MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 1999 

  Rateazione  del residuo  carico  tributario  dovuto dalla  societa'
Nuova C.L.C. S.r.l., in Novara.
(GU n.112 del 15-5-1999)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per il Piemonte
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del Servizio  di
riscossione  tributi e  di altre  entrate dello  Stato ed  altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a), della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3,  del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 80, che
ha sostituito l'art.  3, del decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.
29;
  Vista la circolare n. 260/E in  data 5 novembre 1998, del direttore
generale  del Dipartimento  delle entrate  con la  quale i  direttori
regionali  sono  stati  delegati   ad  adottare  i  provvedimenti  di
rateazione  e sospensione  dei tributi  ai sensi  degli articoli  19,
terzo e quarto  comma, e 39, sesto comma, del  decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista l'istanza prodotta in data 12  febbraio 1999, con la quale la
societa' Nuova C.L.C S.r.l., con sede in Novara, via Sottile n. 16/A,
codice  fiscale 04786550014,  in  persona  del legale  rappresentante
Nadalin Giuseppe, nato  a Morsano al Tagliamento il 15  aprile 1942 e
residente  a  Cellarengo (Asti),  strada  Pelazza  n. 4,  ha  chiesto
l'applicazione dei  benefici previsti dall'art. 19,  terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, per il pagamento
del carico di  imposte iscritte dal centro di  servizio delle imposte
dirette e imposte indirette di  Torino in ruoli speciali con scadenza
febbraio 1999 e relativi a redditi 1992 per il complessivo importo di
L.  45.363.490  - cartella  esattoriale  n.  9000472 -  adducendo  di
trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il
predetto  importo, ma  di poter  adempiere l'obbligazione  tributaria
previo accoglimento della avanzata richiesta;
  Considerato  che il  centro  di servizio  delle  imposte dirette  e
imposte indirette di Torino,  tenuto conto dell'avviso espresso dagli
organi all'uopo  interpellati, ha manifestato parere  favorevole alla
concessione  del richiesto  beneficio,  in  quanto nella  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato  che  dalla  esperita  istruttoria  e'  emerso  che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del  contribuente, con  ripercussioni  negative sull'occupazione  dei
propri dipendenti;
  Considerato  che la  societa'  Nuova C.L.C.  S.r.l.  ha versato  L.
9.073.000 pari al 20% dell'importo della cartella esattoriale;
  Ritenuto che la richiesta rientra  nelle previsioni del terzo comma
dell'art. 19, del  citato decreto del Presidente  della Repubblica n.
602/1973, che  per carichi di  imposta iscritte nei ruoli  speciali e
nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste
la comprovata  necessita' di mantenere  i livelli occupazionali  e di
assicurare il proseguimento delle  attvita' produttive e tenuto conto
anche   della  localizzazione   della   stessa   ditta  consente   la
rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate;
                              Decreta:
  E' accolta l'istanza prodotta  dalla societa' "Nuova C.L.C. S.r.l."
ai sensi dell'art. 19, terzo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973.
  Atteso  che con  quietanza  n.  T 20398  del  19  febbraio 1999  la
suddetta  societa' ha  versato  il 20%  dell'importo  della C.E.,  il
residuo carico di L. 36.290.490 e' ripartito in 5 rate.
  Il  citato  centro di  servizio  delle  imposte dirette  e  imposte
indirette  di Torino,  nel provvedimento  di esecuzione  determinera'
l'ammontare degli interessi dovuti  dalla predetta societa', ai sensi
dell'art. 21 del decreto del  Presidente della Repubblica n. 602/1973
e  provvedera',   altresi',  a  tutti  gli   adempimenti  di  propria
competenza che si rendessero necessari.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara'  revocata ove vengano a  cessare i presupposti
in  base ai  quali e'  stata concessa,  ovvero sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 23 aprile 1999
                                         Il direttore regionale: Orsi