MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 21 maggio 1999, n. 142 

  Disposizioni per  l'attuazione della  riforma del giudice  unico di
primo grado.
(GU n.119 del 24-5-1999)
 
 Vigente al: 24-5-1999  
 

                                  Ai signori
                                    Presidenti delle corti d'appello
                                    Procuratori  generali  presso  le
                                  corti d'appello
1. Premessa.
  La legge 16 giugno 1998, n. 188, fissa al 2 giugno prossimo la data
di efficacia  del decreto  legislativo 19 febbraio  1998, n.  51, che
introduce nell'ordinamento il giudice unico di primo grado.
  Si   tratta,   nel  suo   aspetto   essenziale,   di  una   riforma
ordinamentale,  che  unifica  in  un solo  ufficio  la  giurisdizione
ordinaria   di  primo   grado.   L'unificazione,   che  comporta   la
soppressione di 165 preture circondariali  e di 100 procure presso le
preture,  la  chiusura  di  203 sezioni  distaccate  di  pretura,  la
trasformazione di altre  218 di esse in ben  piu' consistenti sezioni
distaccate di tribunale, rappresenta  una prima razionalizzazione del
reticolo  giudiziario e  una  concentrazione  delle limitate  risorse
umane e materiali  disponibili, al fine di  accrescere l'efficienza e
la funzionalita' del sistema giudiziario.
  Correlata   alla  unificazione   ordinamentale  e'   l'unificazione
organizzativa   degli   uffici,    con   riferimento   al   personale
amministrativo e di magistratura, ai beni e ai servizi.
  A  tali innovazioni  il  legislatore ha  accompagnato una  incisiva
modificazione  dei riti  processuali in  materia penale,  civile, del
lavoro e  previdenza. Nel settore processualpenale  l'intervento piu'
rilevante concerne il riparto di  competenza tra giudice collegiale e
giudice  monocratico,   mentre  nel  settore  civile   e  lavoristico
l'aspetto essenziale e' la concentrazione dei giudizi d'appello nella
corte d'appello.
  Infine,  proprio   per  recuperare   ogni  energia   alla  funzione
giurisdizionale,  e'  stata  prevista  l'attribuzione  alla  pubblica
amministrazione di funzioni amministrative finora svolte dal giudice.
  Si   tratta   di  un   complesso   di   innovazioni  che   richiede
all'amministrazione giudiziaria  un grande impegno di  intelligenza e
di  lavoro  e  che  chiama   in  causa  la  capacita'  progettuale  e
organizzativa di quanti, a tutti  i livelli, hanno la responsabilita'
di assicurare il buon andamento degli uffici.
  Il compito  e' certamente gravoso,  ma e' stato e  sara' affrontato
con la convinzione della necessita' e della doverosita' di uno sforzo
straordinario, ma possibile.
  Il  2 giugno  1999  non  rappresenta la  data  su  cui misurare  la
realizzazione della riforma,  ma il momento di inizio  di un processo
di recupero progressivo della funzionalita' del sistema giudiziario.
  A tal fine, e' stato apprestato  un complesso di misure per un piu'
agevole decollo della riforma.
2. La materia penale.
  Si e' preso atto della impossibilita' di rendere efficace l'aumento
di monocraticita' del giudice in materia penale. Secondo gli articoli
190 e  seguenti del decreto legislativo  attuativo della leggedelega,
il  tribunale in  composizione  monocratica, competente  per i  reati
elencati nell'art.  169 del  decreto legislativo n.  51/1998, giudica
secondo il  rito pretorile. E'  stato ritenuto  da molti e,  cio' che
piu' conta,  dalla Camera  dei deputati  - la  quale ha  approvato il
disegno di legge n. 411/C, attualmente  all'esame del Senato - che il
rito pretorile non appare idoneo ad assicurare un livello adeguato di
garanzie in rapporto a tipologie di reato di rilevante gravita'.
  L'impossibilita'  di   approvazione  definitiva  di   tale  riforma
processuale entro il 2 giugno, ha  indotto il Governo ad approvare in
data  odierna un  decreto-legge al  fine di  procrastinare sino  al 2
gennaio 2000  la data di  operativita' degli  articoli 33 -bis  e 33-
ter,  introdotti dall'art.  169 del  decreto legislativo  n. 51/1998,
nonche' di  altre poche  disposizioni connesse  (articoli 220,  221 e
222, comma 2 del decreto legislativo).
  Sino  a  tale   data,  il  tribunale  giudichera',   in  base  alle
disposizioni  vigenti,  in  composizione collegiale  sui  reati  gia'
appartenenti  alla  competenza  del   tribunale,  e  in  composizione
monocratica sui reati gia' appartenenti alla competenza del pretore.
