UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

DECRETO RETTORALE 12 aprile 1999 

  Istituzione   dei  diplomi   universitari   in  commercio   estero,
consulente del lavoro ed economia e amministrazione delle imprese.
(GU n.91 del 20-4-1999)

                             IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524, istitutivo
dell'Universita' degli studi  del Sannio ed in  particolare l'art. 9,
secondo comma;
  Visto il  decreto rettorale  n. 5005  del 31  ottobre 1995,  con il
quale e' stato  emanato, ai sensi del primo comma  dell'art. 11 della
legge n.  341/1990, su proposta delle  relative strutture didattiche,
il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di Salerno;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la legge  9  maggio 1989,  n.  168, con  la  quale e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
  Vista la  legge 15  maggio 1997,  n. 127,  sull'autonomia didattica
delle universita';
  Visto  l'art.  2,  comma  4,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  in  data  27  gennaio  1998,  n.  25,  che  autorizza  le
universita' ad attivare nuovi corsi  con risorse a carico del proprio
bilancio, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema
universitario  e  previa  acquisizione   del  parere  del  nucleo  di
valutazione interna;
  Visti i decreti ministeriali del Ministero dell'universita' in data
31 luglio  1992 (Gazzetta  Ufficiale n.  255/1992), 11  febbraio 1994
(Gazzetta  Ufficiale  n.  148/1994),  e  19  ottobre  1995  (Gazzetta
Ufficiale n. 296/1995);
  Viste  le  deliberazioni  assunte  dal  consiglio  di  facolta'  di
economia nelle sedute del 12 novembre  1996 e 18 maggio 1998 relative
alla  istituzione  di  diplomi   universitari  in  commercio  estero,
consulente del  lavoro, economia e amministrazione  delle imprese, in
attuazione  del   piano  triennale  di  sviluppo   delle  universita'
1998-2000, nonche' il parere positivo espresso, nella riunione del 26
ottobre 1998,  dal comitato regionale di  coordinamento universitario
per la  Campania circa l'istituzione dei  citati diplomi universitari
presso la predetta facolta';
  Vista la nota  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica  e tecnologica in  data 16 giugno 1998,  prot. n.
1/1998;
  Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nella riunione
del 22 settembre 1998;
  Vista  la deliberazione  assunta dal  consiglio di  amministrazione
nella seduta del 6 ottobre 1998;
  Visto  il  parere  espresso   dal  nucleo  di  valutazione  interna
dell'Ateneo nella seduta del 29 settembre 1998;
  Ritenuto, in particolare:
  che sia la previsione dei corsi  a costo zero, sia l'istituzione di
diplomi  universitari in  commercio  estero,  consulente del  lavoro,
economia  e  amministrazione  delle  imprese presso  la  facolta'  di
economia   trovano   puntuale   fondamento   nella   disciplina   dei
procedimenti  relativi  allo  sviluppo  ed  alla  programmazione  del
sistema universitario;
  che  l'Universita',  come  da   apposito  studio  effettuato  dalla
facolta' di economia  e sottoposto al senato  accademico nella seduta
del 28  luglio 1998, ha  le risorse necessarie per  l'attivazione del
corso di cui trattasi;
                              Decreta:
  Nelle  more  dell'approvazione   dello  statuto  dell'Ateneo,  sono
istituiti, presso  la facolta' di  economia di questa  Universita', i
diplomi  universitari in  commercio  estero,  consulente del  lavoro,
economia  e  amministrazione  delle  imprese  a  decorrere  dall'anno
accademico 1999-2000.
                               Art. 1.
                         Facolta' di economia
  La facolta' di economia conferisce la laurea in:
   economia e commercio;
   scienze statistiche ed attuariali;
   giurisprudenza,
e i diplomi universitari in:
   economia e gestione dei servizi turistici;
   operatore giuridico di impresa;
   commercio estero;
   consulente del lavoro;
   economia e amministrazione delle imprese.
  Dopo l'art. 5 di cui al  decreto rettorale in data 13 ottobre 1998,
n.  397, istitutivo  del corso  di laurea  in giurisprudenza  vengono
aggiunti i seguenti articoli:
  Art. 6.  - Il corso di  diploma in commercio estero  afferisce alla
facolta' di economia ed ha  durata triennale. Il predetto corso forma
diplomati che,  specie all'interno delle  aziende, siano in  grado di
realizzare un'adeguata politica di  sviluppo del commercio estero, in
particolare delle  esportazioni. I titoli  di ammissione al  corso di
diploma  in  commercio  estero  sono quelli  previsti  dalle  vigenti
disposizioni per gli studi universitari.
