REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel comune  di  Tirano  dall'ambito
territoriale  n.  2,  individuato   con  deliberazione  della  giunta
regionale  n. IV/3859  del 10  dicembre 1985,  per la  sistemazione e
formazione di una nuova strada agrosilvopastorale di collegamento tra
le  localita'   Pradentia  e  Zocche   da  parte  del   Consorzio  di
miglioramento   pascoli    montani   in   frazione    di   Baruffini.
(Deliberazione n. VI/42277).
(GU n.110 del 13-5-1999)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Visto l'art. 3  della legge regionale 27 maggio 1985,  n. 57, cosi'
come modificato dall'art. 18 della  legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto "Individuazione  delle  aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato che,  attraverso la  suddetta deliberazione  n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 sono  stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art.  1-bis della  legge 8  agosto 1985,  n. 431,  entro i  quali
ricadono le  aree, assoggettate  a vincolo  paesaggistico, in  base a
specifico e  motivato provvedimento amministrativo ex  lege 29 giugno
1939, n. 1497 ovvero ope legis in forza degli elenchi di cui all'art.
1, primo comma,  della legge 8 agosto 1985, n.  431, nelle quali aree
trova    applicazione    il    vincolo   di    inedificabilita'    ed
immodificabilita'  dello stato  dei luoghi  previsto dall'art.  1-ter
della legge  8 agosto 1985,  n. 431, fino all'approvazione  dei piani
paesistici;
  Vista la  deliberazione della giunta  regionale n. IV/31898  del 26
aprile 1988, avente per oggetto  "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex  art. 7 della  legge 29 giugno 1939,  n. 1497,
per  la realizzazione  di  opere insistenti  su  aree di  particolare
interesse ambientale individuate dalla regione  a norma della legge 8
agosto 1985,  n. 431,  con deliberazione n.  IV/3859 del  10 dicembre
1985";
  Vista  la deliberazione  della  giunta regionale  n.  22971 del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procure  per il  rilascio di  autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n.  1497, fissati  con la  sopracitata
deliberazione della giunta  regionale n. 31898/88, anche  ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del
25  luglio  1997,  ha  adottato  il progetto  di  P.T.P.R.  ai  sensi
dell'art. 3 della  legge regionale 27 maggio 1985, n.  57, cosi' come
modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. VI/32935  del  5
dicembre  1997,  avente  per  oggetto  "Approvazione  di  rettifiche,
integrazioni  e correzioni  di  errori materiali  agli elaborati  del
progetto di P.T.P.R. adottato con  D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio
1997";
  Rilevato che,  in base alla  citata D.G.R.L. n. 3859/85  il vincolo
temporaneo di immodificabilita' di cui  all'art. 1-ter della legge n.
431/1985 opera  sino all'entrata  in vigore del  P.T.P.R. e  non sino
alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il
vincolo stesso opera ancora;
  Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo
venir meno il  regime di cui all'art. 1-ter della  legge n. 431/1985,
rende  pur  sempre  necessario  verificare  la  compatibilita'  dello
stralcio con il piano adottato,  in quanto lo stralcio, come indicato
nella D.G.R.L.  n. 31898/88,  costituisce una sorta  di anticipazione
del piano paesistico stesso;
  Atteso,   dunque,  che   la  giunta   regionale,  in   presenza  di
un'improrogabile  necessita'  di   realizzare  opere  di  particolare
rilevanza pubblica,  ovvero economicosociale,  in aree per  le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza  assoluta  di   immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato dalla  delibera n.  3859/85, nel quale  siano considerati
tutti quegli elementi di carattere  sia ambientale che urbanistico ed
economicosociale, tali  da assicurare una valutazione  del patrimonio
paesisticoambientale   conforme   all'adottato   piano   territoriale
paesistico;
  Preso atto che  il dirigente del servizio riferisce  e il direttore
generale conferma:
  che in  data 20 gennaio 1999  e' pervenuta l'istanza del  comune di
Tirano  (Sondrio)  di  richiesta  di stralcio  delle  aree  ai  sensi
dell'art. 1-ter  della legge  n. 431/1985 da  parte del  Consorzio di
miglioramento  pascoli  montani  in  frazione  di  Baruffini  per  la
sistemazione   e  formazione   nuova  strada   agrosilvopastorale  di
collegamento tra le localita' Pradentia e Zocche;
  che  dalle  risultanze   dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,  cosi'  come  risulta   dalla  relazione  agli  atti  del
servizio,  si   evince  che  non  sussistono   esigenze  assolute  di
immodificabilita' tali  da giustificare la permanenza  del vincolo di
cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assogettata;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi  dell'art. 17, comma  32, della legge  n. 127 del  15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di  stralciare, per  le motivazioni di  cui in  premessa, l'area
ubicata in comune  di Tirano (Sondrio), foglio 2,  mappali numeri 83,
84, 99, 104, 111,  114, 116, 137, 140, 143, 150,  156, 157, 158, 168,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
foglio 6, mappali nn. 25, 26, 27,  28, 29, 30, 31, 32, 212, 213, 214,
36, 39, 40,  126, 155, 156, 157,  158, 159, 160, 161,  162, 163, 164,
165, 166, 173, 174, 176, 177, 180, 189, 190, 191, 197, 199, 200, 207,
209,  211, 234,  236, 238,  239, 240,  241, 244,  245, 246,  foglio 7
mappali numeri 23,  29, 30, 31, 34,  36, 38, 39, 43, 46,  48, 50, 51,
457, dall'ambito  territoriale n. 2 individuato  con deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione
e formazione  nuova strada agrosilvopastorale di  collegamento tra le
localita' Pradentia e Zocche da  parte del Consorzio di miglioramento
pascoli montani in frazione di Baruffini;
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n.  1), l'ambito territoriale n.  3, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e nel  bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo  comma,  della  legge
regionale 27  maggio 1985, n.  57, cosi' come modificato  dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 31 marzo 1999
                                                  Il segretario: Sala