Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle localita' ladine e 93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle localita' ladine.(GU n.116 del 20-5-1999)
IL DIRETTORE GENERALE del personale e degli affari generali e amministrativi Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente; Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie; Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Hofer Brigitte e la relativa documentazione allegata; Considerato che il titolo austriaco "Magistra der philosophie", conseguito il 7 luglio 1995, viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Universita' di Salisburgo; Considerato che la sig.ra Hofer Brigitte ha superato, in data 5 settembre 1996, un anno di tirocinio obbligatorio per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, svoltosi presso il Ginnasio liceo scientifico federale di Salisburgo; Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 4 febbraio 1999 dal console d'Italia in Innsbruck che certifica il valore legale dei titoli conseguiti dall'interessata in Austria; Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano; Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 15 aprile 1999; Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative; Decreta: I titoli citati in premessa, conseguiti in Austria dalla sig.ra Hofer Brigitte, nata a Bressanone il 12 luglio 1967, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle localita' ladine e 93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle localita' ladine. Roma, 5 maggio 1999 Il direttore generale: Ricevuto