Verona),   e'   prorogata  la   corresponsione   del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  6 dicembre
1995 al 5 gennaio 1996;
  in favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. SIPA, con sede in
Sommacampagna (Verona), unita' in  Albano S. Alessandro (Bergamo) per
un massimo  di 15 dipendenti,  Arcole (Verona)  per un massimo  di 15
dipendenti,  Casalnuovo  di  Napoli  (Napoli) per  un  massimo  di  5
dipendenti,  Rimini per  un  massimo  di 1  dipendente,  Roma per  un
massimo di 8 dipendenti, Sommacampagna  (Verona) per un massimo di 73
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  6 dicembre  1996 al  5
giugno 1997;
  in favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. SIPA, con sede in
Sommacampagna (Verona), unita' in  Albano S. Alessandro (Bergamo) per
un massimo  di 13 dipendenti,  Arcole (Verona)  per un massimo  di 14
dipendenti,  Casalnuovo  di  Napoli  (Napoli) per  un  massimo  di  5
dipendenti,  Rimini per  un  massimo  di 1  dipendente,  Roma per  un
massimo di 6 dipendenti, Sommacampagna  (Verona) per un massimo di 71
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  6  giugno 1997  al  5
settembre 1997;
  in favore dei lavoratori dipendenti  della S.p.a. SIPA, con sede in
Sommacampagna (Verona), unita' in  Albano S. Alessandro (Bergamo) per
un massimo  di 13 dipendenti,  Arcole (Verona)  per un massimo  di 14
dipendenti,  Casalnuovo  di  Napoli  (Napoli) per  un  massimo  di  5
dipendenti,  Roma  per  un  massimo di  5  dipendenti,  Sommacampagna
(Verona)  per   un  massimo  di   70  dipendenti,  e'   prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 6 settembre 1997 al 31 gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-bis, della legge
n. 160/1988.
  Ai sensi dell'art.  4, comma 34, del decreto-legge  1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996,
n.  608, il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale e'
concesso, per  la durata indicata  nei precedenti commi  del presente
provvedimento, in deroga ai limiti di  cui all'art. 1, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
  Con decreto  ministeriale n. 25716  del 4 febbraio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  29 settembre  1998, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Belotti,
con sede in  Genova, unita' di Manasseno (Genova), per  un massimo di
40 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1998  con decorrenza 4
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  delle previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25717  del 4 febbraio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  21 gennaio  1999,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.
C.E.S.E.D., con sede in Salerno, localita' Fuorni, unita' di Salerno,
localita' Fuorni, per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal
1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994.
  Istanza aziendale presentata il 22  settembre 1993 con decorrenza 1
settembre 1993.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25718  del 4 febbraio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  24  luglio  1998, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.c. a  r.l. Le
Chiantigiane, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), unita' di
Tavarnelle Val  di Pesa (Firenze),  per un massimo di  12 dipendenti,
per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 30  ottobre 1998 con  decorrenza 4
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25719  del 4 febbraio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 15 gennaio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Industria farmaceutica galenica  senese, con sede in Monteroni
d'Arbia (Siena), unita' di Monteroni  d'Arbia (Siena), per un massimo
di 65 dipendenti, per il periodo  dal 25 novembre 1998 al 24 dicembre
1998,
  Istanza aziendale presentata il 25  novembre 1998 con decorrenza 25
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25721 del 4 febbraio 1999 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Ira  costruzioni,  con sede  in
Catania, unita' di  Cagliari per un massimo di  5 dipendenti, Catania
per  un  massimo  di  56  dipendenti,  Enna  per  un  massimo  di  46
dipendenti, Messina  per un massimo  di l dipendente, Palermo  per un
massimo  di 39  dipendenti,  Roma  per un  massimo  di 1  dipendente,
Siracusa  per  un   massimo  di  5  dipendenti,   e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 18
gennaio 1999 al 17 luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con decreto ministeriale n. 25385 del 27 novembre 1998 e' accertata
la condizione di  cui all'art. 35, comma 3, della  legge n. 416/1981,
relativamente al periodo dal 2 dicembre 1997 al 1 dicembre 1999 della
ditta S.r.l. Societa'  generale editrice, con sede  in Milano, unita'
di Napoli.
