Disposizioni per l'attuazione della riforma del giudice unico di primo grado.(GU n.119 del 24-5-1999)
Vigente al: 24-5-1999
Ai signori Presidenti delle corti d'appello Procuratori generali presso le corti d'appello 1. Premessa. La legge 16 giugno 1998, n. 188, fissa al 2 giugno prossimo la data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che introduce nell'ordinamento il giudice unico di primo grado. Si tratta, nel suo aspetto essenziale, di una riforma ordinamentale, che unifica in un solo ufficio la giurisdizione ordinaria di primo grado. L'unificazione, che comporta la soppressione di 165 preture circondariali e di 100 procure presso le preture, la chiusura di 203 sezioni distaccate di pretura, la trasformazione di altre 218 di esse in ben piu' consistenti sezioni distaccate di tribunale, rappresenta una prima razionalizzazione del reticolo giudiziario e una concentrazione delle limitate risorse umane e materiali disponibili, al fine di accrescere l'efficienza e la funzionalita' del sistema giudiziario. Correlata alla unificazione ordinamentale e' l'unificazione organizzativa degli uffici, con riferimento al personale amministrativo e di magistratura, ai beni e ai servizi. A tali innovazioni il legislatore ha accompagnato una incisiva modificazione dei riti processuali in materia penale, civile, del lavoro e previdenza. Nel settore processualpenale l'intervento piu' rilevante concerne il riparto di competenza tra giudice collegiale e giudice monocratico, mentre nel settore civile e lavoristico l'aspetto essenziale e' la concentrazione dei giudizi d'appello nella corte d'appello. Infine, proprio per recuperare ogni energia alla funzione giurisdizionale, e' stata prevista l'attribuzione alla pubblica amministrazione di funzioni amministrative finora svolte dal giudice. Si tratta di un complesso di innovazioni che richiede all'amministrazione giudiziaria un grande impegno di intelligenza e di lavoro e che chiama in causa la capacita' progettuale e organizzativa di quanti, a tutti i livelli, hanno la responsabilita' di assicurare il buon andamento degli uffici. Il compito e' certamente gravoso, ma e' stato e sara' affrontato con la convinzione della necessita' e della doverosita' di uno sforzo straordinario, ma possibile. Il 2 giugno 1999 non rappresenta la data su cui misurare la realizzazione della riforma, ma il momento di inizio di un processo di recupero progressivo della funzionalita' del sistema giudiziario. A tal fine, e' stato apprestato un complesso di misure per un piu' agevole decollo della riforma. 2. La materia penale. Si e' preso atto della impossibilita' di rendere efficace l'aumento di monocraticita' del giudice in materia penale. Secondo gli articoli 190 e seguenti del decreto legislativo attuativo della leggedelega, il tribunale in composizione monocratica, competente per i reati elencati nell'art. 169 del decreto legislativo n. 51/1998, giudica secondo il rito pretorile. E' stato ritenuto da molti e, cio' che piu' conta, dalla Camera dei deputati - la quale ha approvato il disegno di legge n. 411/C, attualmente all'esame del Senato - che il rito pretorile non appare idoneo ad assicurare un livello adeguato di garanzie in rapporto a tipologie di reato di rilevante gravita'. L'impossibilita' di approvazione definitiva di tale riforma processuale entro il 2 giugno, ha indotto il Governo ad approvare in data odierna un decreto-legge al fine di procrastinare sino al 2 gennaio 2000 la data di operativita' degli articoli 33 -bis e 33- ter, introdotti dall'art. 169 del decreto legislativo n. 51/1998, nonche' di altre poche disposizioni connesse (articoli 220, 221 e 222, comma 2 del decreto legislativo). Sino a tale data, il tribunale giudichera', in base alle disposizioni vigenti, in composizione collegiale sui reati gia' appartenenti alla competenza del tribunale, e in composizione monocratica sui reati gia' appartenenti alla competenza del pretore. Lo slittamento della data di efficacia comprende anche ulteriori disposizioni del decreto legislativo n. 51/1998, segnatamente quelle relative all'incompatibilita' Gip/Gup e, per alcuni aspetti, quelle relative ai magistrati onorari, che trovano la loro premessa logicogiuridica nel nuovo assetto dei rapporti collegiale/monocratico, e che non hanno pertanto ragione di essere applicate fino a quando tale nuovo assetto non divenga operativo. Tutte le altre norme processuali contenute nel decreto legislativo n. 51, diverranno efficaci il 2 giugno. Acquisteranno efficacia anche le disposizioni recanti la disciplina transitoria, ed in particolare l'art. 222 - eccettuato, come gia' detto, il comma 2 - che rende valida la precedente fissazione dell'udienza davanti al