CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di tre richieste di referendum popolare
(GU n.131 del 7-6-1999)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggi o 1970 n. 352, si
annuncia  che  la  Cancelleria  della Corte Suprema di Cassazione, in
data  5  giugno  1999  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quattordici  cittadini  italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata  la legge 3 giugno 1999 num. 15?,
recante  'Nuove  norme  in  materia  di  rimborso  delle  spese   per
consultazioni   elettorali   e   referendarie   e  abrogazione  delle
disposizioni
   concernenti la contribuzione volontaria  ai  movimenti  e  partiti
politici', limitatamente alle seguenti parti:
   -art. 1;
   -art. 2;
   -art. 3?"
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio  presso il Partito
Radicale, Via di Torre Argentina, 76, 00186 ROMA.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n.  352,
si  annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in
data  5  giugno  1999  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  ventisette  cittadini  italiani,  muniti dei
prescritti  certificati  elettorali,  di  voler  I   promuovere   una
richiesta   di  referendum  popolare,  previsto  dall'art.  75  della
Costituzione, sul seguente quesito:
    .
   Dichiarano, altresi', di eleggere  domicilio  presso  il  Comitato
Promotore, in Via del Seminario, 113 Roma
   Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data   5  giugno  1999  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  ano  della
dichiarazione  resa  da  ventisei  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare e, previsto dall'art. 75  della  Costituzione,
sul seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti
norme per  l'elezione  della  Carnera  dei  Deputati,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel
testo  risultante  dalle  modificazioni  ed  integrazioni   ad   esso
successivamente  apportate  in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n.  277,  e  dal  decreto  legislativo  20  dicembre  1993,  n.  534,
limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 2, limitatamente
alle  parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo
proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e  84,  si  effettua  in
sede  di  Ufficio  centrale  nazionale."; comma 4, limitatamente alle
parole:  "in  ragione  proporzionale  mediante  riporto   tra   liste
concorrenti", nonche' alla parola:", 83"; Articolo 4, comma 2, n. 1),
limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale" nonche' alle parole: ",", comma 1" e n. 2): "un voto per
la  scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale,   da  esprimere  su  una  diversa  scheda  recante  il
contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna  lista.  Il  numero
dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento   all'unita'   superiore.";   Articolo  14,  comma  1,
limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle  parole:  "o
le   liste   medesime   nelle   singole   circoscrizioni";  comma  2,
limitatamente  alle  parole:    "le  loro  liste   con";   comma   3,
limitatamente  alle  parole:  ", sia che si riferiscano a candidature
nei collegi uninominali che si riferiscano a  liste,";  Articolo  16,
comma  4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e
secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo
17,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "e  della   lista   dei
candidati"; Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali
si  collegano  a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi
aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione  di
collegamento  deve  essere accompagnata dall'accettazione scritta del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di  effettuare  il
deposito  della  lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli  eventuali  collegamenti  con
altre  liste.  Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono
essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e'  suddivisa
la  circoscrizione.  Nell'ipotesi  di collegamento con piu' liste, il
candidato, nella stessa  dichiarazione  di  collegamento,  indica  il
contrassegno  o  i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole:
", nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega  ai
fini  di  cui  all'articolo  77,  comma  1,  numero  2).  Qualora  il
contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio  uninominale
siano  gli  stessi  di  una  lista  o  di  piu'  liste presentate per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di
cui al presente articolo  e'  effettuato,  in  ogni  caso,  d'ufficio
dall'Ufficio  centrale  circoscrizionale, senza che si tenga conto di
dichiarazioni ed accettazioni difformi.  Le  istanze  di  depositanti
altra   lista   avverso   il   mancato  collegamento  d'ufficio  sono
presentate, entro le ventiquattro ore successive  alla  scadenza  dei
termini  per  la  presentazione  delle  liste,  all'Ufficio  centrale
nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";  Articolo
18-bis; Articolo 19; Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole:
"Le  liste  dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le
liste dei candidati o", alle parole:  "e della lista dei  candidati",
nonche' alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve
essere  allegata  la  dichiarazione  di  collegamento  e  la relativa
accettazione di cui all'articolo 18";  comma  3,  limitatamente  alle
parole:  ""l'iscrizione  nelle liste elettorali della circoscrizione,
