Istituzione dei diplomi universitari in commercio estero, consulente del lavoro ed economia e amministrazione delle imprese.(GU n.91 del 20-4-1999)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524, istitutivo dell'Universita' degli studi del Sannio ed in particolare l'art. 9, secondo comma; Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale e' stato emanato, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di Salerno; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, sull'autonomia didattica delle universita'; Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1998, n. 25, che autorizza le universita' ad attivare nuovi corsi con risorse a carico del proprio bilancio, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario e previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione interna; Visti i decreti ministeriali del Ministero dell'universita' in data 31 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 255/1992), 11 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 148/1994), e 19 ottobre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 296/1995); Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di facolta' di economia nelle sedute del 12 novembre 1996 e 18 maggio 1998 relative alla istituzione di diplomi universitari in commercio estero, consulente del lavoro, economia e amministrazione delle imprese, in attuazione del piano triennale di sviluppo delle universita' 1998-2000, nonche' il parere positivo espresso, nella riunione del 26 ottobre 1998, dal comitato regionale di coordinamento universitario per la Campania circa l'istituzione dei citati diplomi universitari presso la predetta facolta'; Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998, prot. n. 1/1998; Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nella riunione del 22 settembre 1998; Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 6 ottobre 1998; Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna dell'Ateneo nella seduta del 29 settembre 1998; Ritenuto, in particolare: che sia la previsione dei corsi a costo zero, sia l'istituzione di diplomi universitari in commercio estero, consulente del lavoro, economia e amministrazione delle imprese presso la facolta' di economia trovano puntuale fondamento nella disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario; che l'Universita', come da apposito studio effettuato dalla facolta' di economia e sottoposto al senato accademico nella seduta del 28 luglio 1998, ha le risorse necessarie per l'attivazione del corso di cui trattasi; Decreta: Nelle more dell'approvazione dello statuto dell'Ateneo, sono istituiti, presso la facolta' di economia di questa Universita', i diplomi universitari in commercio estero, consulente del lavoro, economia e amministrazione delle imprese a decorrere dall'anno accademico 1999-2000. Art. 1. Facolta' di economia La facolta' di economia conferisce la laurea in: economia e commercio; scienze statistiche ed attuariali; giurisprudenza, e i diplomi universitari in: economia e gestione dei servizi turistici; operatore giuridico di impresa; commercio estero; consulente del lavoro; economia e amministrazione delle imprese. Dopo l'art. 5 di cui al decreto rettorale in data 13 ottobre 1998, n. 397, istitutivo del corso di laurea in giurisprudenza vengono aggiunti i seguenti articoli: Art. 6. - Il corso di diploma in commercio estero afferisce alla facolta' di economia ed ha durata triennale. Il predetto corso forma diplomati che, specie all'interno delle aziende, siano in grado di realizzare un'adeguata politica di sviluppo del commercio estero, in particolare delle esportazioni. I titoli di ammissione al corso di diploma in commercio estero sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze statistiche ed attuariali, nonche' dei diplomi universitari in economia e gestione dei servizi turistici e operatore giuridico d'impresa, sono riconosciuti totalmente o parzialmente gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma in commercio estero, purche' i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea o di diploma al quale si chiede l'iscrizione, anche in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Il precedente comma disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nei suddetti corsi di laurea o di diploma ai fini del conseguimento del diploma universitario in commercio estero. Le strutture didattiche competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di laurea e corsi di diploma. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica: a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nel successivo capoverso, gli insegnamenti fondamentali obbligatori; b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalita' degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica; c) stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle prove di idoneita' e dell'esame di diploma; d) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma; e) puo' attribuire agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Il corso di diploma in commercio estero comprende sedici annualita' di insegnamento e due prove di idoneita': una prova di idoneita' in una seconda lingua (oltre l'inglese) ed una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base; si conclude con un esame di diploma. Sono fondamentali le seguenti quattro aree disciplinari: 1) area economica; 2) area aziendale; 3) area giuridica; 4) area matematicostatistica. Il piano di studi deve comprendere come requisito minimo i seguenti insegnamenti: tre materie economiche (scelte tra economia dei trasporti, economia della grandi aree geografiche, economia internazionale, geografia economica, storia del commercio); quattro aziendali (scelte tra: economia e tecnica dell'assicurazione, gestione informatica dei dati aziendali, marketing internazionale, merceologia doganale, metodologie e determinazioni quantitative di azienda, organizzazione delle aziende commerciali, tecnica bancaria, tecnica industriale e commerciale); tre giuridiche (scelte tra: diritto bancario, diritto commerciale, diritto degli scambi internazionali, diritto della borsa e dei cambi, diritto internazionale dell'economia, diritto internazionale); tre matematicostatistiche (sono caratterizzanti: matematica finanziaria, statistica aziendale). Per ciascuna delle aree sopra richiamate, e' obbligatoria almeno una annualita' di insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali). Gli altri