pretore, salvo il caso di mutamento della sede di trattazione del procedimento, e gli articoli 223 e 224, che disciplinano il giudizio abbreviato, il patteggiamento e l'oblazione nei giudizi di primo grado in corso al 2 giugno 1999. L'art. 225 del decreto legislativo n. 51, e' stato invece gia' abrogato dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1999, n. 14, recante modifica degli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale. E' opportuno evidenziare che l'ufficio del pretore, pur soppresso, viene conservato per l'esaurimento di quegli affari pendenti, che devono essere trattati con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti (articoli 1 e 42 del decreto legislativo n. 51). Cio' in ossequio ad una precisa direttiva della legge di delega (art. 1, comma 2, della legge n. 254/1997). Per quanto riguarda in particolare gli affari penali, il discrimine tra procedimenti che proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti (e quindi giudicati dal pretore, con applicazione di tutte le attuali norme processuali, ivi comprese quelle che delineano in termini di competenza il rapporto con il tribunale) e procedimenti disciplinati dalle nuove regole e' individuato, dall'art. 219 del decreto legislativo n. 51, nell'avvenuto controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell'art. 484 del codice di procedura penale. Si segnala che l'art. 8 del recentissimo decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138 (nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1999), di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 51, ha modificato l'art. 226 del decreto citato. Questa disposizione, che consente al giudice, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono, di pronunciare, anche nella fase delle indagini preliminari, in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere qualora il reato risulti estinto per prescrizione per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 del codice penale, e' ora applicabile a tutti i procedimenti pendenti alla data di efficacia del decreto n. 51 (ossia al 2 giugno 1999), indipendentemente dalla circostanza che si tratti di procedimenti che proseguono con l'osservanza delle disposizioni previgenti o di procedimenti ai quali si applica la nuova disciplina. Deve ancora essere richiamata l'attenzione sull'immediata efficacia della disposizione di cui all'art. 227 del decreto legislativo n. 51, relativa all'individuazione di puntuali criteri di priorita' nella trattazione e definizione delle pendenze, la cui tempestiva applicazione appare di estrema importanza per il buon avvio della riforma. E' opportuno che gli uffici giudiziari, qualora non abbiano gia' provveduto, adottino tempestivamente i criteri di priorita', che, ai sensi del secondo comma dell'articolo indicato, dovranno essere comunicati con sollecitudine al Consiglio superiore della magistratura. Tenuto conto della particolare importanza della norma richiamata per la riuscita della riforma, ed al fine di verificare gli orientamenti che si vanno delineando, i presidenti delle corti d'appello e i procuratori generali sono pregati di fornire, con massima cortese urgenza, alla Direzione generale degli affari penali (Ufficio I), notizie in ordine alle iniziative in proposito assunte dagli uffici dei rispettivi distretti, trasmettendo copia dei relativi ordini di servizio. 3. La materia del lavoro. Un parziale differimento e' stato anche previsto per la riforma processuale in materia di lavoro e previdenza, al fine di rendere piu' agevole la riorganizzazione delle corti d'appello. La necessita' di provvedere alla costituzione delle sezioni lavoro e alla nomina di magistrati specializzati ha consigliato di prefigurare un avvio delle innovazioni piu' graduale e meglio calibrato rispetto a quello delineato dal decreto n. 51/1998. Secondo la nuova disposizione, introdotta dall'art. 2 del decretolegge, fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie introdotte prima del 2 giugno 1999, l'appello va proposto davanti al tribunale. Tale disciplina facilitera' l'apprestamento delle strutture delle corti d'appello, che in questa fase transitoria saranno chiamate a decidere esclusivamente sulle (poche) impugnazioni relative a sentenze emesse in cause lavoristiche instaurate dopo il 2 giugno 1999. In attesa della costituzione delle sezioni e della nomina dei consiglieri "titolari", sara' cosi' piu' agevole provvedere, nei pochi casi in cui sara' necessario, con l'istituto dell'applicazione. 