COMUNE DI ORIO AL SERIO

COMUNICATO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.145 del 23-6-1999)

  Il comune di  ORIO AL SERIO (provincia di Bergamo)  ha adottato, il
12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote dell'imposta  comunale sugli  immobili (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
   (Omissis).
  Di  stabilire le  seguenti norme  per l'applicazione  dell'I.C.I. -
Imposta comunale sugli immobili, in  questo comune, con effetto dal 1
gennaio 1999:
   1) aliquota ridotta, da applicare:
  per le  persone fisiche soggetti  passivi ed i soci  di cooperative
edilizie a  proprieta' indivisa,  residenti nel comune,  per l'unita'
immobiliare  direttamente adibita  ad  abitazione  principale: 4  per
mille;
  per le  unita' immobiliari  locate con  contratto registrato  ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille;
  2) aliquota da  applicare per le persone  fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale e  locate  ad  un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 4 per mille;
  3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 4 per mille;
  4)  aliquota da  applicare  ai soggetti  passivi  per gli  immobili
diversi dalle  abitazioni, dagli stessi  posseduti nel comune:  4 per
mille.
  II. Per la  determinazione della base imponibile si  tiene conto di
quanto  stabilito dall'art.  5  del decreto  legislativo 30  dicembre
1992, n.  504, e successive modificazioni,  compreso quanto stabilito
dai  commi 48,  51  e 52,  lettera  a), dell'art.  3  della legge  23
dicembre 1996, n. 662;
  III. L'imposta e' ridotta del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente al  periodo dell'anno durante il  quale viene accertata
la sussistenza  di tali  condizioni dall'ufficio tecnico  del Comune,
con   perizia  a   carico   del  proprietario,   che  allega   idonea
documentazione alla dichiarazione. In  alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio  1968, n. 15,  autenticata, nella quale deve  dichiarare la
data  d'inizio delle  condizioni che  rendono inabitabile  e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se  antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'   comunque  utilizzato.  Il  comune   puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
   (Omissis).
  V.  Dall'imposta   dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita  ad
abitazione  principale del  soggetto  passivo sono  detratte, fino  a
concorrenza  del  suo ammontare,  L.  200.000  rapportate al  periodo
dell'anno durante il quale si  protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e' adibita  ad  abitazione principale  da piu'  soggetti
passivi, la  detrazione spetta  a ciascuno di  essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  VII.   Viene  considerata   direttamente   adibita  ad   abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da anziani  e disabili  che acquisiscono  la residenza  in
istituti di ricovero  o sanitari a seguito di  ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
  X. di  dare atto che, ai  sensi del secondo comma  dell'art. 58 del
decreto  legislativo 15  dicembre  1997, n.  446, per  l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori diretti  od imprenditori  agricoli a  titolo
principale  le  persone  fisiche   iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di cui  all'art.  11  della legge  n.  9/1963, soggette  al
corrispondente  obbligo assicurativo;  la cancellazione  dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
   (Omissis).