  Lo slittamento  della data  di efficacia comprende  anche ulteriori
disposizioni del decreto legislativo  n. 51/1998, segnatamente quelle
relative all'incompatibilita'  Gip/Gup e, per alcuni  aspetti, quelle
relative  ai  magistrati  onorari,   che  trovano  la  loro  premessa
logicogiuridica      nel     nuovo      assetto     dei      rapporti
collegiale/monocratico, e  che non  hanno pertanto ragione  di essere
applicate fino a quando tale nuovo assetto non divenga operativo.
  Tutte le altre norme  processuali contenute nel decreto legislativo
n. 51, diverranno efficaci il 2 giugno. Acquisteranno efficacia anche
le disposizioni recanti la  disciplina transitoria, ed in particolare
l'art. 222  - eccettuato,  come gia'  detto, il comma  2 -  che rende
valida  la precedente  fissazione  dell'udienza  davanti al  pretore,
salvo  il   caso  di   mutamento  della   sede  di   trattazione  del
procedimento, e gli articoli 223  e 224, che disciplinano il giudizio
abbreviato,  il patteggiamento  e  l'oblazione nei  giudizi di  primo
grado in corso al 2 giugno 1999.
  L'art.  225 del  decreto legislativo  n. 51,  e' stato  invece gia'
abrogato  dall'art. 4  della legge  19 gennaio  1999, n.  14, recante
modifica degli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale.
  E' opportuno evidenziare che  l'ufficio del pretore, pur soppresso,
viene  conservato per  l'esaurimento di  quegli affari  pendenti, che
devono essere  trattati con l'applicazione delle  norme anteriormente
vigenti (articoli  1 e  42 del  decreto legislativo  n. 51).  Cio' in
ossequio  ad una  precisa direttiva  della legge  di delega  (art. 1,
comma 2, della legge n. 254/1997).
  Per quanto riguarda in particolare gli affari penali, il discrimine
tra procedimenti che proseguono con l'applicazione delle disposizioni
anteriormente   vigenti  (e   quindi  giudicati   dal  pretore,   con
applicazione  di tutte  le  attuali norme  processuali, ivi  comprese
quelle  che delineano  in termini  di competenza  il rapporto  con il
tribunale)  e   procedimenti  disciplinati  dalle  nuove   regole  e'
individuato,   dall'art.  219   del   decreto   legislativo  n.   51,
nell'avvenuto  controllo sulla  regolare costituzione  delle parti  a
norma dell'art. 484 del codice di procedura penale.
  Si  segnala che  l'art. 8  del recentissimo  decreto legislativo  4
maggio 1999,  n. 138 (nella Gazzetta  Ufficiale n. 115 del  19 maggio
1999), di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 51, ha
modificato l'art. 226 del decreto citato.
  Questa disposizione,  che consente al  giudice, se l'imputato  e il
pubblico ministero non si oppongono, di pronunciare, anche nella fase
delle  indagini   preliminari,  in   camera  di   consiglio  sentenza
inappellabile  di  non doversi  procedere  qualora  il reato  risulti
estinto per prescrizione per effetto  di circostanze attenuanti e del
giudizio di comparazione previsto dall'art.  69 del codice penale, e'
ora  applicabile  a  tutti  i  procedimenti  pendenti  alla  data  di
efficacia   del   decreto  n.   51   (ossia   al  2   giugno   1999),
indipendentemente dalla circostanza che si tratti di procedimenti che
proseguono  con  l'osservanza  delle  disposizioni  previgenti  o  di
procedimenti ai quali si applica la nuova disciplina.
  Deve ancora essere richiamata l'attenzione sull'immediata efficacia
della disposizione di cui all'art. 227 del decreto legislativo n. 51,
relativa all'individuazione  di puntuali  criteri di  priorita' nella
trattazione  e   definizione  delle   pendenze,  la   cui  tempestiva
applicazione appare  di estrema  importanza per  il buon  avvio della
riforma.
  E' opportuno  che gli uffici  giudiziari, qualora non  abbiano gia'
provveduto, adottino tempestivamente i  criteri di priorita', che, ai
sensi  del  secondo  comma dell'articolo  indicato,  dovranno  essere
comunicati   con   sollecitudine   al   Consiglio   superiore   della
magistratura.
  Tenuto conto  della particolare  importanza della  norma richiamata
per  la  riuscita  della  riforma,  ed  al  fine  di  verificare  gli
orientamenti  che  si  vanno  delineando, i  presidenti  delle  corti
d'appello  e i  procuratori  generali sono  pregati  di fornire,  con
massima cortese urgenza, alla  Direzione generale degli affari penali
(Ufficio I), notizie  in ordine alle iniziative  in proposito assunte
dagli  uffici  dei  rispettivi   distretti,  trasmettendo  copia  dei
relativi ordini di servizio.