4. Le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari. L'assunzione del 2 giugno come momento di avvio del processo di unificazione organizzativa e amministrativa e' stato adottato anche per le tabelle e per i criteri di assegnazione degli affari previsti dagli articoli 7 -bis e 7 -ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. A norma dell'art. 4 del decretolegge, in via transitoria e sino al termine massimo del 2 gennaio 2000, qualora non sia stato possibile stabilire le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del decreto legislativo n. 51, le tabelle e i criteri saranno costituiti dall'aggiunta di quelli della pretura a quelli del tribunale. La norma, che intende venire incontro alle esigenze degli uffici che non sono stati in grado di predisporre tempestivamente le nuove tabelle e i nuovi criteri, ha una funzione transitoria il cui superamento deve avvenire nel modo piu' sollecito attraverso l'adozione delle nuove tabelle e dei nuovi moduli organizzativi, secondo le indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Cio' consentira' agli uffici, secondo i diversi livelli di riorganizzazione raggiunti, di meglio ponderare le previsioni tabellari e di poter tenere conto, in vista del 2 gennaio 2000, delle innovazioni processuali che saranno apportate dalla riforma del rito processuale penale in discussione dinanzi al Senato. 5. L'Organizzazione dei servizi. Il medesimo criterio di avvio dal 2 giugno della graduale e progressiva integrazione organizzativa, da completarsi entro il prossimo dicembre, deve informare la disciplina piu' propriamente amministrativa. In proposito, il Ministero, in questa fase di avvio, non impone modelli organizzativi e rimette alle capacita' dei capi degli uffici e dei dirigenti amministrativi la ricerca e l'attuazione delle soluzioni piu' idonee in relazione alla quantita' e qualita' degli affari, alle esigenze del territorio, alle dimensioni dell'ufficio. In proposito si raccomanda, in un quadro di corrette relazioni sindacali, di mantenere contatti con i sindacati del personale sulle soluzioni organizzative che incidono sugli spostamenti e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e di adempiere ai doveri di informativa e di confronto, non solo per obbligo contrattuale (art. 6 C.C.N.L. - Comparto ministeri 16 febbraio 1999, nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999), ma anche per ricevere dalle rappresentanze sindacali indicazioni utili in vista del miglior assetto organizzativo dell'ufficio e dei singoli servizi. Dall'esperienza che si andra' maturando nei prossimi mesi sara' possibile per il Ministero trarre elementi di valutazione per individuare i moduli organizzativi piu' efficienti e funzionali, al fine di diffondere e far conoscere in tutto il reticolo giudiziario le soluzioni che si saranno empiricamente dimostrate piu' idonee a produrre efficacia ed efficienza nel sistema giudiziario. 5.1. I servizi amministrativi, di cancelleria e di segreteria. In questa prima fase attuativa della riforma, l'esigenza di non disperdere esperienze e professionalita' suggerisce di intervenire sul personale con i soli spostamenti necessari per eliminare duplicazioni dei servizi. L'indicazione di una riorganizzazione dei servizi graduale e progressiva risponde all'esigenza di evitare un impatto eccessivamente traumatico con la riforma e le modifiche da essa imposte; occorre tuttavia prestare attenzione al rischio di vanificare la sostanza della riforma stessa con soluzioni che nei fatti ripropongano la situazione esistente. Le diverse soluzioni ipotizzabili non possono essere determinate dalla attuale organizzazione, ma devono mirare a realizzare le finalita' di razionalizzare e ottimizzare le risorse per la funzionalita' complessiva del servizio, tenendo conto delle dimensioni dell'ufficio. Dall'unificazione dei servizi amministrativi, di cancelleria e di segreteria, i tribunali e le procure della Repubblica possono e devono conseguire un significativo recupero di personale, giacche' la eliminazione delle attuali duplicazioni puo' garantire, con un idoneo coordinamento organizzativo, lo stesso risultato senza che sia necessaria la sommatoria delle unita' di personale attualmente utilizzate. Vero e' che in molte sedi le possibilita' di immediata unificazione e' condizionata dalla dislocazione degli uffici in piu' edifici. Ma va considerato che per realizzare l'integrazione dei servizi, soprattutto di quelli generali, a volte e' sufficiente lo spostamento di poche persone e di modeste strutture di supporto - unitamente al ricorso agli strumenti tecnici e informatici di comunicazione e a un adeguato servizio di trasferimento dei documenti - cosi' che una piu' razionale utilizzazione delle risorse puo' rappresentare una risposta in concreto praticabile. La realizzazione di tale obiettivo e' evidentemente piu' o meno complessa a seconda