  Il  numero degli  iscritti  a  ciascun anno  di  corso puo'  essere
stabilito annualmente dal senato  accademico, sentito il consiglio di
facolta',  in base  alle  risorse disponibili  ed  alle esigenze  del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n.
341/1990.
  Ai  fini del  conseguimento dei  diplomi  di laurea  in economia  e
commercio, giurisprudenza, scienze statistiche ed attuariali, nonche'
dei diplomi universitari in economia e gestione dei servizi turistici
e  operatore  giuridico  d'impresa, sono  riconosciuti  totalmente  o
parzialmente  gli esami  sostenuti con  esito positivo  nel corso  di
diploma in  commercio estero,  purche' i relativi  insegnamenti siano
compatibili, anche per  i contenuti, con il piano  di studi approvato
dalla  competente struttura  didattica per  il corso  di laurea  o di
diploma  al  quale si  chiede  l'iscrizione,  anche in  relazione  al
sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma
2, della legge n. 341/1990.
  Il precedente comma disciplina  anche il riconoscimento degli esami
sostenuti  con esito  positivo  nei  suddetti corsi  di  laurea o  di
diploma  ai  fini  del  conseguimento del  diploma  universitario  in
commercio estero.
  Le  strutture didattiche  competenti determinano  i criteri  per il
riconoscimento degli insegnamenti ai fini  del passaggio tra corsi di
laurea e corsi di diploma.
  Nell'ambito  del regolamento  di cui  all'art. 11,  comma 2,  della
legge n. 341/1990, la struttura didattica:
  a)  individua,  nel  rispetto  di quanto  previsto  circa  le  aree
disciplinari determinate  nel successivo capoverso,  gli insegnamenti
fondamentali obbligatori;
  b) determina la  durata degli insegnamenti e  dei moduli didattici,
le modalita' degli  eventuali tirocini o altri  momenti di formazione
pratica;
  c) stabilisce le modalita' degli  esami di profitto, delle prove di
idoneita' e dell'esame di diploma;
  d) individua i criteri per la  formazione dei piani di studio e gli
eventuali indirizzi del corso di diploma;
  e) puo'  attribuire agli insegnamenti denominazioni  aggiuntive che
ne specifichino i contenuti effettivi  o li differenzino nel caso che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  Il corso di diploma in commercio estero comprende sedici annualita'
di insegnamento e  due prove di idoneita': una prova  di idoneita' in
una seconda  lingua (oltre  l'inglese) ed una  prova di  idoneita' di
conoscenze informatiche di base; si conclude con un esame di diploma.
  Sono fondamentali le seguenti quattro aree disciplinari:
   1) area economica;
   2) area aziendale;
   3) area giuridica;
   4) area matematicostatistica.
  Il piano di studi deve comprendere come requisito minimo i seguenti
insegnamenti:
  tre materie economiche (scelte tra economia dei trasporti, economia
della  grandi aree  geografiche,  economia internazionale,  geografia
economica, storia del commercio);
  quattro    aziendali    (scelte    tra:    economia    e    tecnica
dell'assicurazione,   gestione   informatica  dei   dati   aziendali,
marketing   internazionale,  merceologia   doganale,  metodologie   e
determinazioni quantitative di  azienda, organizzazione delle aziende
commerciali, tecnica bancaria, tecnica industriale e commerciale);
  tre giuridiche (scelte tra:  diritto bancario, diritto commerciale,
diritto degli scambi internazionali, diritto della borsa e dei cambi,
diritto internazionale dell'economia, diritto internazionale);
  tre   matematicostatistiche   (sono   caratterizzanti:   matematica
finanziaria, statistica aziendale).
  Per ciascuna  delle aree  sopra richiamate, e'  obbligatoria almeno
una   annualita'  di   insegnamento  (anche   divisibile  in   moduli
semestrali).
  Gli altri insegnamenti  necessari per completare i  piani di studio
degli  studenti sono  individuati dalla  struttura didattica  tra gli
insegnamenti attivabili presso la facolta' di economia.
  Art. 7.  - Il corso di  diploma in consulente del  lavoro afferisce
alla facolta' di economia ed ha durata triennale.
