Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.132 del 8-6-1999)
Con decreto ministeriale n. 26041 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Geoitalia, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unita' di S. Giuliano Milanese (Milano), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1998, con decorrenza 4 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26045 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ligabue Catering, con sede in Venezia e unita' di Peschiera Borromeo - Linate (Milano), per un massimo di 144 dipendenti, per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998, con decorrenza 20 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26046 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unita' di Lecce e provincia, Marcon (Venezia), Portogruaro (Venezia), Taranto e Treviso, per il periodo dal 20 maggio 1998 al 13 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1998, con decorrenza 14 aprile 1998, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26047 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carle & Montanari, con sede in Milano e unita' di Cisano Bergamasco (Bergamo), per un massimo di 7 dipendenti; Milano e Quinto Stampi (Milano), per un massimo di 145 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1998, con decorrenza 1 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26048 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche del Turano, con sede in Carsoli (L'Aquila) e unita' di Carsoli localita' Recocce (L'Aquila), per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 1 agosto 1998 al 31 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1998, con decorrenza 1 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 25591. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26049 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiderie Italiane, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per un massimo di 2 dipendenti, Nusco (Avellino), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con decorrenza 27 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26050 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec (in liquidazione) con sede in Milano e stabilimento di Crotone, per un massimo di 127 dipendenti, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1998 con decorrenza 1 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26051 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimoldi Necchi, con sede in Busto Garolfo (Milano), e unita' di Busto Garolfo (Milano), per un massimo di 100 dipendenti, per il periodo dal 2 settembre 1998 al 1 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1998 con decorrenza 2 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26052 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio & C. gia' Piaggio Veicoli Industriali, con sede in Pontedera (Pisa) e unita' di Lugnano (Pisa), Pontedera (Pisa), per un massimo di 4.000 dipendenti, per il periodo dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1998 con decorrenza 16 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26053 del 14 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como) e cantieri itineranti regione Lombardia, per un massimo di 13 dipendenti e cantieri itineranti regione Trentino-Alto Adige per un massimo di 40 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1998 al 18 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 26054 del 14 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Damonte Costruzioni, con sede in Albenga (Savona) e unita' in Albenga (Savona), per un massimo di 10 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 gennaio 1999 al 28 luglio 1999. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 29 luglio 1999 al 28 gennaio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26055 del 14 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrozzeria Boneschi, con sede in Milano e unita' in Cambiago (Milano), per un massimo di 34 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 15 giugno 1999 al 14 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26056 del 14 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., con sede in Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' in Spinetoli (Ascoli Piceno), per un massimo di 46 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 16 giugno 1999 al 15 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26114 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seta, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unita' di Cetraro Marina (Cosenza), per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 23 ottobre 1998 al 22 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1998 con decorrenza 23 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26115 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche del Turano, con sede in Carsoli (L'Aquila) e unita' di Carsoli localita' Recocce (L'Aquila), per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1999 con decorrenza 1 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26116 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arlecchino, con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina), per un massimo di 34 dipendenti, per il periodo dal 22 gennaio 1999 al 21 luglio 1999. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 29 novembre 1997. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26117 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Carini (Palermo), per un massimo di 82 dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 1 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26118 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e unita' di Trento, per un massimo di 9 dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1998 con decorrenza 1 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26119 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.E.LI. Telefonica elettrica ligure, con sede in Roma e unita' di Capezzano Pianore (Lucca), per un massimo di 43 dipendenti, S. Stefano Magra (La Spezia), per un massimo di 122 dipendenti, Savona, per un massimo di 55 dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999 con decorrenza 1 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26120 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Mercogliano (Avellino) e unita' di Piedimonte Matese (Caserta), per un massimo di 199 dipendenti, per il periodo dal 18 settembre 1998 al 17 marzo 1999. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 10 settembre 1997. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26121 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 23 dipendenti, Nerviano (Milano), per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1998 con decorrenza 14 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26122 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unigraf, con sede in Vitulazio (Caserta) e unita' di Vitulazio (Caserta), per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1999 con decorrenza 1 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26123 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carb. Co, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 19 dicembre 1998 al 18 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999 con decorrenza 19 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26124 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mawel industriale, con sede in Alba (Cuneo) e unita' di Racconigi (Cuneo), per un massimo di 172 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1998 con decorrenza 1 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26125 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.D.F. Eredi Russo, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e unita' di Mugnano di Napoli (Napoli), per un massimo di 97 dipendenti, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1998 con decorrenza 1 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto dei limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26126 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siry Chamon, con sede in Milano e unita' di Novate Milanese (Milano), per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1998 con decorrenza 1 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26127 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dade Behring, con sede in Milano e unita' di Scoppito (L'Aquila), per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1998 con decorrenza 1 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26128 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Di Nicola Gennaro & Figli, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e stabilimento di S. Giovanni Teatino (Chieti), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 3 febbraio 1999 al 2 agosto 1999. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1999 con decorrenza 3 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26129 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop Adriatica, con sede in Bologna e unita' di Jesi (Ancona), per un massimo di 35 dipendenti, per il periodo dal 23 febbraio 1998 al 22 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1998 con decorrenza 23 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26130 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P & R Servizi, con sede in San Severino Marche (Macerata) e stabilimento ed uffici Pesaro, per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26131 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coni Sud, con sede in Borgograppa (Latina) e stabilimento di Buccino (Salerno), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 10 gennaio 1998 al 9 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza 10 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26132 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Agatex, con sede in Milano e unita' di Calcinate (Bergamo), per un massimo di 88 dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1998 con decorrenza 1 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26133 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Sicilia, per un massimo di 67 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26134 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Calabria, per un massimo di 46 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26135 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Basilicata, per un massimo di 109 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26136 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Campania, per un massimo di 302 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato Con decreto ministeriale n. 26137 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Puglia, per un massimo di 171 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26138 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Sardegna, per un massimo di 76 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26139 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Lazio, per un massimo di 170 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26140 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Liguria, per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26141 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Toscana, per un massimo di 53 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26142 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Marche, per un massimo di 43 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26143 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Emilia, per un massimo di 44 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26144 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Friuli, per un massimo di 58 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26145 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Piemonte, per un massimo di 131 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26146 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Lombardia, per un massimo di 163 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26147 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli preziosi con sede Paderno Dugnano (Milano) e filiale di Firenze, per un massimo di 3 dipendenti, filiale di Vicenza, per un massimo di due dipendenti e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per un massimo di 98 dipendenti, per il periodo dal 9 marzo 1998 al 21 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1998, con decorrenza 9 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26148 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hera, con sede Agrigento, e unita' di Agrigento, per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1998, con decorrenza 1 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26149 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EL.TE Siciliana, con sede Palermo e unita' di Sulmona (L'Aquila), per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 19 novembre 1998 al 26 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1998, con decorrenza 27 ottobre 1998. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26150 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EL.TE Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Agrigento, per un massimo di 16 dipendenti, Catania, per un massimo di 38 dipendenti, Palermo, per un massimo di 49 dipendenti e Trapani, per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998, con decorrenza 4 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26151 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EL.TE Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Citta' S. Angelo (Pescara), per un massimo di 92 dipendenti, per il periodo dal 29 giugno 1998 al 28 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1998, con decorrenza 29 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26152 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere nord, con sede in Rivoli di Osoppo (Udine) e unita' di Osoppo (Udine), per un massimo di 260 dipendenti, per il periodo dal 5 maggio 1998 al 4 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 28 maggio 1998, con decorrenza 5 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26153 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimentouffici di Pinerolo (Torino), per un massimo di 260 dipendenti, per il periodo dal 30 novembre 1998 al 29 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1999, con decorrenza 30 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26154 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Teramo, con sede in Teramo e unita' di Teramo, per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 12 gennaio 1999 all'11 luglio 1999. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto del 3 dicembre 1997. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamente diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26155 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del mezzogiorno, con sede in Salerno e unita' di Fratte (Salerno), per un massimo di 206 dipendenti, per il periodo dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1998 con decorrenza 3 giugno 1998. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26156 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spai, con sede in Gaudiano di Lavello (Potenza) e unita' di Gaudiano di Lavello (Potenza), per un massimo di 64 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 20 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza 1 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26157 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Terni, per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26158 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Bari, Trani (Bari), per un massimo di 63 dipendenti, Foggia, per un massimo di 20 dipendenti, S. Vito dei Normanni (Brindisi), per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26159 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di L'Aquila-Avezzano (L'Aquila), per un massimo di 32 dipendenti, Marcellinara (Cosenza), per un massimo di 20 dipendenti, Nuoro, per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26160 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Rende, Castrovillari-Diamante (Cosenza), per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26161 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino e unita' di Brescia, per un massimo di 1 dipendente, Como, per un massimo di 5 dipendenti, Varese, per un massimo di 4 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26162 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino e unita' di Gravellona Toce (Novara), per un massimo di 1 dipendente, Massa Carrara, per un massimo di 10 dipendenti, Serravalle Pistoiese (Pistoia), per un massimo di 2 dipendenti, Viterbo, per un massimo di 41 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 6 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26163 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. CO.PR.A. Mensa aziendale c/o Morteo industrie S.p.a., con sede in Piacenza e unita' di c/o Morteo industrie-Pozzolo Formigaro (Alessandria), per il periodo dal 1 maggio 1998 al 31 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 1 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26164 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.E.I., con sede in Catania e unita' di Catania, per un massimo di 140 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1999 con decorrenza 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26165 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgana, con sede in Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria, per un massimo di 88 dipendenti, per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 marzo 1999, n. 25914. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26166 del 22 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 gennaio 1999 al 30 gennaio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Er.Me Stampa, con sede in Treviglio (Bergamo) e unita' di Treviglio (Bergamo), per un massimo di 79 dipendenti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26167 del 22 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.P.A., con sede in Ariano Irpino (Avellino) e unita' in Sparanise (Caserta), per un massimo di 24 dipendenti. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 18 maggio 1999 al 17 novembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26168 del 22 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 ottobre 1998 al 7 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.A. Officine meccaniche Aurunche, con sede in Minturno (Latina) e unita' in Baia Domizia (Caserta), per un massimo di 16 dipendenti. E' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 ottobre 1998 al 7 aprile 1999. La corresponsione del trattamento e' prorogata dall'8 aprile 1999 al 7 ottobre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.