3. La materia del lavoro.
  Un parziale  differimento e'  stato anche  previsto per  la riforma
processuale in  materia di  lavoro e previdenza,  al fine  di rendere
piu' agevole la riorganizzazione delle corti d'appello. La necessita'
di provvedere alla costituzione delle sezioni lavoro e alla nomina di
magistrati specializzati ha consigliato di prefigurare un avvio delle
innovazioni  piu'  graduale  e  meglio calibrato  rispetto  a  quello
delineato  dal decreto  n.  51/1998. Secondo  la nuova  disposizione,
introdotta dall'art.  2 del decretolegge,  fino al 31  dicembre 1999,
nelle controversie introdotte  prima del 2 giugno  1999, l'appello va
proposto davanti al tribunale.
  Tale disciplina  facilitera' l'apprestamento delle  strutture delle
corti d'appello,  che in questa  fase transitoria saranno  chiamate a
decidere  esclusivamente   sulle  (poche)  impugnazioni   relative  a
sentenze emesse  in cause  lavoristiche instaurate  dopo il  2 giugno
1999. In attesa  della costituzione delle sezioni e  della nomina dei
consiglieri  "titolari", sara'  cosi'  piu'  agevole provvedere,  nei
pochi casi in cui sara' necessario, con l'istituto dell'applicazione.
              4. Le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari.
  L'assunzione del  2 giugno  come momento di  avvio del  processo di
unificazione organizzativa  e amministrativa e' stato  adottato anche
per le tabelle e per i  criteri di assegnazione degli affari previsti
dagli articoli 7 -bis e 7 -ter  del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12. A norma  dell'art. 4 del decretolegge, in via  transitoria e sino
al  termine  massimo  del  2  gennaio 2000,  qualora  non  sia  stato
possibile  stabilire  le  nuove  tabelle   ed  i  nuovi  criteri  per
l'assegnazione  degli  affari  nei  tribunali ordinari  ai  fini  del
progressivo adeguamento  alle previsioni  del decreto  legislativo n.
51, le tabelle e i criteri saranno costituiti dall'aggiunta di quelli
della pretura a quelli del tribunale.
  La norma,  che intende venire  incontro alle esigenze  degli uffici
che non sono  stati in grado di predisporre  tempestivamente le nuove
tabelle  e  i nuovi  criteri,  ha  una  funzione transitoria  il  cui
superamento  deve   avvenire  nel  modo  piu'   sollecito  attraverso
l'adozione  delle nuove  tabelle  e dei  nuovi moduli  organizzativi,
secondo le indicazioni del Consiglio superiore della magistratura.
  Cio'  consentira'  agli  uffici,   secondo  i  diversi  livelli  di
riorganizzazione  raggiunti,   di  meglio  ponderare   le  previsioni
tabellari e di poter tenere conto, in vista del 2 gennaio 2000, delle
innovazioni processuali che saranno  apportate dalla riforma del rito
processuale penale in discussione dinanzi al Senato.
5. L'Organizzazione dei servizi.
  Il  medesimo  criterio di  avvio  dal  2  giugno della  graduale  e
progressiva  integrazione  organizzativa,  da  completarsi  entro  il
prossimo  dicembre, deve  informare la  disciplina piu'  propriamente
amministrativa. In proposito, il Ministero,  in questa fase di avvio,
non impone  modelli organizzativi e  rimette alle capacita'  dei capi
degli uffici e dei dirigenti amministrativi la ricerca e l'attuazione
delle soluzioni  piu' idonee in  relazione alla quantita'  e qualita'
degli  affari,   alle  esigenze   del  territorio,   alle  dimensioni
dell'ufficio.
  In  proposito si  raccomanda, in  un quadro  di corrette  relazioni
sindacali, di mantenere contatti con  i sindacati del personale sulle
soluzioni  organizzative  che  incidono  sugli  spostamenti  e  sulle
condizioni  di lavoro  dei dipendenti  e  di adempiere  ai doveri  di
informativa e di confronto, non solo per obbligo contrattuale (art. 6
C.C.N.L.  -  Comparto  ministeri  16 febbraio  1999,  nella  Gazzetta
Ufficiale   23  febbraio   1999),   ma  anche   per  ricevere   dalle
rappresentanze  sindacali  indicazioni  utili in  vista  del  miglior
assetto organizzativo dell'ufficio e dei singoli servizi.
  Dall'esperienza  che si  andra' maturando  nei prossimi  mesi sara'
possibile  per  il  Ministero  trarre  elementi  di  valutazione  per
individuare i  moduli organizzativi piu' efficienti  e funzionali, al
fine di diffondere  e far conoscere in tutto  il reticolo giudiziario
le soluzioni  che si saranno  empiricamente dimostrate piu'  idonee a
produrre efficacia ed efficienza nel sistema giudiziario.
5.1. I servizi amministrativi, di cancelleria e di segreteria.
  In questa  prima fase  attuativa della  riforma, l'esigenza  di non
disperdere  esperienze e  professionalita' suggerisce  di intervenire
sul  personale  con  i   soli  spostamenti  necessari  per  eliminare
duplicazioni dei servizi.
