MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 aprile 1999 

  Modificazione dell'allegato  al decreto ministeriale 9  aprile 1999
recante l'approvazione  della regola  tecnica di  prevenzione incendi
per   la  costruzione   e  l'esercizio   delle  attivita'   ricettive
turisticoalberghiere.
(GU n.91 del 20-4-1999)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987, n.
577;
  Visto  il proprio  decreto  9 aprile  1994, recante  l'approvazione
della  regola tecnica  di prevenzione  incendi per  la costruzione  e
l'esercizio delle attivita' ricettive turisticoalberghiere;
  Rilevata la necessita' di  concedere una limitata proroga temporale
per l'adeguamento  delle attivita' turisticoalberghiere  esistenti, a
quanto  previsto dal  decreto  ministeriale sopra  citato  ed il  cui
termine e'  stato fissato  dal punto  21.2, lettera  b) (disposizioni
transitorie), in cinque anni;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Nella  lettera   b)  del   punto  21.2  dell'allegato   al  decreto
ministeriale  9  aprile  1994, recante  l'approvazione  della  regola
tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle
attivita'  ricettive turisticoalberghiere,  le  parole "cinque  anni"
sono sostituite da "31 dicembre 1999".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  E'  fatto  obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo e  di  farlo
osservare.
   Roma, 7 aprile 1999
                                         Il Ministro: Russo Jervolino