dei servizi. La complessita' e' certamente maggiore per i servizi di cancelleria dei tribunali e di segreteria delle procure (tenuta dei registri e dei fascicoli processuali, assistenza alle udienze etc.). Puo' pero' affermarsi che, nell'ottica dell'accorpamento dei servizi e delle connesse economie di scala, sara' opportuno realizzare, anche progressivamente, l'unificazione delle preesistenti cancellerie della pretura e del tribunale, nonche' segreterie dei rispettivi uffici requirenti, secondo il criterio della omogeneita' degli affari (e quindi della professionalita' degli addetti) in precedenza trattati dalle rispettive articolazioni interne, di modo che vi sia, per ciascun ufficio giudiziario, una sola unita' organizzativa interna per ciascuno degli ambiti individuati. Secondo moduli gia' realizzati in taluni uffici, soprattutto nelle sedi "sperimentali" individuate d'intesa tra Consiglio superiore della magistratura e Ministero, e' possibile fornire sin da ora una sicura indicazione nel senso della rapida unificazione dei servizi relativi alle esecuzioni penali ed ai corpi di reato degli uffici giudicanti, nonche' alle esecuzioni ed alle intercettazioni telefoniche degli uffici requirenti. Minore complessita' presenta l'integrazione nel settore dei servizi amministrativi generali, concernenti la gestione del personale (presenze, ferie, liquidazione di indennita' e compensi accessori, etc.) e dei beni (inventario, manutenzione, acquisti, destinazione, spese di ufficio, automezzi, etc.) con i connessi servizi contabili. Dopo il 2 giugno la duplicita' di tali servizi non puo' avere utilita' alcuna. L'accorpamento e l'integrazione pertanto possono essere realizzati anche in tempi molto brevi. 5.2. Destinazione del personale e dei beni degli uffici soppressi. L'art. 41-bis del decreto legislativo n. 51/1998, introdotto dal decreto legislativo 4 aprile 1999, n. 138, prevede l'adozione, da parte dei presidente di tribunali e dei procuratori della Repubblica, di provvedimenti di assegnazione agli uffici accorpanti - tribunali e relative sezioni distaccate, nonche' procure della Repubblica presso i tribunali - delle attrezzature gia' appartenenti alle soppresse preture (e relative sezioni distaccate) e procure circondariali. Analogamente dispone l'art. 46 del citato decreto per le attrezzature delle sezioni distaccate di pretura ubicate nei comuni ove non e' prevista la presenza di una sezione distaccata di tribunale. E' necessario che i provvedimenti di assegnazione vengano adottati con la massima tempestivita' dai presidenti di tribunale e dai procuratori della Repubblica. I beni in questione dovranno poi essere presi in carico dal competente consegnatario dell'ufficio di destinazione. Si ricorda, inoltre, che - ai sensi dell'art. 40, comma 5, e 44, comma 3, del decreto legislativo n. 51/1998 - ai presidenti delle corti di appello ed ai procuratori generali presso le stesse corti spetta, nell'ambito delle rispettive competenze, la tempestiva adozione dei provvedimenti di assegnazione del personale amministrativo delle soppresse preture e procure circondariali, sezioni distaccate di pretura e del personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. 5.3. Le sezioni distaccate di pretura. L'efficacia del decreto legislativo n. 51/1998 comporta la chiusura delle sezioni distaccate di pretura ubicate nei comuni non compresi nella tabella B allegata allo stesso decreto. Dal 2 giugno 1999, pertanto, non potra' essere svolta attivita' giurisdizionale presso le sezioni soppresse. Resta ovviamente ferma la possibilita' di utilizzare - per il tempo occorrente - presso le sedi soppresse il personale ed i mezzi necessari all'esecuzione degli adempimenti connessi alla soppressione e passaggio della dotazione all'ufficio accorpante, nonche', nei casi di stretta necessita', la possibilita' di attivare la procedura di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 51/1998. 6. Registri. 6.1. Settore penale. L'art. 5 del decreto-legge stabilisce che sino all'emanazione di decreto del Ministro contenente le norme regolamentari sulla tenuta dei registri, e del decreto ministeriale di approvazione dei modelli dei nuovi registri, in relazione agli affari attribuiti al giudice monocratico, continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in tema di registri penali e di modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli relative agli uffici di pretura e di procura circondariali soppressi. Scopo della disposizione e' di evitare possibili difficolta' applicative tenuto anche conto dello stato dell'automazione degli uffici di pretura e di tribunale e relative procure. Le nuove disposizioni sui registri penali e sulla