MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 1999 

  Sospensione della riscossione del  residuo carico tributario dovuto
dalla ditta Manenti Vittorio, in Potenza.
(GU n.108 del 11-5-1999)

                        IL DIRETTORE CENTRALE
                         per la riscossione
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Viste le istanze prodotte in data 20 dicembre 1996 e 14 aprile 1997
con la quale la ditta Manenti Vittorio con sede in Potenza ha chiesto
ex  art.  39, sesto  comma,  la  sospensione  per dodici  mesi  della
riscossione di  un carico relativo  ad imposte dirette  afferente gli
anni  di imposta  1988,  1990  e 1991  iscritto  nei  ruoli posti  in
riscossione alle scadenze di febbraio  1991, giugno 1992, giugno 1994
e aprile  1997 per l'importo  residuo di L. 304.995.730  adducendo di
trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il
predetto importo;
  Visto il decreto direttoriale del  9 luglio 1997, n. 1/5673/U.D.G.,
con  il quale  il  direttore  centrale per  la  riscossione e'  stato
delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione
o degli atti  esecutivi di cui all'art. 39, sesto  comma, del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  la
Basilicata,  tenuto anche  conto  dell'avviso  espresso dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione della richiesta sospensione,  in quanto nella fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente, con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
sesto  comma dell'art.  39 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei
tributi erariali  in presenza  delle particolari  condizioni previste
dal  terzo comma  dell'art. 19  dello stesso  decreto del  Presidente
della Repubblica n. 602;
                              Decreta:
  La  riscossione del  residuo  carico tributario  di L.  304.995.730
dovuto  dalla ditta  Manenti Vittorio  e' sospesa  per un  periodo di
dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.
  L'ufficio delle entrate di  Potenza nel provvedimento di esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa', ai  sensi dell'ultimo comma  dell'art. 39, del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali
atti esecutivi  posti in essere  sui beni strumentali  ed immobiliari
dell'azienda istante.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di  idonea garanzia, anche fideiussoria,  che deve essere
richiesta,  valutata  ed  accettata  dall'ufficio  delle  entrate  di
Potenza,  per  la  quotaparte  di credito  non  tutelato  dagli  atti
esecutivi  posti  in essere,  dall'agente  di  riscossione, sui  beni
strumentali  ed  immobiliari  dell'azienda  istante;  tale  garanzia,
intestata in favore  del predetto ufficio delle  entrate, va prestata
nel termine che sara' fissato dallo stesso.
  La sospensione de  qua sara' revocata, con  successivo decreto, ove
vengano a cessare i presupposti in  base ai quali e' stata concessa o
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Nel caso  in cui  l'azienda non  provveda al  pagamento dell'intero
debito nei  quindici giorni successivi  alla scadenza del  termine di
sospensione, ovvero  intervenga decreto di revoca,  il concessionario
riprendera'  immediatamente  la  riscossione dei  carichi  sospesi  e
l'eventuale quotaparte  di debito  garantito da  polizza fideiussoria
verra' incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 aprile 1999
                                        Il direttore centrale: Befera