  Con decreto ministeriale  n. 25386 del 27 novembre  1998, a seguito
dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, della
legge n. 416/1981, intervenuto con  il decreto ministeriale datato 27
novembre  1998,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  in favore  dei giornalisti
professionisti, dipendenti  dalla S.r.l. Societa'  generale editrice,
con sede in Milano, unita' di Napoli, per un massimo di 25 dipendenti
in CIGS, per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale di  previdenza  dei  giornalisti italiani  e'
autorizzato  a  provvedere  al   pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 25387 del 27 novembre 1998 e' accertata
la condizione di  cui all'art. 35, comma 3, della  legge n. 416/1981,
relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 febbraio 2000 della
ditta S.r.l. Societa' generale editrice,  con sede in Milano e unita'
di Napoli.
  Con decreto ministeriale  n. 25388 del 27 novembre  1998, a seguito
dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, della
legge n. 416/1981, intervenuto con  il decreto ministeriale datato 27
novembre  1998,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori
poligrafici, dipendenti dalla S.r.l.  Societa' generale editrice, con
sede in Milano, unita' di Napoli,  per un massimo di 19 dipendenti in
CIGS, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n. 25395  del 1 dicembre 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
decreto  ministeriale   datato  6   maggio  1998,  e'   prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Simmel
Difesa -  Gruppo Fiat, con sede  in Colleferro (Roma), unita'  di San
Giorgio sul Legnano (Milano), per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21
dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 16  luglio 1998 con  decorrenza 22
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25398  del 1 dicembre 1998,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  31 luglio  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  FAG Italia  (Gruppo FAG  KGS),  con sede  in Somma  Vesuviana
(Napoli) e unita'  di Somma Vesuviana (Napoli), per il  periodo dal 6
marzo 1998 al 5 settembre 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 17  marzo 1998  con decorrenza  6
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25402 del 2  dicembre 1998  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  maggio  1998, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Magnaghi
Milano -  dal 1 luglio  1998 Magnaghi  Aerospace S.p.a., con  sede in
Milano, unita' di  Brugherio (Milano) e Milano, per il  periodo dal 5
luglio 1998 al 4 gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  luglio 1998  con decorrenza  5
luglio 1998.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
ottobre 1998, n. 25130.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25408  del 2 dicembre 1998,  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Gruppo  Acquachiara, con sede
in Cernusco  sul Naviglio (Milano),  unita' di Cernusco  sul Naviglio
(Milano),  per  un  massimo  di   37  dipendenti  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 29 maggio 1998 al 28 novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 29
novembre 1998 al 28 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/ 1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25410   del  2  dicembre  1998,  in
ottemperanza   alle   sopracitate   ordinanze,  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. Romeo  Balsamo, con sede in Campobasso,
unita' di Arpino (Frosinone), per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 7
agosto 1995.
   Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995, con decorrenza 10
gennaio 1995, ed integrata in data 2 agosto 1996.
  Il presente  decreto annnulla e  sostitutisce l'art. 2  del decreto
ministeriale  n.  21601  del  5  novembre  1996,  e,  per  l'effetto,
altresi', i  decreti ministeriali n.  23474 del  1 ottobre 1997  e n.
24347 del 9 aprile 1998.
  La  concessione  del  trattamento   di  integrazione  salariale  in
un'unica soluzione, disposta con  il presente decreto, sara' revocata
qualora  la decisione  nel  merito della  controversia, in  qualunque
grado,   dovesse  avere   esito   favorevole  per   l'amministrazione
resistente.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio, previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25411  del 3 dicembre 1998,  a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il
precitato decreto  ministeriale del 28 dicembre  1994, e' autorizzata
la   ulteriore  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale gia' disposta  con il decreto ministeriale del
28  dicembre 1994  in  favore dei  lavoratori interessati  dipendenti
dalla ditta: S.r.l. Pal Strade, con sede in Sternatia (Lecce), unita'
di Lecce e Brindisi, per il periodo  dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio
1995.
