COMUNE DI BUCCHIANICO

COMUNICATO

Estratto   della   deliberazione   in   materia   di   determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.139 del 16-6-1999)

  Il comune di  BUCCHIANICO (provincia di Chieti) ha  adottato, il 26
marzo 1999,  la seguente  deliberazione in materia  di determinazione
delle  aliquote dell'imposta  comunale sugli  immobili (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
   (Omissis).
  I. Di stabilire le seguenti  norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
Imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1
gennaio 1999:
  aliquota  da applicare  per  i  soggetti passivi  e  per tutti  gli
immobili: 4,5 per mille;
  aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi
volti:
  a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3 per
mille;
  b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico
localizzati nel centro storico: 3 per mille;
  c)   alla  realizzazione   di  autorimesse   o  posti   auto  anche
pertinenziali: 3 per mille;
  d) all'utilizzo di sottotetti: 3 per mille;
  da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi per  la durata di  tre anni dall'inizio dei  lavori, cosi'
come previsto dall'art. 1, comma 5,  della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
  aliquota ridotta, pari  al 4 per mille da applicare  per le aree da
non considerare fabbricabili  ai sensi dell'art. 2,  comma 1, lettera
b) del D.Lgs. n. 504/1992, alle seguenti condizioni:
  1) in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58
del D.Lgs.  n. 446/1997, il soggetto/passivo  dell'I.C.I. deve essere
coltivatore  diretto o  imprenditore  agricolo  a titolo  principale,
iscritto negli appositi elenchi  comunali previsti dall'art. 11 della
legge  9  gennaio  1963,  n.  9, con  obbligo  di  assicurazioni  per
invalidita', vecchiaia e malattia;
  2)  la  quantita'  e  qualita' di  lavoro  effettivamente  dedicate
all'attivita' agricola  da parte del soggetto  passivo dell'imposta e
del  proprio  nucleo familiare,  se  costituito,  deve comportare  un
reddito superiore al  70 per cento del reddito  lordo totale prodotto
nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette.
  L'agevolazione  suddetta deve  essere  richiesta entro  il mese  di
giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con
valore  di  autocertificazione  per quanto  dichiarato,  su  apposito
modulo predisposto dal comune.
  L'agevolazione  suddetta decade  con  il cessare  di una  qualsiasi
delle condizioni sopra richiamate.
  II. Per la determinazione della base imponibile si ritiene conto di
quanto  stabilito dall'art.  5  del decreto  legislativo 30  dicembre
1992, n.  504, e successive modificazioni,  compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
  III.  L'imposta e'  ridotta del  cinquanta  per cento  (50%) per  i
fabbricatidichiarati  inagibili   od  inabitabili  e  di   fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata la sussistenza di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con perizia  a carico  del proprietario,  che allega  idonea
documentazione alla dichiarazione. In  alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio  1968, n. 15,  autenticata, nella quale deve  dichiarare la
data  d'inizio delle  condizioni che  rendono inabitabile  e comunque
inutilizzabile   l'imponibile.  Il   contribuente  ha   l'obbligo  di
comunicare al  comune, con raccomandata  a.r. la data  di ultimazione
dei lavori  di ricostruzione  o restauro  ovvero, se  antecedente, la
data dalla  quale l'immobile e'  comunque utilizzato. Il  comune puo'
effettuare accertamenti  d'ufficio per  verificare la  veridicita' di
quanto dichiarato dal contribuente.
  IV.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale del  soggetto  passivo sono  detratte, fino  a
concorrenza  del  suo ammontare,  L.  200.000  rapportare al  periodo
dell'anno durante il quale si  protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e' adibita  ad  abitazione principale  da piu'  soggetti
passivi, la  detrazione spetta  a ciascuno di  essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per  abitazione  principale  si   intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che  la possiede a  titolo di proprieta',  usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni  di cui  al presente Capo  si applicano  anche alle
unita'   immobiliari  appartenenti   alle   cooperative  edilizie   a
proprieta'  indivisa  adibita  ad   abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli   alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
  V.  Oltre  quelle  previste  dalle leggi  si  considerano  altresi'
abitazioni principali:
  a) le pertinenze dell'abitazione  principale (box, garage, cantina,
soffitta,  ecc.) purche'  ubicate nello  stesso edificio  o complesso
immobiliare  nel quale  e'  sita  l'abitazione principale,  ancorche'
distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o
titolare  di diritto  reale di  godimento, anche  se in  quota parte,
dell'abitazione  nella quale  attualmente dimora  sia proprietario  o
titolare  di diritto  reale di  godimento, anche  se in  quota parte,
della  pertinenza e  che  questa sia  durevolmente ed  esclusivamente
asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione
della   detrazione  si   concretizza  nella   facolta'  di   detrarre
dall'imposta  dovuta per  la pertinenza  la parte  dell'importo della
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione  principale.  La   determinazione  del  valore  delle
pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;
  b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
3  grado o  affini  entro il  2  grado e  da  questi utilizzata  come
abitazione  principale purche'  la concessione  venga dimostrata  dal
proprietario;
  c)  l'unita' immobiliare  posseduta  a titolo  di  proprieta' o  di
usufrutto  da anziani  o disabili  che acquisiscono  la residenza  in
istituti di ricovero  o sanitari a seguito di  ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
  VIII. Di  dare atto, ai  sensi del  secondo comma dell'art.  58 del
decreto  legislativo 15  dicembre  1997, n.  446, per  l'applicazione
dell'art.  9  del  D.Lgs.  n. 504/1992  relativo  alle  modalita'  di
applicazione  dell'imposta   ai  terreni  agricoli,   si  considerano
coltivatori diretti  od imprenditori agricoli a  titolo principale le
persone  fisiche  iscritte negli  appositi  elenchi  comunali di  cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo,  la cancellazione  dai  predetti elenchi  ha effetto  a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.