Fissazione dei requisiti igienicosanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari e degli aromi.(GU n.89 del 17-4-1999)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514, recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica che demanda al Ministro della sanita' la definizione dei requisiti igienicosanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari; Visto, altresi', l'art. 4 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514, ai sensi del quale le disposizioni previste dallo stesso si applicano anche agli aromi di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, riguardante l'attuazione delle direttive n. 93 /43/CE e n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. 1. Gli stabilimenti di produzione di additivi alimentari e di aromi, ivi compresi quelli che effettuano esclusivamente operazioni di confezionamento, devono soddisfare ai requisiti di cui ai capitoli I, II e V dell'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155. 2. I locali di deposito, ai fini della commercializzazione, e di commercializzazione degli additivi alimentari e degli aromi devono soddisfare ai requisiti di cui ai capitoli I e II dell'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 1999 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1999 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 64