Sospensione della riscossione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Manenti Vittorio, in Potenza.(GU n.108 del 11-5-1999)
IL DIRETTORE CENTRALE per la riscossione del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29; Viste le istanze prodotte in data 20 dicembre 1996 e 14 aprile 1997 con la quale la ditta Manenti Vittorio con sede in Potenza ha chiesto ex art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte dirette afferente gli anni di imposta 1988, 1990 e 1991 iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di febbraio 1991, giugno 1992, giugno 1994 e aprile 1997 per l'importo residuo di L. 304.995.730 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo; Visto il decreto direttoriale del 9 luglio 1997, n. 1/5673/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione e' stato delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Basilicata, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti; Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602; Decreta: La riscossione del residuo carico tributario di L. 304.995.730 dovuto dalla ditta Manenti Vittorio e' sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto. L'ufficio delle entrate di Potenza nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta societa', ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante. L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, che deve essere richiesta, valutata ed accettata dall'ufficio delle entrate di Potenza, per la quotaparte di credito non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere, dall'agente di riscossione, sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia, intestata in favore del predetto ufficio delle entrate, va prestata nel termine che sara' fissato dallo stesso. La sospensione de qua sara' revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprendera' immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quotaparte di debito garantito da polizza fideiussoria verra' incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 aprile 1999 Il direttore centrale: Befera