  Il  presente   provvedimento  annulla  e  sostituisce   il  decreto
ministeriale n. 17323 del 18 aprile 1995, relativamente alla parte in
cui autorizza,  limitatamente al  periodo dal 12  gennaio 1995  al 30
gennaio   1995,   la   ulteriore   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con il decreto
ministeriale  n. 16452  del  22  dicembre 1994,  con  effetto dal  31
gennaio 1994, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
S.r.l. Pal Strade.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25518  del 14 gennaio 1999,  a seguito
dell'accertamento  della condizione  di crisi  aziendale, intervenuto
con il decreto  ministeriale datato 18 dicembre  1998, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale, nonche' la possibilita'  di beneficiare del trattamento di
pensionamento  anticipato,  in  favore  dei  lavoratori  poligrafici,
dipendenti dalla S.p.a.  L'Editrice romana, con sede  in Roma, unita'
di   Roma,  per   un  massimo   di   41  dipendenti   in  CIGS,   (41
prepensionabili), per il periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998.
  Con decreto ministeriale  n. 25519 del 14 gennaio  1999 e' disposta
la proroga  della corresponsione  di una indennita'  pari all'importo
del  trattamento  massimo  straordinario di  integrazione  salariale,
previsto dalle vigenti  disposizioni, in favore dei  lavoratori e dei
dipendenti delle  compagnie e  gruppi portuali,  compresa l'Autorita'
portuale di La Spezia, nonche'  in favore dei lavoratori e dipendenti
delle imprese  di cui all'art.  16 della legge n.  84 del 1994  ed ai
dipendenti  delle autorita'  portuali,  cosi' elencati  nell'allegata
tabella,  di  cui al  decreto  del  Ministro  dei trasporti  e  della
navigazione  del  31  dicembre  1998, che  fa  parte  integrante  del
presente  provvedimento, per  il periodo  dal  1 gennaio  1998 al  31
dicembre 1998,  e per la  durata dell'intera sospensione,  cosi' come
disciplinata dall'art. 9 del decreto-legge  30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30.
  Il presente decreto sostituisce e annulla quello del 3 luglio 1998,
n. 24764.
  Con decreto  ministeriale n.  25520 del 14  gennaio 1999,  ai sensi
dell'art.  4, comma  21,  e  dell'art. 9,  comma  25,  punto b),  del
decreto- legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge  23 maggio 1997, n.  135 e dell'art. 1,  comma 1, lettera
a),  del  decreto  -legge  8  aprile 1998,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  25 luglio  1996,  con
effetto dal  17 giugno  1996, in  favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  S.p.a. Tecnotubi,  con  sede  in Torre  Annunziata
(Napoli), unita'  di Torre Annunziata  (Napoli), per un massimo  di 3
dipendenti, per il periodo dal 20 novembre 1998, al 19 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente,  in data 6  luglio 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  Con decreto  ministeriale n.  25521 del 14  gennaio 1999,  ai sensi
dell'art.  4, comma  21,  e  dell'art. 9,  comma  25,  punto b),  del
decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge  23 maggio 1997, n.  135 e dell'art. 1,  comma 1, lettera
a),  del  decreto  -legge  8  aprile 1998,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  26 luglio  1996,  con
effetto dal 13 settembre 1995,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.r.l. Vega, con  sede in Torre Annunziata (Napoli),
unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 10 dipendenti,
per il periodo dal 20 novembre 1998, al 12 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  Con decreto  ministeriale n. 25522  del 14 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  26 giugno  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  PPG  Industries  Italia,  con  sede  in  Cuneo  e  unita'  di
Roccasecca  (Frosinone), per  il  periodo  dal 1  luglio  1998 al  31
dicembre 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 3  agosto 1998  con decorrenza  1
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25523  del 14 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con il  decreto ministeriale datato 18  dicembre 1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.c.p.a. Cirio ricerche, con sede  in Piana di Monte Verna (Caserta),
unita'  di Piana  di  Monte Verna  (Caserta), per  il  periodo dal  1
gennaio 1998 al 30 giugno 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 28  gennaio 1998 con  decorrenza 1
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25524  del 14 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 20 ottobre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Grandi motori  Trieste, con  sede in  S. Dorligo  della Valle
(Trieste),  sede e  stabilimento di  Trieste,  per il  periodo dal  7
luglio 1998 al 3 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  18 agosto  1998 con  decorrenza 7
luglio 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