formazione, tenuta e conservazione dei fascicoli potranno essere adottate quando verra' definito il nuovo assetto processuale, che, tenuto conto dello stato dei lavori parlamentari sul rito monocratico e piu' in generale sul processo penale, verosimilmente e' destinato a divergere in modo significativo dall'attuale. La presenza di due serie numeriche - una del registro del tribunale e una del registro della soppressa pretura, con tutta probabilita' almeno parzialmente coincidenti - riferite all'ufficio unificato, potrebbe creare problemi pratici di individuazione dei procedimenti e dei relativi fascicoli. E' pertanto necessario che venga integrata la numerazione con una sigla indicativa dell'attribuzione monocratica o collegiale del tribunale tale da evitare possibilita' di equivoci. Si ritiene opportuno quindi che, nei registri e nei fascicoli relativi ai procedimenti attribuiti al collegio, il numero progressivo sia seguito dalla lettera T, e in quelli relativi a procedimenti devoluti all'attribuzione del giudice monocratico dalla lettera P. 6.2. Settore civile. In materia civile, la legge 2 dicembre 1991, n. 399, ha previsto la c.d. delegificazione della disciplina dei registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari. L'art. 7, comma 2, della medesima legge ha stabilito che le norme delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile abrogate dal comma 1 e regolanti la tenuta di detti registri, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliranno quali registri devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e determineranno le modalita' di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari. L'art. 17 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, stabilisce che "con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate, nonche' le modalita' di iscrizione delle cause civili e le attivita' successive alla definizione dei procedimenti pendenti". Il Ministero ha redatto il regolamento relativo alla tenuta dei registri e, contemporaneamente, sta elaborando i modelli dei registri in materia civile da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate. Nella imminenza della data di efficacia del decreto legislativo n. 51/1998, e in attesa dell'emanazione del regolamento, cui potra' seguire il provvedimento di approvazione dei nuovi modelli, e' opportuno dare alcune indicazioni sui registri che devono essere tenuti in materia civile. In difetto di nuove disposizioni normative, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge n. 399/1991, deve ritenersi pienamente in vigore la disposizione di cui all'art. 30 delle disp. att. c.p.c. Le cancellerie dei tribunali, quindi, dovranno continuare a curare la tenuta dei registri elencati dal citato art. 30, nei quali permangono le iscrizioni e le annotazioni relative ai procedimenti pendenti e verranno compiute le iscrizioni e le annotazioni relative a tutti i procedimenti che avranno inizio dal 2 giugno 1999. Per quanto riguarda i registri in uso presso le preture, sugli stessi, di regola (e salvo quanto di seguito si dira'), essendo soppressi gli uffici, non potranno effettuarsi nuove iscrizioni, ma i registri continueranno ad essere utilizzati, ad esaurimento, per le annotazioni ancora necessarie. Si ricorda, infatti, che, a norma dell'art. 133 del decreto legislativo n. 51/1998, le cause pendenti alla data del 2 giugno p.v. sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione. A tal fine, l'art. 42 del decreto legislativo n. 51/1998 mantiene anche l'ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia, che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti (disposizione analoga e' dettata per le sezioni distaccate dall'art. 48). L'art. 132, inoltre, dispone che nei casi non previsti dall'art. 133 i procedimenti pendenti sono definiti dal tribunale. Ne consegue che tutte le annotazioni relative alle cause di cui all'art. 133 devono continuare ad essere compiute sui registri della pretura (ufficio che, ai fini di quelle cause, rimane in vita). Tali registri, tuttavia, potranno continuare a tenersi anche per le cause di cui all'art. 132, e, cioe', per quelle pendenti che saranno definite dal tribunale sulla base delle nuove disposizioni, al fine di evitare inutili e defatiganti attivita' di trascrizione di dati dai registri della pretura in quelli del tribunale. Si suggerisce in proposito, per maggiore chiarezza, di annotare sul ruolo generale degli affari contenziosi civili e sul ruolo di udienza delle cause portate alla discussione se la controversia viene definita dal pretore ai sensi dell'art. 133 o dal tribunale ai sensi dell'art. 132. Si rammenta inoltre che, a norma degli articoli 33 disp. att. c.p.c. e 3 legge 23 