  L'indicazione  di  una  riorganizzazione  dei  servizi  graduale  e
progressiva   risponde    all'esigenza   di   evitare    un   impatto
eccessivamente  traumatico con  la  riforma e  le  modifiche da  essa
imposte;  occorre   tuttavia  prestare   attenzione  al   rischio  di
vanificare la  sostanza della  riforma stessa  con soluzioni  che nei
fatti  ripropongano la  situazione  esistente.  Le diverse  soluzioni
ipotizzabili   non   possono   essere   determinate   dalla   attuale
organizzazione,  ma  devono  mirare  a  realizzare  le  finalita'  di
razionalizzare  e   ottimizzare  le  risorse  per   la  funzionalita'
complessiva   del   servizio,    tenendo   conto   delle   dimensioni
dell'ufficio.
  Dall'unificazione dei  servizi amministrativi, di cancelleria  e di
segreteria,  i tribunali  e  le procure  della  Repubblica possono  e
devono conseguire un significativo recupero di personale, giacche' la
eliminazione delle attuali duplicazioni puo' garantire, con un idoneo
coordinamento  organizzativo,  lo  stesso  risultato  senza  che  sia
necessaria  la  sommatoria  delle  unita'  di  personale  attualmente
utilizzate.
  Vero e' che in molte sedi le possibilita' di immediata unificazione
e' condizionata dalla  dislocazione degli uffici in  piu' edifici. Ma
va  considerato  che  per   realizzare  l'integrazione  dei  servizi,
soprattutto di quelli generali, a volte e' sufficiente lo spostamento
di poche persone  e di modeste strutture di supporto  - unitamente al
ricorso agli strumenti tecnici e  informatici di comunicazione e a un
adeguato servizio di trasferimento dei documenti - cosi' che una piu'
razionale utilizzazione delle risorse puo' rappresentare una risposta
in concreto praticabile.
  La realizzazione  di tale  obiettivo e'  evidentemente piu'  o meno
complessa  a  seconda  dei  servizi. La  complessita'  e'  certamente
maggiore per i  servizi di cancelleria dei tribunali  e di segreteria
delle  procure  (tenuta dei  registri  e  dei fascicoli  processuali,
assistenza alle udienze etc.). Puo' pero' affermarsi che, nell'ottica
dell'accorpamento  dei servizi  e delle  connesse economie  di scala,
sara'  opportuno realizzare,  anche progressivamente,  l'unificazione
delle preesistenti cancellerie della pretura e del tribunale, nonche'
segreterie  dei rispettivi  uffici  requirenti,  secondo il  criterio
della omogeneita' degli affari (e quindi della professionalita' degli
addetti)  in  precedenza   trattati  dalle  rispettive  articolazioni
interne, di  modo che  vi sia, per  ciascun ufficio  giudiziario, una
sola  unita'   organizzativa  interna   per  ciascuno   degli  ambiti
individuati.
  Secondo moduli gia' realizzati  in taluni uffici, soprattutto nelle
sedi  "sperimentali"  individuate  d'intesa tra  Consiglio  superiore
della magistratura e  Ministero, e' possibile fornire sin  da ora una
sicura indicazione  nel senso  della rapida unificazione  dei servizi
relativi alle  esecuzioni penali  ed ai corpi  di reato  degli uffici
giudicanti,   nonche'  alle   esecuzioni   ed  alle   intercettazioni
telefoniche degli uffici requirenti.
  Minore complessita' presenta l'integrazione nel settore dei servizi
amministrativi  generali,  concernenti   la  gestione  del  personale
(presenze, ferie,  liquidazione di  indennita' e  compensi accessori,
etc.) e  dei beni (inventario, manutenzione,  acquisti, destinazione,
spese di ufficio, automezzi, etc.)  con i connessi servizi contabili.
Dopo  il 2  giugno  la  duplicita' di  tali  servizi  non puo'  avere
utilita'  alcuna. L'accorpamento  e  l'integrazione pertanto  possono
essere realizzati anche in tempi molto brevi.
5.2. Destinazione del personale e dei beni degli uffici soppressi.
  L'art. 41-bis  del decreto  legislativo n. 51/1998,  introdotto dal
decreto legislativo  4 aprile  1999, n.  138, prevede  l'adozione, da
parte dei presidente di tribunali e dei procuratori della Repubblica,
di provvedimenti di assegnazione agli uffici accorpanti - tribunali e
relative sezioni distaccate, nonche'  procure della Repubblica presso
i  tribunali -  delle attrezzature  gia' appartenenti  alle soppresse
preture  (e relative  sezioni  distaccate)  e procure  circondariali.
