MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.118 del 22-5-1999)

  Con  decreto   ministeriale  n.  25984   del  30  marzo   1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  novembre 1994 al 30 novembre 1994,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Autoservizi  Maggiore,  con  sede in  Roma,
unita' di Roma e unita' nazionali,  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 13  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
184 unita', su un organico complessivo di 283 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  Autoservizi   Maggiore,   a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148,  convertito con  modificazioni, nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato alla  Corte dei conti in data  23 novembre 1994,
registro 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26002   del  30  marzo   1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  ottobre 1998 al 30 settembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con
sede in Bari, unita' di  Lamezia Terme (Catanzaro), Reggio Calabria -
Villa San  Giovanni, per i quali  e' stato stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  38  ore  settimanali  a 26,50  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
51 unita', su un organico complessivo di 410 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. So.Ge.Ser.,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26003   del  30  marzo   1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 agosto 1998 al  31 luglio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Comeas
International, con  sede in Roma, unita'  di Brindisi e Lecce,  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  38 ore
settimanali a  21 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 29 unita', su un organico complessivo di
60 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Comeas   International,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26011   del  6  aprile   1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  dicembre 1998 al 30 novembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede
in Bari, unita' di Paola,  Maratea, Crotone, Sibari, Reggio Calabria,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 38 ore settimanali a 30  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di lavoratori  pari  a  35  unita', su  un  organico
complessivo di 35 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   Saes,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26012   del  6  aprile   1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1998 al  30 aprile 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. S.I.T.E., con
sede in Bologna, unita' di Latina,  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 32  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
82 unita', su un organico complessivo di 2088 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.T.E,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26013   del  6  aprile   1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1998 al  30 aprile 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E., con
sede in Bologna,  unita' di Rieti, per i quali  e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 20  ore settimanali a 40  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
47 unita', su un organico complessivo di 2088 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. S.I.T.E.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26014   del  6  aprile   1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E., con
sede in Bologna, unita' di  Pozzuoli (Napoli), S. Vitaliano (Napoli),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40 ore  settimanali a 20  ore medie  settimanali nei confronti  di un
numero  massimo di  lavoratori  pari  a 187  unita',  su un  organico
complessivo di 2088 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. S.I.T.E.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26015   del  6  aprile   1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 16  settembre 1998 al 26 luglio 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S.
Stefano,  con sede  in  Sansepolcro (Arezzo),  unita' di  Sansepolcro
(Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  11 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo  di lavoratori  pari  a 97  unita',  di cui  6
lavoratori parttime,  da 20  ore a  18 ore  medie settimanali,  su un
organico complessivo di 97 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Manifattura  S.   Stefano,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26016   del  6  aprile   1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 31  agosto 1998 al 30 agosto 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Velco viterbese
elettocomandi, con sede in Viterbo, unita' di Viterbo, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  26 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 23 unita', su un organico complessivo di
24 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Velco viterbese elettrocomandi, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26017   del  6  aprile   1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 febbraio 1999 al  31 gennaio 2000,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sably, con sede
in Volpiano  (Torino), unita'  di Volpiano (Torino),  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 20,50 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 31 unita', su un organico complessivo di
36 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Sably,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.