insegnamenti necessari per completare i piani di studio degli studenti sono individuati dalla struttura didattica tra gli insegnamenti attivabili presso la facolta' di economia. Art. 7. - Il corso di diploma in consulente del lavoro afferisce alla facolta' di economia ed ha durata triennale. Il predetto corso fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari alla professione di consulente nei rapporti di lavoro. I titoli di ammissione al corso di diploma in consulente del lavoro sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze statistiche ed attuariali, nonche' dei diplomi universitari in commercio estero, economia e gestione dei servizi turistici e operatore giuridico d'impresa, sono riconosciuti totalmente o parzialmente gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma in consulente del lavoro, purche' i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea o di diploma al quale si chiede l'iscrizione, anche in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Il precedente comma disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nei suddetti corsi di laurea o di diploma ai fini del conseguimento del diploma universitario in consulente del lavoro. Le strutture didattiche competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di laurea e corsi di diploma. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica: a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nel successivo capoverso, gli insegnamenti fondamentali obbligatori; b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalita' dei tirocini o altri momenti di formazione pratica; c) stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle prove di idoneita', del giudizio di valutazione del tirocinio professionale e dell'esame di diploma; individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma; d) puo' attribuire agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Il corso di diploma in consulente del lavoro comprende sedici annualita' di insegnamento, una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base ed un tirocinio professionale durante il corso; si conclude con un esame di diploma. Sono fondamentali le seguenti cinque aree disciplinari: 1) area del diritto civile; 2) area del diritto commerciale; 3) area del diritto costituzionale; 4) area economica; 5) area storicogiuridica. Per ciascuna della aree sopra richiamate e' obbligatoria almeno una annualita' di insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali). Sono fondamentali e obbligatorie quattro annualita' (anche divisibili in moduli semestrali) di insegnamento dell'area del diritto del lavoro e della previdenza sociale. E' obbligatorio un insegnamento almeno semestrale per ciascuna delle seguenti cinque aree disciplinari: 1) area del diritto amministrativo; 2) area del diritto comparato, internazionale e comunitario; 3) area del diritto penale; 4) area del diritto tributario; 5) area della sociologia applicata. Gli altri insegnamenti necessari per completare i piani di studio degli studenti sono individuati dalla struttura didattica tra gli insegnamenti attivabili presso la facolta' di economia. Art. 8. - Il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese afferisce alla facolta' di economia ed ha durata triennale. Il predetto corso forma diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda sia come consulenti esterni, le attivita' connesse all'organizzazione e alla gestione aziendale. Il titolo e' requisito minimo per l'abilitazione professionale come ragioniere e perito commerciale. I titoli di ammissione al corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze statistiche ed attuariali, nonche' dei diplomi universitari in commercio estero, consulente del lavoro, economia e gestione dei servizi turistici e operatore giuridico d'impresa, sono riconosciuti totalmente o parzialmente gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, purche' i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea o di diploma al quale si chiede l'iscrizione, anche in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Il precedente comma disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nei suddetti corsi di laurea o di diploma ai fini del conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese. Le strutture didattiche competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di laurea e corsi di diploma. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica: a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nel successivo capoverso, gli insegnamenti fondamentali obbligatori; b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalita' degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica; c) stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle prove di idoneita' e dell'esame di diploma; d) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma; e) puo' attribuire agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese comprende sedici annualita' di insegnamento, e due prove di idoneita': una prova di idoneita' in una seconda lingua (oltre l'inglese) ed una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base; si conclude con un esame di diploma. Sono fondamentali le seguenti quattro aree disciplinari: 1) area economica; 2) area aziendale; 3) area giuridica; 4) area matematicostatistica. Il piano di studi deve comprendere come requisito minimo i seguenti insegnamenti: tre materie economiche (scelte tra economia applicata, geografia economica, scienza delle finanze, storia economica); cinque aziendali (scelte tra: analisi e contabilita' dei costi, finanza aziendale, gestione informatica dei dati aziendali, marketing, organizzazione aziendale, programmazione e controllo, revisione aziendale, tecnica bancaria, tecnica industriale e commerciale, tecnologia dei cicli produttivi); tre giuridiche (scelte tra: diritto commerciale, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto del mercato finanziario, diritto fallimentare, diritto tributario); due matematicostatistiche (sono caratterizzanti: statistica aziendale, matematica finanziaria). Per ciascuna delle aree sopra richiamate, e' obbligatoria almeno una annualita' di insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali). Gli altri insegnamenti necessari per completare i piani di studio degli studenti sono individuati dalla struttura didattica tra gli insegnamenti attivabili presso la facolta' di economia. Benevento, 12 aprile 1999 Il rettore: P erlingieri