Analogamente dispone l'art. 46 del citato decreto per le attrezzature
delle sezioni  distaccate di  pretura ubicate nei  comuni ove  non e'
prevista  la presenza  di  una sezione  distaccata  di tribunale.  E'
necessario che  i provvedimenti di assegnazione  vengano adottati con
la  massima   tempestivita'  dai   presidenti  di  tribunale   e  dai
procuratori della Repubblica. I beni in questione dovranno poi essere
presi  in   carico  dal  competente  consegnatario   dell'ufficio  di
destinazione.
  Si ricorda,  inoltre, che - ai  sensi dell'art. 40, comma  5, e 44,
comma 3,  del decreto  legislativo n. 51/1998  - ai  presidenti delle
corti di  appello ed ai  procuratori generali presso le  stesse corti
spetta,  nell'ambito  delle   rispettive  competenze,  la  tempestiva
adozione   dei   provvedimenti    di   assegnazione   del   personale
amministrativo  delle  soppresse  preture  e  procure  circondariali,
sezioni  distaccate   di  pretura   e  del  personale   degli  uffici
notificazioni, esecuzioni e protesti.
5.3. Le sezioni distaccate di pretura.
  L'efficacia del decreto legislativo n. 51/1998 comporta la chiusura
delle sezioni distaccate  di pretura ubicate nei  comuni non compresi
nella  tabella B  allegata allo  stesso decreto.  Dal 2  giugno 1999,
pertanto, non  potra' essere svolta attivita'  giurisdizionale presso
le  sezioni  soppresse. Resta  ovviamente  ferma  la possibilita'  di
utilizzare -  per il tempo occorrente  - presso le sedi  soppresse il
personale  ed  i  mezzi necessari  all'esecuzione  degli  adempimenti
connessi alla  soppressione e  passaggio della  dotazione all'ufficio
accorpante, nonche', nei casi  di stretta necessita', la possibilita'
di attivare la  procedura di cui all'art. 45  del decreto legislativo
n. 51/1998.
6. Registri.
6.1. Settore penale.
  L'art. 5  del decreto-legge  stabilisce che sino  all'emanazione di
decreto del  Ministro contenente le norme  regolamentari sulla tenuta
dei registri, e del decreto  ministeriale di approvazione dei modelli
dei nuovi  registri, in relazione  agli affari attribuiti  al giudice
monocratico, continueranno  ad applicarsi le attuali  disposizioni in
tema di  registri penali e  di modalita'  di formazione e  tenuta dei
fascicoli relative agli uffici di  pretura e di procura circondariali
soppressi.
  Scopo  della  disposizione  e'  di  evitare  possibili  difficolta'
applicative  tenuto anche  conto dello  stato dell'automazione  degli
uffici di pretura e di tribunale e relative procure.
  Le  nuove  disposizioni sui  registri  penali  e sulla  formazione,
tenuta e conservazione dei  fascicoli potranno essere adottate quando
verra' definito il nuovo assetto processuale, che, tenuto conto dello
stato dei lavori parlamentari sul rito monocratico e piu' in generale
sul processo penale, verosimilmente e'  destinato a divergere in modo
significativo dall'attuale.
  La presenza di due serie numeriche - una del registro del tribunale
e una  del registro della  soppressa pretura, con  tutta probabilita'
almeno  parzialmente coincidenti  -  riferite all'ufficio  unificato,
potrebbe creare problemi pratici di individuazione dei procedimenti e
dei relativi fascicoli. E' pertanto necessario che venga integrata la
numerazione con una sigla  indicativa dell'attribuzione monocratica o
collegiale del tribunale tale da evitare possibilita' di equivoci.
  Si  ritiene opportuno  quindi  che, nei  registri  e nei  fascicoli
relativi   ai  procedimenti   attribuiti  al   collegio,  il   numero
progressivo  sia seguito  dalla lettera  T,  e in  quelli relativi  a
procedimenti devoluti all'attribuzione  del giudice monocratico dalla
lettera P.
6.2. Settore civile.
  In materia civile, la legge 2 dicembre 1991, n. 399, ha previsto la
c.d. delegificazione della disciplina  dei registri che devono essere
tenuti presso gli uffici giudiziari.
  L'art. 7, comma  2, della medesima legge ha stabilito  che le norme
delle  disposizioni  di attuazione  del  codice  di procedura  civile
abrogate  dal  comma 1  e  regolanti  la  tenuta di  detti  registri,
continuano  ad applicarsi  fino alla  data di  entrata in  vigore dei
decreti che  stabiliranno quali registri devono  essere tenuti presso
gli uffici  giudiziari e  determineranno le  modalita' di  tenuta dei
registri previsti  dai codici o  da leggi speciali  comunque connessi
all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici
giudiziari.
  L'art.  17  del  decreto  legislativo  19  febbraio  1998,  n.  51,
stabilisce  che "con  decreto  del Ministro  di  grazia e  giustizia,
emanato entro  sessanta giorni  dalla data di  entrata in  vigore del
presente decreto,  sono stabiliti  i modelli  dei registri  da tenere
nelle cancellerie dei tribunali  ordinari e delle sezioni distaccate,
nonche' le modalita' di iscrizione  delle cause civili e le attivita'
successive alla definizione dei procedimenti pendenti".