marzo 1956, n. 182, il dirigente la cancelleria puo' disporre la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente. Pertanto, negli uffici accorpanti aventi un numero rilevante di affari, ove ricorrano esigenze specifiche, potranno, in via transitoria e fin quando non si sara' perfettamente compiuto il processo di unificazione organizzativa degli uffici, anche distinguersi i processi per materia, indicando come criteri quelli che individuano la competenza del pretore fino al 2 giugno 1999. In tal modo sara' possibile utilizzare tutti i ruoli generali (degli affari contenziosi, non contenziosi e delle esecuzioni) in uso presso la pretura, iscrivendo sugli stessi anche i nuovi affari che sarebbero stati di competenza pretorile ratione materiae. In tal caso sara' necessario usare accorgimenti analoghi a quelli in precedenza suggeriti riguardo alla tenuta dei registri penali, al fine di evitare rischi di confusione legati alla presenza di una doppia serie numerica: per gli affari iscritti a partire dal 2 giugno 1999, pertanto, al numero progressivo dovra' essere aggiunta una T se l'iscrizione viene eseguita nel registro gia' del tribunale e una P in caso di iscrizione nel registro della ex pretura. La permanente utilizzazione dei registri pretorili si impone, peraltro, quanto ai procedimenti esecutivi. Le esecuzioni immobiliari si svolgono, infatti, secondo un rito notevolmente diverso da quello proprio delle altre forme di esecuzione; appare dunque evidente la difficolta' di utilizzare il ruolo generale delle esecuzioni in uso in tribunale anche per le esecuzioni gia' di competenza del pretore. Si precisa, inoltre, che il ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio, gia' tenuto dal tribunale, potra' essere utilizzato per tutti gli affari non contenziosi, e cioe' sia per quelli gia' di competenza del pretore che per quelli di competenza del tribunale. Poiche' il ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio non contiene - a differenza dell'omologo ruolo generale degli affari civili non contenziosi previsto, per le preture, dall'art. 29 disp. att. c.p.c. - una colonna relativa al "numero del registro successioni al quale si riferisce l'atto", detto numero potra' essere riportato nella colonna "annotazioni". Per quanto riguarda il registro cronologico, analogamente a quanto gia' esposto con riguardo ai ruoli generali, potra' esercitarsi la facolta', ai sensi dell'art. 33, secondo comma disp. att. c.p.c., di mantenere in uso il registro della pretura per i provvedimenti emessi nel corso di procedimenti gia' di competenza del pretore, intesi quale criterio di ripartizione per materia. Il registro cronologico della pretura, inoltre, dovra' comunque essere mantenuto in uso, ad esaurimento, per l'iscrizione degli atti relativi a cause di competenza del superstite ufficio del pretore ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo n. 51/1998. Il registro modello 12 dovra' essere unico e, cioe', rimarra' in uso in linea generale soltanto quello del tribunale, mentre quello della pretura dovra' essere chiuso. Tuttavia, in considerazione di specifiche esigenze organizzative ed a condizione che siano adottati opportuni accorgimenti allo scopo di evitare possibili confusioni nella numerazione (ad esempio aggiungendo al numero progressivo di ciascuna iscrizione, dal 2 giugno 1999 in poi, una lettera T o P che consenta di distinguere se si tratta del registro del tribunale o di quello gia' in uso anche presso la pretura), potra' mantenersi in uso il registro della pretura. Il registro del campione civile - ferma ed impregiudicata ogni altra questione in materia di riscossione dei crediti erariali - della pretura dovra' essere chiuso e dovranno effettuarsi nuove iscrizioni solo sul registro del tribunale. Tuttavia, le annotazioni relative agli articoli iscritti fino al 1 giugno 1999 dovranno continuare ad effettuarsi - fino ad esaurimento degli affari - sul registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito gia' in uso presso la pretura. Al fine di evitare possibili coincidenze di numeri, si avra' cura di aggiungere ai numeri degli articoli di credito non ancora estinti del registro della pretura una P o comunque un carattere identificativo. Il registro repertorio dovra', come per legge, essere unico e, pertanto, non potra' continuare ad essere usato quello istituito presso la pretura. Si rammenta, tuttavia, che - a norma dell'art. 67, terzo comma del testo unico n. 131/86 - e' possibile, negli uffici amministrativi nei quali piu' funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, tenere piu' registri repertorio, previa autorizzazione del competente ufficio locale finanziario. Per quanto