11 novembre 1998, n. 25285.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25525 del 14  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il decreto ministeriale datato  18 dicembre 1998, e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Palmera
dal 1  agosto 1998 Consorzio  Madia Diana  S.r.l., con sede  in Olbia
(Sassari), unita'  di Bari,  per il  periodo dal 7  luglio 1998  al 6
gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  25 agosto  1998 con  decorrenza 7
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25526 del 14  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il decreto ministeriale datato  18 dicembre 1998, e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Valsella
Meccanotecnica,  con   sede  in  Castenedolo  (Brescia),   unita'  di
Castenedolo - localita' Fascia d'Oro  (Brescia), per il periodo dal 1
luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 luglio  1998 con  decorrenza 1
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25527 del 14  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con il  decreto ministeriale datato 8  settembre 1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Nestle' Italiana  Gruppo Nestle'  S.A., con  sede in  Milano,
unita'   di:   centro   distributivo   Colturano   (Milano),   centro
distributivo  di  Olbia  (Sassari),   centro  distributivo  S.  Marco
Evangelista  (Caserta),  Cornaredo,  Abiategrasso,  Milano  (Milano),
filiali su tutto  il territorio nazionale e uffici di  Milano, per il
periodo dal 3 marzo 1998 al 2 settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  21 aprile  1998 con  decorrenza 3
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25528 del 14 gennaio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Maria Ida, con sede
in Volturara  Irpina (Avellino), unita'  di Ponte (Brindisi),  per un
massimo  di  30  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1998
al 1 dicembre 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 2
dicembre 1998 al 1 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25529 del 14 gennaio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Intesa, con sede in Gagliano
Castelferrato (Enna), unita' di Gagliano Castelferrato (Enna), per un
massimo  di  168 dipendenti,  e'  autorizzata  la corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione salariale dal  17 novembre
1998 al 16 maggio 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 17
maggio 1999 al 16 novembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25530 del 14 gennaio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Rebin, con sede  in Lecce, unita'
di Lecce  per un massimo di  115 dipendenti, Marcon (Venezia)  per un
massimo di 105 dipendenti, Portogruaro (Venezia) per un massimo di 45
dipendenti, Taranto per  un massimo di 73  dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 23 ottobre 1998 al 22 aprile 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 23
aprile 1999 al 22 ottobre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25531 del 14 gennaio 1999 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Tectubi,  con  sede in  Milano,
unita' di Podenzano - Castel  San Giovanni (Piacenza), per un massimo
di 50  dipendenti, e'  autorizzata la corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  13 novembre 1998  al 12
maggio 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 13
maggio 1999 al 12 novembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25532 del 14 gennaio 1999 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Keller meccanica,  con sede  in
Cagliari,  unita' di  Villacidro (Cagliari),  per un  massimo di  322
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  3  agosto 1997  al  2
febbraio 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
16 gennaio 1998, n. 23950.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodo di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25533 del 14 gennaio 1999 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Siciet, con  sede  in  Ariccia
(Roma), unita' di  Ariccia (Roma), per un massimo  di 109 dipendenti,
Cagliari per un di 79  dipendenti, Cassino (Frosinone) per un massimo
di 59 dipendenti,  Frosinone per un massimo di  17 dipendenti, Latina
per un massimo  di 2 dipendenti, Montecompatri (Roma)  per un massimo
di 20  dipendenti, Oristano per  un massimo di 33  dipendenti, Tivoli
(Roma) per un massimo di 3 dipendenti, Velletri (Roma) per un massimo
di  28 dipendenti,  e'  prorogata la  corresponsione del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  2  giugno 1998  al  1
dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento al  periodo di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25582 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 15 gennaio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Nuovo Pignone,  con sede in Firenze, unita'  di Vibo Valentia,
per il periodo dal 20 aprile 1998 al 19 ottobre 1998.