  Il Ministero  ha redatto  il regolamento  relativo alla  tenuta dei
registri e, contemporaneamente, sta elaborando i modelli dei registri
in materia civile da tenere  nelle cancellerie dei tribunali ordinari
e delle sezioni distaccate.
  Nella imminenza della data di  efficacia del decreto legislativo n.
51/1998,  e in  attesa  dell'emanazione del  regolamento, cui  potra'
seguire  il  provvedimento  di  approvazione dei  nuovi  modelli,  e'
opportuno  dare alcune  indicazioni  sui registri  che devono  essere
tenuti in materia civile.
  In difetto di  nuove disposizioni normative, ai  sensi dell'art. 7,
comma 2 della legge n.  399/1991, deve ritenersi pienamente in vigore
la disposizione di cui all'art. 30 delle disp. att. c.p.c.
  Le cancellerie dei tribunali,  quindi, dovranno continuare a curare
la  tenuta  dei registri  elencati  dal  citato  art. 30,  nei  quali
permangono le  iscrizioni e  le annotazioni relative  ai procedimenti
pendenti e verranno compiute le  iscrizioni e le annotazioni relative
a tutti i procedimenti che avranno inizio dal 2 giugno 1999.
  Per  quanto riguarda  i registri  in uso  presso le  preture, sugli
stessi,  di regola  (e salvo  quanto  di seguito  si dira'),  essendo
soppressi gli uffici, non potranno effettuarsi nuove iscrizioni, ma i
registri continueranno  ad essere utilizzati, ad  esaurimento, per le
annotazioni ancora necessarie.
  Si  ricorda,  infatti,  che,  a norma  dell'art.  133  del  decreto
legislativo n. 51/1998, le cause pendenti alla data del 2 giugno p.v.
sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente
vigenti  se  alla   predetta  data  sono  gia'   state  precisate  le
conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione. A tal
fine, l'art.  42 del  decreto legislativo  n. 51/1998  mantiene anche
l'ufficio del  pretore per  la definizione dei  procedimenti pendenti
alla data di efficacia, che proseguono con l'applicazione delle norme
anteriormente vigenti (disposizione analoga e' dettata per le sezioni
distaccate dall'art. 48).  L'art. 132, inoltre, dispone  che nei casi
non previsti dall'art. 133 i  procedimenti pendenti sono definiti dal
tribunale.
  Ne consegue  che tutte  le annotazioni relative  alle cause  di cui
all'art. 133 devono continuare ad  essere compiute sui registri della
pretura (ufficio che, ai fini di  quelle cause, rimane in vita). Tali
registri, tuttavia, potranno continuare a  tenersi anche per le cause
di  cui all'art.  132,  e,  cioe', per  quelle  pendenti che  saranno
definite dal tribunale  sulla base delle nuove  disposizioni, al fine
di evitare  inutili e defatiganti  attivita' di trascrizione  di dati
dai registri della pretura in quelli del tribunale.
  Si suggerisce in proposito, per maggiore chiarezza, di annotare sul
ruolo generale degli affari contenziosi civili e sul ruolo di udienza
delle  cause  portate  alla  discussione  se  la  controversia  viene
definita dal pretore ai sensi dell'art.  133 o dal tribunale ai sensi
dell'art. 132.
  Si  rammenta inoltre  che, a  norma  degli articoli  33 disp.  att.
c.p.c. e 3  legge 23 marzo 1956, n. 182,  il dirigente la cancelleria
puo' disporre  la divisione  per materia del  ruolo generale  e della
rubrica  alfabetica generale  corrispondente. Pertanto,  negli uffici
accorpanti  aventi  un  numero  rilevante di  affari,  ove  ricorrano
esigenze specifiche, potranno, in via transitoria e fin quando non si
sara'   perfettamente   compiuto    il   processo   di   unificazione
organizzativa  degli  uffici,  anche   distinguersi  i  processi  per
materia, indicando come criteri  quelli che individuano la competenza
del  pretore fino  al  2 giugno  1999. In  tal  modo sara'  possibile
utilizzare  tutti i  ruoli  generali (degli  affari contenziosi,  non
contenziosi e delle esecuzioni) in  uso presso la pretura, iscrivendo
sugli stessi anche  i nuovi affari che sarebbero  stati di competenza
pretorile ratione materiae.
  In tal caso  sara' necessario usare accorgimenti  analoghi a quelli
in precedenza suggeriti riguardo alla  tenuta dei registri penali, al
fine  di evitare  rischi di  confusione legati  alla presenza  di una
doppia serie numerica: per gli affari iscritti a partire dal 2 giugno
1999, pertanto, al numero progressivo dovra' essere aggiunta una T se
l'iscrizione viene eseguita  nel registro gia' del tribunale  e una P
in caso di iscrizione nel registro della ex pretura.