  Il predetto corso fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti
operativi necessari  alla professione  di consulente nei  rapporti di
lavoro.
  I titoli di ammissione al corso di diploma in consulente del lavoro
sono  quelli  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  per  gli  studi
universitari.
  Il  numero degli  iscritti  a  ciascun anno  di  corso puo'  essere
stabilito annualmente dal senato  accademico, sentito il consiglio di
facolta',  in base  alle  risorse disponibili  ed  alle esigenze  del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n.
341/1990.
  Ai  fini del  conseguimento dei  diplomi  di laurea  in economia  e
commercio, giurisprudenza, scienze statistiche ed attuariali, nonche'
dei diplomi universitari in commercio estero, economia e gestione dei
servizi turistici e operatore  giuridico d'impresa, sono riconosciuti
totalmente o parzialmente gli esami  sostenuti con esito positivo nel
corso  di  diploma  in  consulente del  lavoro,  purche'  i  relativi
insegnamenti siano compatibili,  anche per i contenuti,  con il piano
di studi approvato dalla competente  struttura didattica per il corso
di laurea  o di  diploma al  quale si  chiede l'iscrizione,  anche in
relazione  al  sistema  dei  crediti didattici  determinato  a  norma
dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  Il precedente comma disciplina  anche il riconoscimento degli esami
sostenuti  con esito  positivo  nei  suddetti corsi  di  laurea o  di
diploma  ai  fini  del  conseguimento del  diploma  universitario  in
consulente del lavoro.
  Le  strutture didattiche  competenti determinano  i criteri  per il
riconoscimento degli insegnamenti ai fini  del passaggio tra corsi di
laurea e corsi di diploma.
  Nell'ambito  del regolamento  di cui  all'art. 11,  comma 2,  della
legge n. 341/1990, la struttura didattica:
  a)  individua,  nel  rispetto  di quanto  previsto  circa  le  aree
disciplinari determinate  nel successivo capoverso,  gli insegnamenti
fondamentali obbligatori;
  b) determina la  durata degli insegnamenti e  dei moduli didattici,
le modalita' dei tirocini o altri momenti di formazione pratica;
  c) stabilisce le modalita' degli  esami di profitto, delle prove di
idoneita', del giudizio di  valutazione del tirocinio professionale e
dell'esame  di diploma;  individua i  criteri per  la formazione  dei
piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma;
  d) puo'  attribuire agli insegnamenti denominazioni  aggiuntive che
ne specifichino i contenuti effettivi  o li differenzino nel caso che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  Il  corso di  diploma  in consulente  del  lavoro comprende  sedici
annualita'  di insegnamento,  una  prova di  idoneita' di  conoscenze
informatiche di base ed un  tirocinio professionale durante il corso;
si conclude con un esame di diploma.
  Sono fondamentali le seguenti cinque aree disciplinari:
   1) area del diritto civile;
   2) area del diritto commerciale;
   3) area del diritto costituzionale;
   4) area economica;
   5) area storicogiuridica.
  Per ciascuna della aree sopra richiamate e' obbligatoria almeno una
annualita' di insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali).
  Sono   fondamentali  e   obbligatorie  quattro   annualita'  (anche
divisibili  in  moduli  semestrali)  di  insegnamento  dell'area  del
diritto del lavoro e della previdenza sociale.
  E'  obbligatorio un  insegnamento  almeno  semestrale per  ciascuna
delle seguenti cinque aree disciplinari:
  1) area del diritto amministrativo;
  2) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;
  3) area del diritto penale;
  4) area del diritto tributario;
  5) area della sociologia applicata.
  Gli altri insegnamenti  necessari per completare i  piani di studio
degli  studenti sono  individuati dalla  struttura didattica  tra gli
insegnamenti attivabili presso la facolta' di economia.
  Art. 8. -  Il corso di diploma in economia  e amministrazione delle
imprese afferisce alla facolta' di economia ed ha durata triennale.
  Il  predetto  corso  forma  diplomati in  grado  di  svolgere,  sia
all'interno dell'azienda  sia come  consulenti esterni,  le attivita'
connesse all'organizzazione  e alla gestione aziendale.  Il titolo e'
requisito minimo  per l'abilitazione professionale come  ragioniere e
perito commerciale.
