MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 giugno 1999 

  Chiusura  dei termini  per la  presentazione delle  domande per  la
concessione  alle  imprese  commerciali   e  turistiche  del  credito
d'imposta di cui all'art. 11 della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
(GU n.131 del 7-6-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                        per il coordinamento
                    degli incentivi alle imprese
  Visto l'art.  11 della legge  27 dicembre 1997, n.  449, modificato
dagli articoli  53 e 54,  comma 5, della  legge 23 dicembre  1998, n.
448,  che dispone  la  concessione  di un  incentivo  fiscale per  il
commercio  e il  turismo sotto  forma  di credito  d'imposta, con  le
modalita' e i criteri di cui  all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto
previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 10;
  Vista la  circolare n.  910026 del 5  marzo 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  n. 61  del 15  marzo 1999,  recante: "Indicazioni
necessarie alla  riattivazione dell'intervento previsto  dall'art. 11
della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449",  per  la  concessione  di
incentivi fiscali per i settori del commercio e del turismo;
  Visto il  decreto del 17  dicembre 1998, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 303  del  30 dicembre  1998, con  il  quale sono  stati
sospesi, a  decorrere dal  1 gennaio  e fino al  31 dicembre  1999, i
termini  per  la presentazione  delle  richieste  di agevolazioni  in
questione, che pertanto potevano  essere ripresentate a decorrere dal
1 aprile 1999;
  Visto il comma 4 dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  prevede   che  il  Ministro  dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato renda  la data dell'accertato esaurimento  dei fondi
con un  comunicato da pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale e  che da
tale data non possono essere  presentate dichiarazione per ottenere i
benefici in questione;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio  1993, n. 29, in materia di
pubblico impiego;
  Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80;
  Considerato che  e' stato accertato  che le domande  di concessione
delle agevolazioni in questione  finora pervenute esauriscono tutti i
fondi disponibili sull'esercizio 2000;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'accertato esaurimento  dei  fondi,  dalla data  di
pubblicazione  del  presente  decreto nella  Gazzetta  Ufficiale  non
possono essere presentate le richieste per la concessione del credito
di imposta alle  imprese del commercio e del turismo  di cui all'art.
11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
   Roma, 3 giugno 1999
                                       Il direttore generale: Sappino