  La  permanente  utilizzazione  dei registri  pretorili  si  impone,
peraltro, quanto ai procedimenti esecutivi. Le esecuzioni immobiliari
si svolgono, infatti, secondo un  rito notevolmente diverso da quello
proprio delle  altre forme di  esecuzione; appare dunque  evidente la
difficolta' di utilizzare  il ruolo generale delle  esecuzioni in uso
in tribunale anche per le esecuzioni gia' di competenza del pretore.
  Si  precisa,  inoltre,  che  il  ruolo  generale  degli  affari  da
trattarsi in camera  di consiglio, gia' tenuto  dal tribunale, potra'
essere utilizzato per  tutti gli affari non contenziosi,  e cioe' sia
per  quelli  gia'  di  competenza  del  pretore  che  per  quelli  di
competenza del tribunale.  Poiche' il ruolo generale  degli affari da
trattarsi  in  camera  di  consiglio  non  contiene  -  a  differenza
dell'omologo  ruolo  generale  degli affari  civili  non  contenziosi
previsto,  per le  preture,  dall'art.  29 disp.  att.  c.p.c. -  una
colonna  relativa al  "numero del  registro successioni  al quale  si
riferisce l'atto", detto numero potra' essere riportato nella colonna
"annotazioni".
  Per quanto riguarda il  registro cronologico, analogamente a quanto
gia' esposto  con riguardo ai  ruoli generali, potra'  esercitarsi la
facolta', ai sensi dell'art. 33,  secondo comma disp. att. c.p.c., di
mantenere in uso il registro della pretura per i provvedimenti emessi
nel  corso di  procedimenti gia'  di competenza  del pretore,  intesi
quale criterio  di ripartizione per materia.  Il registro cronologico
della pretura, inoltre,  dovra' comunque essere mantenuto  in uso, ad
esaurimento,  per  l'iscrizione  degli   atti  relativi  a  cause  di
competenza del superstite ufficio del  pretore ai sensi dell'art. 133
del decreto legislativo n. 51/1998.
  Il registro  modello 12 dovra'  essere unico e, cioe',  rimarra' in
uso in  linea generale soltanto  quello del tribunale,  mentre quello
della pretura  dovra' essere  chiuso. Tuttavia, in  considerazione di
specifiche esigenze organizzative ed  a condizione che siano adottati
opportuni  accorgimenti allo  scopo di  evitare possibili  confusioni
nella numerazione  (ad esempio  aggiungendo al numero  progressivo di
ciascuna iscrizione, dal 2 giugno 1999 in  poi, una lettera T o P che
consenta di distinguere se si tratta  del registro del tribunale o di
quello gia' in uso anche presso la pretura), potra' mantenersi in uso
il registro della pretura.
  Il  registro del  campione civile  - ferma  ed impregiudicata  ogni
altra  questione in  materia di  riscossione dei  crediti erariali  -
della  pretura  dovra' essere  chiuso  e  dovranno effettuarsi  nuove
iscrizioni solo sul registro  del tribunale. Tuttavia, le annotazioni
relative  agli  articoli iscritti  fino  al  1 giugno  1999  dovranno
continuare ad  effettuarsi - fino  ad esaurimento degli affari  - sul
registro delle spese  inerenti alle cause riflettenti  persone o enti
giuridici ammessi  alla prenotazione a  debito gia' in uso  presso la
pretura. Al fine di evitare possibili coincidenze di numeri, si avra'
cura di  aggiungere ai  numeri degli articoli  di credito  non ancora
estinti  del registro  della pretura  una P  o comunque  un carattere
identificativo.
  Il  registro repertorio  dovra', come  per legge,  essere unico  e,
pertanto,  non potra'  continuare  ad essere  usato quello  istituito
presso la pretura. Si rammenta, tuttavia, che - a norma dell'art. 67,
terzo comma  del testo unico n.  131/86 - e' possibile,  negli uffici
amministrativi  nei  quali  piu'  funzionari  sono  incaricati  della
stipulazione  degli atti,  tenere  piu'  registri repertorio,  previa
autorizzazione del competente ufficio locale finanziario.
  Per  quanto riguarda  le sezioni  distaccate, si  rammenta che,  ai
sensi dell'art.  48 -quater dell'ordinamento  giudiziario, introdotto
dall'art. 15 del decreto legislativo n. 51/1998, presso dette sezioni
sono  trattati gli  affari civili  e  penali sui  quali il  tribunale
giudica   in   composizione   monocratica,   con   esclusione   delle
controversie in materia di lavoro e previdenza.