  I  titoli  di  ammissione  al   corso  di  diploma  in  economia  e
amministrazione  delle imprese  sono  quelli  previsti dalle  vigenti
disposizioni per gli studi universitari.
  Il  numero degli  iscritti  a  ciascun anno  di  corso puo'  essere
stabilito annualmente dal senato  accademico, sentito il consiglio di
facolta',  in base  alle  risorse disponibili  ed  alle esigenze  del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n.
341/1990.
  Ai  fini del  conseguimento dei  diplomi  di laurea  in economia  e
commercio, giurisprudenza, scienze statistiche ed attuariali, nonche'
dei diplomi universitari in  commercio estero, consulente del lavoro,
economia  e  gestione dei  servizi  turistici  e operatore  giuridico
d'impresa,  sono riconosciuti  totalmente  o  parzialmente gli  esami
sostenuti  con esito  positivo nel  corso  di diploma  in economia  e
amministrazione delle imprese, purche'  i relativi insegnamenti siano
compatibili, anche per  i contenuti, con il piano  di studi approvato
dalla  competente struttura  didattica per  il corso  di laurea  o di
diploma  al  quale si  chiede  l'iscrizione,  anche in  relazione  al
sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma
2, della legge n. 341/1990.
  Il precedente comma disciplina  anche il riconoscimento degli esami
sostenuti  con esito  positivo  nei  suddetti corsi  di  laurea o  di
diploma  ai  fini  del  conseguimento del  diploma  universitario  in
economia e amministrazione delle imprese.
  Le  strutture didattiche  competenti determinano  i criteri  per il
riconoscimento degli insegnamenti ai fini  del passaggio tra corsi di
laurea e corsi di diploma.
  Nell'ambito  del regolamento  di cui  all'art. 11,  comma 2,  della
legge n. 341/1990, la struttura didattica:
  a)  individua,  nel  rispetto  di quanto  previsto  circa  le  aree
disciplinari determinate  nel successivo capoverso,  gli insegnamenti
fondamentali obbligatori;
  b) determina la  durata degli insegnamenti e  dei moduli didattici,
le modalita' degli  eventuali tirocini o altri  momenti di formazione
pratica;
  c) stabilisce le modalita' degli  esami di profitto, delle prove di
idoneita' e dell'esame di diploma;
  d) individua i criteri per la  formazione dei piani di studio e gli
eventuali indirizzi del corso di diploma;
  e) puo'  attribuire agli insegnamenti denominazioni  aggiuntive che
ne specifichino i contenuti effettivi  o li differenzino nel caso che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  Il corso  di diploma  in economia  e amministrazione  delle imprese
comprende  sedici   annualita'  di  insegnamento,  e   due  prove  di
idoneita':  una  prova di  idoneita'  in  una seconda  lingua  (oltre
l'inglese) ed  una prova di  idoneita' di conoscenze  informatiche di
base; si conclude con un esame di diploma.
  Sono fondamentali le seguenti quattro aree disciplinari:
   1) area economica;
   2) area aziendale;
   3) area giuridica;
   4) area matematicostatistica.
  Il piano di studi deve comprendere come requisito minimo i seguenti
insegnamenti:
  tre materie  economiche (scelte  tra economia  applicata, geografia
economica, scienza delle finanze, storia economica);
  cinque  aziendali (scelte  tra: analisi  e contabilita'  dei costi,
finanza   aziendale,  gestione   informatica   dei  dati   aziendali,
marketing,  organizzazione  aziendale,  programmazione  e  controllo,
revisione   aziendale,  tecnica   bancaria,  tecnica   industriale  e
commerciale, tecnologia dei cicli produttivi);
  tre giuridiche (scelte tra: diritto commerciale, diritto del lavoro
e della previdenza sociale,  diritto del mercato finanziario, diritto
fallimentare, diritto tributario);
  due   matematicostatistiche   (sono   caratterizzanti:   statistica
aziendale, matematica finanziaria).
  Per ciascuna  delle aree  sopra richiamate, e'  obbligatoria almeno
una   annualita'  di   insegnamento  (anche   divisibile  in   moduli
semestrali).
  Gli altri insegnamenti  necessari per completare i  piani di studio
degli  studenti sono  individuati dalla  struttura didattica  tra gli
insegnamenti attivabili presso la facolta' di economia.
   Benevento, 12 aprile 1999
                                             Il rettore: P erlingieri