e,  per  le  candidature  nei  collegi  uninominali,  ";   comma   5,
limitatamente  alle  parole:  "di  lista",  nonche'  alle parole: "Le
stesse  disposizioni  si  applicano  alle  candidature  nei   collegi
uninominali,"; comma 6, limitatamente alle parole: "piu' di una lista
di  candidati  ne'"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista
dei candidati o", nonche' alle parole: "la lista o", e comma  8:  "La
dichiarazione   di  presentazione  della  lista  dei  candidati  deve
contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di  due
supplenti,  autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo
25."; Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista
dei  candidati  presentata",  nonche'  alle  parole:  "  e a ciascuna
lista"; Articolo 22, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "e  delle
liste  dei  candidati";  n.  1),),  limitatamente  alle parole: "e le
liste"; n. 2), limitatamente alle parole:  "  e  le  liste";  n.  3),
limitatamente  alle  parole:  "e  le liste" e alle parole: "riduce al
limite  prescritto  le  liste  contenenti  un  numero  di   candidati
superiore   a   quello  stabilito  al  comma  2  dell'art.  1  8-bis,
cancellando -gli ultimi nomi;"; n. 4):  limitatamente alle parole: "e
cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente  alle  parole:  "e
cancella  dalle liste i nomi"; n. 6):  "cancella i nomi dei candidati
compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione;"; comma
2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e
delle  modificazioni  da  questo  apportate  alla  lista";  comma  3,
limitatamente  alle parole:  "e delle liste contestate o modificate";
Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";  comma
2,  limitatamente  alle  parole:  "di  liste  o" e alle parole: "e di
lista; Articolo 24, comma 1, n. 1),  limitatamente  alle  parole:  "e
delle  liste";  n.  2),  limitatamente  alle parole: "e delle liste",
nonche' alle parole:  "analogamente si procede per  la  stampa  delle
schede  e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n.
3), limitatamente alle parole: "di lista  e";  n.  4),  limitatamente
alle  parole:  "e  le  liste";  n. 5), limitatamente alle parole: " e
delle liste"; Articolo 25, comma 1, limitatamente alle  parole:  "  e
all'art.  20",  nonche'  alle  parole: "o della lista"; ultimo comma,
limitatamente alle parole: " e di lista",  alle  parole:  "  e  delle
liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonche' alle parole:
" e delle liste"; Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e
di   ogni   lista  di  candidati",  Articolo  30,  comma  1,  n.  4),
limitatamente alle parole:  " e tre copie del manifesto contenente le
liste dei candidati della circoscrizione",  e  n.  6),  limitatamente
alle  parole:  "e di lista"; Articolo 31, comma 1, limitatamente alle
parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali  e  per
la  circoscrizione",  alla  parola", C", alle parole: " e di tutte le
liste",  nonche'  alle  parole:  "nella  circoscrizione";  comma   2,
limitatamente alle parole::  per l'elezione dei candidati nei collegi
uninominali"  e alle parole:  "Le schede per l'attribuzione dei seggi
in ragione  proporzionale  riportano  accanto  ad  ogni  contrassegno
l'elenco  dei  candidati  della  rispettiva  lista, nell'ambito degli
stessi spazi."; Articolo 40, comma 3, limitatamente alle  parole:  "e
di  lista"; Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista";  comma
7,  limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le
liste dei candidati nonche'"; Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di
cui ai commi  precedenti  sono  compiute  prima  per  le  schede  per
l'elezione  dei  candidati  nei collegi uninominali e successivamente
per   le   schede   per   l'attribuzione   dei   seggi   in   ragione
proporzionale.";  Articolo  48,  comma  1, limitatamente alle parole:
"delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione"; Articolo  53,
comma  1, limitatamente alle parole: "di lista e"; Articolo 58, comma
1, limitatamente alle parole: "rispettive", nonche' alle parole: "per
l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
proporzionale";  comma  2, limitatamente alle parole: "per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale" nonche'  alle  parole:  "  e,
sulla  scheda  per  la  scelta  della  lista  un solo segno, comunque
apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed  il  cognome  e
nome   del  candidato  o  dei  candidati  corrispondenti  alla  lista
prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e
quinto si applicano sia per le schede per  l'elezione  del  candidato
nel  collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista
ai fini  dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale.";
Articolo  59,  limitatamente  alle  parole: "Una scheda valida per la
scelta della lista rappresenta un voto  di  lista."  e  alle  parole:
"per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; Articolo 67,
comma  1,  n.  2),  limitatamente  alle  parole:  "e  delle liste dei
candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive"; Articolo
6X, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato
nel collegio  uninominale";  comma  3:  "Compiute  le  operazioni  di
scrutinio  delle  schede  per  l'elezione  dei  candidati nei collegi
uninominali, il presidente procede alle operazioni di  spoglio  delle
schede  per  l'attribuzione  dei  seggi in ragione proporzionale. Uno
scrutatore  designato  mediante  sorteggio   estrae   successivamente
ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei
