MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 5 febbraio 1999 

  Fissazione dei requisiti igienicosanitari  che devono possedere gli
stabilimenti  di produzione,  di  commercializzazione  e di  deposito
degli additivi alimentari e degli aromi.
(GU n.89 del 17-4-1999)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 19 novembre 1997,
n. 514,  recante disciplina  del procedimento di  autorizzazione alla
produzione, commercializzazione e deposito  di additivi alimentari, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica che demanda al Ministro della sanita' la definizione
dei requisiti igienicosanitari che  devono possedere gli stabilimenti
di produzione,  di commercializzazione  e di deposito  degli additivi
alimentari;
  Visto, altresi',  l'art. 4 del  gia' citato decreto  del Presidente
della Repubblica  19 novembre  1997, n.  514, ai  sensi del  quale le
disposizioni previste dallo  stesso si applicano anche  agli aromi di
cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
  Visto il  decreto legislativo 26  maggio 1997, n.  155, riguardante
l'attuazione delle  direttive n. 93  /43/CE e n.  96/3/CE concernenti
l'igiene dei prodotti alimentari;
  Sentita la  conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni  e le  province autonome  di Trento  e Bolzano  ai sensi  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli stabilimenti  di  produzione di  additivi  alimentari e  di
aromi, ivi  compresi quelli che effettuano  esclusivamente operazioni
di confezionamento, devono soddisfare ai requisiti di cui ai capitoli
I, II  e V dell'allegato del  decreto legislativo 26 maggio  1997, n.
155.
  2. I  locali di deposito,  ai fini della commercializzazione,  e di
commercializzazione degli  additivi alimentari  e degli  aromi devono
soddisfare ai requisiti  di cui ai capitoli I e  II dell'allegato del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 febbraio 1999
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1999
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 64