MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 25 maggio 1999, n. 114 

  Imposta comunale sugli immobili (ICI). Applicabilita' dell'aliquota
ridotta, prevista  per l'abitazione  principale dei  residenti, anche
alle relative pertinenze.
(GU n.125 del 31-5-1999)
 
 Vigente al: 31-5-1999  
 

                                  Ai comuni
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  All'ANCI
  L'art.  4, comma  1, del  decreto-legge n.  437 dell'8  agosto 1996
(reiterativo    di     precedenti    decreti-legge),      convertito,
con  modificazioni,  nella    legge  n.   556 del   24 ottobre   1996
(richiamato nell'art. 3, comma   53, della  legge  n.  662  del    23
dicembre  1996),  ha attribuito, come  e' noto,  ai comuni il  potere
di   deliberare,  agli  effetti  dell'ICI,  una  aliquota    ridotta,
rispetto   a  quella  ordinaria,  per    l'abitazione      principale
appartenente  a   soggetto  residente anagraficamente nel comune.
  Con la circolare ministeriale n. 318/E del 14 dicembre 1995, veniva
assunta la  posizione interpretativa  secondo la quale  tale aliquota
ridotta,   laddove   deliberata   dal  comune,   non   si   estendeva
automaticamente  alle pertinenze  (quali: box,  cantina, ecc.)  della
abitazione  principale agevolata,  salva l'ipotesi  di accatastamento
unitario con attribuzione di un unico ammontare di rendita catastale.
Cio', essenzialmente, nella considerazione  del carattere di realita'
dell'imposta la quale colpisce, quindi, distintamente e separatamente
ciascuna unita' immobiliare secondo le sue specifiche caratteristiche
catastali determinanti autonome rendite e valori.
  Di contro  si andava delineando  l'opposta tesi per  cui l'aliquota
ridotta   in   commento,   ancorche'   deliberata   con   riferimento
all'abitazione principale, trovava  automatica applicazione anche nei
riflessi   delle  pertinenze   dell'abitazione  medesima.   Essa  era
confortata dal  principio, sancito  dall'art. 818 del  codice civile,
secondo cui  alle pertinenze deve  essere applicato lo  stesso regime
giuridico   stabilito  per   la   cosa   principale  (salvo   diversa
disposizione di  legge) nonche' sorretta dalla  considerazione che il
potere in commento era stato  conferito aicomuni al fine di concedere
un trattamento agevolato alla  "prima casa" con conseguente esigenza,
quindi,  di   ricomprendervi  anche  le  pertinenze   essendo  queste
collegate   all'alloggio  da   una  relazione   di  complementarieta'
funzionale  diretta   a  conservarne   od  accrescerne   le  qualita'
soddisfacendo cosi', nell'insieme, il fabbisogno abitativo.
  Sulla  questione e'  stato sentito  il Consiglio  di Stato,  la cui
sezione terza, nell'adunanza del 24 novembre 1998 (prot. n. 1279/98),
ha  preliminarmente  ricordato  "...  che  in  base  alla  disciplina
generale dettata dall'art.  817 del codice civile  sono pertinenze le
cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra
cosa  e che  tale  destinazione  puo' essere  effettuata  da chi  sia
proprietario  o  sia   titolare  di  un  diritto   reale  sulla  cosa
principale;   per  la   configurabilita'   della  pertinenza   devono
concorrere,  quindi,  sia  un  elemento  oggettivo,  consistente  nel
rapporto  funzionale  corrente  tra   la  cosa  principale  e  quelle
accessorie, che  un elemento  soggettivo, consistente  nella volonta'
effettiva,   del  soggetto   che  ne   abbia  titolo,   di  destinare
durevolmente la cosa accessoria alle finalita' anzidette".
  Ha,   quindi,  espresso   parere  favorevole   alla  identita'   di
trattamento fiscale fra l'abitazione  principale e le sue pertinenze,
nel preminente rilievo che la "prima casa" deve ritenersi comprensiva
anche delle sue pertinenze venendosi cosi' a configurare un complesso
unitario di beni.
  In ordine,  poi, all'eccezione  di una  eventuale inconciliabilita'
che verrebbe, in tal modo, a crearsi con la disposizione, di cui alla
lettera  d)  dell'art. 59  del  decreto  legislativo  n. 446  del  15
dicembre  1997,  conferente  al  comune il  potere  regolamentare  di
considerare  parti  integranti   dell'abitazione  principale  le  sue
pertinenze, la  predetta sezione  ha avuto  modo di  escluderla cosi'
chiarendo:  "...  resta  comunque  aperta  la  possibilita',  per  la
normativa regolamentare,  di introdurre  una disciplina  di dettaglio
per  evitare problemi  interpretativi e  di applicazione  in numerose
situazioni fino ad oggi mai  affrontate, con riferimento, ad esempio,
alla esatta individuazione  dei tipi di immobili  pertinenziali ed al
loro   numero  complessivo   da  ammettere,   unitamente  alla   cosa
principale, ai benefici riservati dalla legge agli immobili adibiti a
stabile  abitazione.  L'anzidetta  previsione normativa  (lettera  d)
dell'art. 59), pertanto, non si pone affatto in contraddizione con le
disposizioni  generali  del  codice   civile  e  non  appare  neppure
meramente  reiterativa  di  esse, consentendo  di  intervenire  nella
materia  per   dettare  norme  integrative  od   anche  eventualmente
derogatorie rispetto alle medesime disposizioni generali".
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  La scrivente,  in recepimento del predetto  parere, revoca l'avviso
espresso   nella   circolare  n.   318/E   del   14  dicembre   1995,
puntualizzando,  nel contempo,  sotto l'aspetto  della detrazione  di
imposta,  che non  spettano  ulteriori detrazioni  per le  pertinenze
dell'abitazione  principale.  La delineata  considerazione  giuridica
unitaria comportera', quindi, ad  avviso della scrivente, che l'unico
ammontare di  detrazione, se  non trova totale  capienza nell'imposta
dovuta  per l'abitazione  principale, puo'  essere computato,  per la
parte residua,  in diminuzione dell'imposta dovuta  per le pertinenze
dell'abitazione  principale  medesima,  appartenenti al  titolare  di
questa.
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  La pubblicazione della presente  circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
  Tuttavia,  le  direzioni   regionali  delle  entrate  contatteranno
urgentemente   i  comuni   compresi  nelle   proprie  circoscrizioni,
richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima.
                                           Il direttore generale
                                     del Dipartimento delle entrate
                                               Romano