riguarda le sezioni distaccate, si rammenta che, ai sensi dell'art. 48 -quater dell'ordinamento giudiziario, introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 51/1998, presso dette sezioni sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione delle controversie in materia di lavoro e previdenza. Pertanto, presso le sezioni dovranno tenersi tutti i registri tenuti presso la sede centrale, compreso il registro modello 12, con esclusione del ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione e della relativa rubrica (art. 30, numeri 3 e 4 disp. att. c.p.c.) e del ruolo di udienza per ciascuna sezione nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti alla sezione (art. 30, n. 8 disp. att. c.p.c.). 7. Trasferimento di attivita' alla pubblica amministrazione. Per quanto attiene al trasferimento ad organi della pubblica amministrazione di funzioni amministrative svolte dall'autorita' giudiziaria, alle quali si riferisce il titolo V del decreto legislativo n. 51/1998, si richiama l'attenzione sul fatto che la soppressione dei compiti di cui sopra produce immediatamente i suoi effetti a partire dal 2 giugno 1999, in cui diviene efficace la normativa che li riguarda contenuta negli articoli 228 e seguenti del citato decreto legislativo. Si sottolinea, in particolare, che gli atti amministrativi trasmessi al pretore per essere resi esecutivi per i quali non sia stato disposto in tal senso prima della suddetta data di efficacia, devono essere immediatamente restituiti alle autorita' amministrative che li hanno emanati e senza l'emissione di alcun provvedimento, essendo tali atti divenuti nel frattempo esecutivi di diritto ai sensi dell'art. 229 del medesimo decreto legislativo n. 51/1998. Altrettanto deve avvenire in base al successivo art. 230 per i registri inviati all'autorita' giudiziaria per la vidimazione, se non ancora vidimati, essendo stato attribuito il relativo potere ai dirigenti dei competenti uffici amministrativi. Si ricorda, poi, che dal 2 giugno 1999, il capo dell'archivio notarile del distretto si sostituira' al pretore nell'espletamento dei compiti trasferitigli in materia di notariato, in essi compresi l'apposizione e la rimozione dei sigilli, e che altrettanto avverra' per il prefetto in materia di vidimazione, visto e verificazione dei registri dello stato civile, nonche' per il giudice delegato dal presidente del tribunale (art. 235, comma 1, lettera c) qualora occorra riprodurre da uno dei due originali in corso dei registri dello stato civile la copia integrale di un atto mancante oppure qualora occorra ricostituire i registri dello stato civile andati distrutti il cui ripristino si presenti laborioso e complesso. Nei casi predetti la sostituzione del pretore non consente deroghe e deve avvenire, all'occorrenza, anche per proseguirne l'attivita' che sia gia' in fase di espletamento. Appare opportuno aggiungere che le disposizioni di cui sopra dovranno essere applicate anche per le inchieste amministrative sugli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per le quali sono state apportate le modificazioni di cui all'art. 236 del decreto legislativo in esame. Infatti, tutta la procedura riguardante le suddette inchieste e' stata attribuita alle direzioni provinciali del lavoro - settore ispezione del lavoro - e queste percio' subentrano al pretore sia nelle denunce non ancora istruite, sia in quelle in corso di istruzione. Queste ultime andranno completate dalla competente autorita' amministrativa nella parte ancora mancante (e con salvezza dell'attivita' gia' compiuta dal pretore, perche', nelle procedure in questione, lo stesso espleta attivita' di natura amministrativa e questa e' soggetta a conservazione in tutti i casi in cui il soggetto che la svolge interviene nel legittimo esercizio di un'attivita' in quel momento rientrante nell'ambito della propria competenza). 8. Disposizioni fiscali. Il decreto legislativo in esame sostituisce, con il titolo VI, le precedenti disposizioni concernenti la misura delle tasse per la iscrizione a ruolo delle cause civili, dei diritti di cancelleria e delle imposte di bollo. Si richiama l'attenzione sui nuovi importi determinati dall'art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, come modificato dall'art. 240 del decreto legislativo n. 51/1998, e dagli allegati numeri 1 e 3 al medesimo decreto legislativo n. 51/1998. Pertanto, dal 2 giugno 1999, per i nuovi procedimenti dovra' farsi riferimento alle nuove tariffe. Il direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali Ippolito Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni Hinna Danesi Il direttore generale degli affari penali, delle grazie e del casellario Lattanzi