Legge n. 488/1992 - Estensione delle agevolazioni alle imprese del settore turisticoalberghiero: chiarimenti in merito alla circolare n. 1039080 del 19 marzo 1999.(GU n.108 del 11-5-1999)
Vigente al: 11-5-1999
Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. All'ASS.I.RE.ME. Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Con circolare n. 1039080 del 19 marzo 1999 (supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999) sono state fornite le indicazioni per la pratica applicazione della normativa concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turisticoalberghiero. Al punto 3.11 di detta circolare sono state indicate, tra l'altro, le ipotesi di esclusione totale o parziale dalle agevolazioni della spesa concernente l'acquisto di un immobile preesistente e, tra queste, quella in cui detto immobile sia di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il primo grado. Sull'argomento, viene chiesto a questa direzione come debba essere trattato il caso in cui il proprietario dell'immobile oggetto della richiesta di agevolazioni sia il coniuge del socio, posto che, ai sensi del codice civile, il coniuge non rientra ne' tra i parenti ne' tra gli affini. Una lettura in chiave interpretativa e non rigidamente letterale della norma in argomento non puo' che risolvere la questione in modo estensivo, nel senso, cioe', di ricomprendere tra i soggetti proprietari che determinano l'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni della spesa in argomento anche il coniuge del socio. Infatti, dal momento che la normativa ha ritenuto che sussistano le condizioni di esclusione anche nel caso in cui il proprietario dell'immobile sia un parente entro il primo grado del coniuge (affine), non possono logicamente sussistere dubbi circa la volonta' di ricomprendere in tali condizioni anche il coniuge stesso. Delle considerazioni che precedono si dovra' tenere debito conto nella sottoscrizione della dichiarazione di cui all'allegato n. 4 della citata circolare. Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese Sappino