  Pertanto,  presso  le sezioni  dovranno  tenersi  tutti i  registri
tenuti presso la sede centrale,  compreso il registro modello 12, con
esclusione del ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione e della
relativa rubrica  (art. 30,  numeri 3  e 4 disp.  att. c.p.c.)  e del
ruolo di udienza per ciascuna sezione nel quale sono segnate le cause
portate alla  discussione davanti alla  sezione (art. 30, n.  8 disp.
att. c.p.c.).
7. Trasferimento di attivita' alla pubblica amministrazione.
  Per  quanto  attiene  al  trasferimento ad  organi  della  pubblica
amministrazione  di  funzioni  amministrative  svolte  dall'autorita'
giudiziaria,  alle  quali  si  riferisce  il  titolo  V  del  decreto
legislativo n.  51/1998, si  richiama l'attenzione  sul fatto  che la
soppressione dei compiti  di cui sopra produce  immediatamente i suoi
effetti  a partire  dal 2  giugno 1999,  in cui  diviene efficace  la
normativa che li riguarda contenuta negli articoli 228 e seguenti del
citato decreto legislativo.
  Si  sottolinea,   in  particolare,  che  gli   atti  amministrativi
trasmessi al  pretore per essere resi  esecutivi per i quali  non sia
stato disposto in  tal senso prima della suddetta  data di efficacia,
devono essere immediatamente restituiti alle autorita' amministrative
che  li hanno  emanati e  senza l'emissione  di alcun  provvedimento,
essendo  tali atti  divenuti nel  frattempo esecutivi  di diritto  ai
sensi dell'art. 229 del medesimo decreto legislativo n. 51/1998.
  Altrettanto  deve avvenire  in base  al successivo  art. 230  per i
registri inviati all'autorita' giudiziaria per la vidimazione, se non
ancora  vidimati,  essendo stato  attribuito  il  relativo potere  ai
dirigenti dei competenti uffici amministrativi.
  Si  ricorda, poi,  che dal  2  giugno 1999,  il capo  dell'archivio
notarile del  distretto si  sostituira' al  pretore nell'espletamento
dei compiti trasferitigli  in materia di notariato,  in essi compresi
l'apposizione e la rimozione dei  sigilli, e che altrettanto avverra'
per il prefetto in materia  di vidimazione, visto e verificazione dei
registri  dello stato  civile, nonche'  per il  giudice delegato  dal
presidente  del tribunale  (art.  235, comma  1,  lettera c)  qualora
occorra riprodurre  da uno  dei due originali  in corso  dei registri
dello  stato civile  la copia  integrale di  un atto  mancante oppure
qualora  occorra ricostituire  i registri  dello stato  civile andati
distrutti il cui ripristino si presenti laborioso e complesso.
  Nei casi predetti la sostituzione  del pretore non consente deroghe
e deve  avvenire, all'occorrenza,  anche per  proseguirne l'attivita'
che sia gia' in fase di espletamento.
  Appare  opportuno  aggiungere  che  le disposizioni  di  cui  sopra
dovranno essere applicate anche per le inchieste amministrative sugli
infortuni  sul  lavoro  di  cui   al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per le quali sono state apportate
le  modificazioni di  cui  all'art. 236  del  decreto legislativo  in
esame. Infatti, tutta la  procedura riguardante le suddette inchieste
e' stata attribuita  alle direzioni provinciali del  lavoro - settore
ispezione del  lavoro -  e queste percio'  subentrano al  pretore sia
nelle  denunce  non  ancora  istruite,  sia in  quelle  in  corso  di
istruzione.  Queste  ultime   andranno  completate  dalla  competente
autorita' amministrativa nella parte  ancora mancante (e con salvezza
dell'attivita' gia' compiuta dal pretore, perche', nelle procedure in
questione,  lo stesso  espleta attivita'  di natura  amministrativa e
questa e' soggetta a conservazione in tutti i casi in cui il soggetto
che la svolge  interviene nel legittimo esercizio  di un'attivita' in
quel momento rientrante nell'ambito della propria competenza).
8. Disposizioni fiscali.
  Il decreto legislativo  in esame sostituisce, con il  titolo VI, le
precedenti  disposizioni concernenti  la  misura delle  tasse per  la
iscrizione a ruolo  delle cause civili, dei diritti  di cancelleria e
delle imposte  di bollo. Si  richiama l'attenzione sui  nuovi importi
determinati  dall'art. 3  della legge  25 aprile  1957, n.  283, come
modificato dall'art. 240 del decreto  legislativo n. 51/1998, e dagli
allegati numeri 1 e 3 al medesimo decreto legislativo n. 51/1998.
  Pertanto, dal 2 giugno 1999,  per i nuovi procedimenti dovra' farsi
riferimento alle nuove tariffe.
        Il direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria
                       e degli affari generali
                              Ippolito
              Il direttore generale degli affari civili
                     e delle libere professioni
                            Hinna Danesi
             Il direttore generale degli affari penali,
                   delle grazie e  del casellario
                              Lattanzi