COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO

COMUNICATO

  Estratto   della  deliberazione   in   materia  di   determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.141 del 18-6-1999)

  Il  comune di  CALICE AL  CORNOVIGLIO (provincia  di La  Spezia) ha
adottato,  il  15  marzo  1999  ed il  27  marzo  1999,  le  seguenti
deliberazioni   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
   (Omissis).
  1. Di  determinare per l'anno  1999, ai fini  della predisposizione
del bilancio  del medesimo  esercizio, la  tariffa relativa  a I.C.I.
nella  misura  del  6,75  per mille,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  2. Di  determinare altresi'  per l'anno  1999 una  aliquota ridotta
nella  misura del  6,25 per  mille per  le persone  fisiche, soggetti
passivi e  dei soci  di cooperative  edilizie a  proprieta' indivisa,
residenti nel  comune, per l'unita' immobiliare  direttamente adibita
ad abitazione principale;
   (Omissis).
  1. Di  aumentare, per l'anno 1999,  ai sensi dell'art. 8,  comma 3,
decreto legislativo  n. 504/1992, come modificato  dall'art. 8, comma
3, decreto legislativo  n. 504/1992, la detrazione di cui  al comma 2
del citato art.  8, portandola a L. 300.000 nei  casi in cui l'unita'
immobiliare  direttamente   adibita  ad  abitazione   principale  sia
occupata da soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito,
nell'anno  precedente, redditi  annui non  superiori a  L. 10.000.000
purche' provenienti  esclusivamente da  pensioni I.N.P.S.  o gestioni
sostitutive  dell'assicurazione  generale obbligatoria,  da  pensioni
d'invalidita'  civile, da  assegno  di accompagnamento  d'invalidita'
civile, da pensioni di guerra, da rendita INAIL;
  2.  Di  stabilire   come  segue  i  criteri  e   le  modalita'  per
l'applicazione della detrazione maggiorata di cui al punto 1;
  A - I redditi sopra tassativamente elencati sono computati anche se
esenti da imposizioni fiscali.
  B  -  L'esistenza  di  fonti reddituali  diverse  da  quelle  sopra
tassativamente  elencate   (proventi  punto  1  e   reddito  immobile
abitazione principale)  escluse l'applicabilita' della  detrazione di
L. 300.000.
  C - Per nucleo familiare si  intende il nucleo di persone residenti
nel medesimo appartamento, indipendentemente  da vincoli di parentela
o di affinita'.
  Per  reddito  lordo si  intende  il  reddito  al  lordo di  ogni  o
qualsiasi ritenuta sia fiscale che previdenziale.
  D - L'applicabilita' della detrazione di L. 300.000 e' condizionata
alla presentazione da parte  del contribuente interessato di apposita
richiesta  scritta, da  presentare  presso  l'Ufficio tributi  almeno
trenta giorni liberi prima della prima scadenza annuale di pagamento,
corredata da  una dichiarazione  sostitutiva dell'atto  di notorieta'
alla  quale si  applicano le  disposizioni di  cui all'art.  26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15,  in cui si dichiari il reddito familiare
percepito l'anno precedente.
  E -  Le dichiarazioni  di cui  sopra non  impediscono al  comune di
compiere eventuali accertamenti.
  F  - L'applicazione  della detrazione  maggiorata sara'  concessa o
negata con determinazione del responsabile dell'Ufficio tributi.
  G  -  L'ufficio,  qualora accerti  l'insussistenza  dei  requisiti,
procedera' all'accertamento  dell'imposta ed alla  applicazione delle
sanzioni ed interessi nei modi di legge.
   (Omissis).