  Istanza  aziendale presentata  l'11 maggio  1998 con  decorrenza 20
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25583 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 15 gennaio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  T.M.A.  -  Tecnologie  metallurgiche avanzate,  con  sede  in
Napoli,  unita'  di  Marcianise  (Caserta), per  il  periodo  dal  16
febbraio 1998 al 15 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 marzo  1998 con  decorrenza 16
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25584 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 15 gennaio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. L.G. Elettrodomestici - dal 4 dicembre 1997 Silia, con sede in
Pignataro Maggiore (Caserta), unita' di Pignataro Maggiore (Caserta),
per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  ottobre 1997 con  decorrenza 1
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25585 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 15 gennaio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Sarbe, con sede in Macomer (Nuoro), unita' di Macomer (Nuoro),
per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  novembre 1997 con decorrenza 14
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25586 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 15 gennaio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Lear  Corporation  Italia,  con sede  in  Torino,  unita'  di
Grugliasco - Enti centrali (Torino), Orbassano stabilimento e ufficio
(Torino), per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 10 febbraio 1998  con decorrenza 7
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25587 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 15 gennaio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Dioguardi, con sede in Bari, unita' di Bari, Milano, Roma, per
il periodo dal 10 marzo 1998 al 9 settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  20 aprile  1998 con  decorrenza 9
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25588 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  15 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Calabria
calcestruzzi, con  sede in  Cosenza, unita' di  Castiglione Cosentino
(Cosenza), per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  ottobre 1997 con  decorrenza 1
settembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25589 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 15 gennaio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Industria farmaceutica galenica  Senese, con sede in Monteroni
D'Arbia (Siena), unita' di Monteroni  D'Arbia (Siena), per il periodo
dal 25 maggio 1998 al 24 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  giugno 1998 con  decorrenza 25
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25590 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  15 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Amiderie
italiane, con sede  in Napoli e unita' di Napoli  e Nusco (Avellino),
per il periodo dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 21  agosto 1998 con  decorrenza 27
luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25591 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  15 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche
del  Turano, con  sede in  Carsoli  (L'Aquila), unita'  di Carsoli  -
localita' Recocce (L'Aquila), per il periodo  dal 1 agosto 1998 al 28
febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 16  settembre 1996 con decorrenza 1
agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25592 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  17 giugno  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Schlumberger Industries  - Gruppo  Schlumberger, con  sede in
Milano, unita'  di Frosinone e  Milano, per  il periodo dal  1 luglio
1998 al 31 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 luglio  1998 con  decorrenza 1
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25593 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 20 gennaio  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Siemens telematica,  con  sede in  Santa  Maria Capua  Vetere
(Caserta),  unita' di  Santa  Maria Capua  Vetere  (Caserta), per  un
massimo di  138 dipendenti, per il  periodo dal 19 maggio  1998 al 30
settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  26 maggio  1998 con  decorrenza 1
aprile 1998.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25594 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 8  aprile 1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  Evergomma,  con  sede   in  Fusignano  (Ravenna),  unita'  di
Fusignano (Ravenna), per un massimo  di 45 dipendenti, per il periodo
dal 23 giugno 1998 al 22 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  luglio 1998 con  decorrenza 23
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25595 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  29 settembre  1998, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.  Sole
Italia  di  Prezioso  Gennaro  &   C.,  con  sede  in  Lamezia  Terme
(Catanzaro), unita' di  Lamezia Terme (Catanzaro), per  un massimo di
11 dipendenti, per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 26  gennaio 1998 con  decorrenza 2
dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvdere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
28 ottobre 1997, n. 25207.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25596 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  9 luglio  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Resine
sintetiche Adamoli, con  sede in Carnago (Varese),  unita' di Carnago
(Varese), per  un massimo  di 80  dipendenti, per  il periodo  dal 27
ottobre 1998 al 26 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 16 ottobre 1998  con decorrenza 27
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25597 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  14 ottobre  1998,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapel, con
sede  in Lugagnano  Val d'Arda  (Piacenza), unita'  di Lugagnano  Val
d'Arda (Piacenza),  per un massimo  di 13 dipendenti, per  il periodo
dall'11 novembre 1998 al 10 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 24  dicembre 1998 con decorrenza 11
novembre 1998.
  l'Istituto  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25598 del 19  gennaio 1999  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  29 settembre  1998, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Arioli,
con sede in Gerenzano (Varese),  unita' di Gerenzano (Varese), per il
periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 16 novembre 1998  con decorrenza 4
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.