seggi  in  ragione  proporzionale e la consegna al presidente. Questi
enuncia ad alta voce il contrassegno  della  lista  a  cui  e'  stato
attribuito  il  voto.  Passa  quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende nota dei  voti  di  ciascuna
lista.";  comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista. Un terzo scrutatore pone le schede,  i  cui  voti  sono  stati
spogliati,  nella  cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le
schede  non  utilizzate.  Quando  la  scheda  non   contiene   alcuna
espressione  di  voto,  sul  retro  della  scheda stessa viene subito
impresso il timbro  della  sezione.";  comma  7,  limitatamente  alle
parole:  "La  disposizione si applica sia con riferimento alle schede
scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale  sia
alle  schede  scrutinate  per  la  scelta  della lista stessa ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo  71,
comma  1,  n.  2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e ";
comma 2, limitatamente alle parole:   "o per  le  singole  liste  per
l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale"; Articolo 72,
comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere  tenute
opportunamente  distinte  le  schede per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale da quelle per la  scelta  della  lista  ai  fini
dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale";  comma 3,
limitatamente alle parole:  "e  di  lista";  Articolo  73,  comma  3,
limitatamente  alle  parole:  "e  di  lista";  Articolo  74, comma 1,
limitatamente alle parole: " e delle liste"; comma  2,  limitatamente
alle  parole:  "alle  liste  o;;; Articolo 75, comma 1, limitatamente
alle parole: " e delle liste"; Articolo 77, comma 1, limitatamente al
n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto,  per
ciascun  collegio  in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un
candidato collegato alla medesima lista, un numero  di  voti  pari  a
quello  conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di  voti,  aumentati  dell'unita'  e  comunque   non   inferiore   al
venticinque  per  cento  dei  voti  validamente espressi nel medesimo
collegio,  sempreche'  tale  cifra   non   risulti   superiore   alla
percentuale  ottenuta  dal  candidato  eletto;  qualora  il candidato
eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene
pro quota in misura proporzionale alla somma  dei  voti  ottenuti  da
ciascuna  delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
A tale fine l'ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il  totale
dei  voti  conseguiti  nelle singole sezioni del collegio da ciascuno
delle liste collegate per il totale dei voti da  detrarre,  ai  sensi
della  disposizione  del  secondo  periodo,  alle  liste collegate, e
divide il prodotto per il numero complessivo dei voti  conseguiti  da
tali  liste  nel  collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna
lista e' dato dalla parte intera dei quozienti cosi'  ottenuti;";  al
n.  4), limitatamente alle parole: " collegati ai sensi dell'articolo
18, comma 1, alla medesima lista", nonche' alle parole: "In  caso  di
collegamento  dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far
parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste  con  cui  e'
stato  dichiarato il collegamento" e al n. S): " comunica all'Ufficio
centrale nazionale,  a  mezzo  di  estratto  del  verbale,  la  cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui
all'articolo  83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della
circoscrizione  ed  il  totale  dei  voti   validi   ottenuti   nella
circoscrizione   da   ciascuna   lista.";   Articolo   79,  comma  5,
limitatamente alle parole: "e delle liste  dei  candidati";  comma  6
limitatamente  alle  parole: " e delle liste dei candidati"; Articolo
81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di  lista";  Articolo  83;
Articolo  84,  comma  1,  limitatamente  alle  parole: "Il presidente
dell'Ufficio   centrale   circoscrizionale,   ricevute    da    parte
dell'Ufficio  centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali  ciascuna
lista  ha  diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine
progressivo di presentazione. Se qualcuno  tra  essi  e'  gia'  stato
proclamato  eletto  ai  sensi  dell'articolo  77, comma 1, numero 1),
proclama eletti i candidati che seguono  nell'ordine  progressivo  di
presentazione.  Qualora  ad  una  lista spettino piu' posti di quanti
siano i  suoi  candidati,",  alle  parole:  "spettanti  alla  lista",
nonche' alle parole: ", che non risultino gia' proclamati eletti. Nel
caso  di  graduatorie  relative a piu' liste collegate con gli stessi
candidati nei collegi  uninominali,  si  procede  alla  proclamazione
degli  eletti  partendo  dalla  lista  con  la  cifra elettorale piu'
elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai  sensi
del  terzo  e  del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei
seggi   ad   una   lista,   il   presidente   dell'Ufficio   centrale
circoscrizionale  ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale
affinche' si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1,  numero  4),
ultimo  periodo.";  Articolo  85; Articolo 86, comma 4, limitatamente
alle parole: "nella lista", nonche' alle parole: "di lista"; comma 5:
"Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati, si
procede con le modalita' di cui  all'articolo  84,  comma  1,  terzo,
quarto e quinto periodo."?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio presso il Comitato
Promotore, in Via Belsiana, 10 Roma