Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)(GU n.147 del 25-6-1999)
Il comune di CASTELLETTO DI BRANDUZZO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per le seguenti unita' immobiliari: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. In caso di contitolarita' nella proprieta' dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 5 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; unita' abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza del 15 giugno 1999, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residenti anagraficamente nel comune; abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato; aree fabbricabili; terreni agricoli; 2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, per: altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai punti 3, 4 e 5; 3. di determinare l'aliquota I.C.I. agevolata al 4 per mille per i fabbricati ex rurali accatastati in cat. D/10; 4. di determinare, ai sensi dell'art 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998. Il soggetto passivo d'imposta dovra' allegare alla dichiarazione I.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l'iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino; 5. di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta o usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ovvero da cittadini temporaneamente residenti all'estero; 6. di confermare per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, fatti salvi i casi di cui al successivo punto 7; 7. di elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) essere residenti nel comune di Castelletto di Branduzzo; b) essere proprietari, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage, cantina ed area pertinenziale; c) non possedere alcuna altra proprieta' immobiliare nell'ambito del territorio italiano; d) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9; e) essere pensionato o non in condizione lavorativa; f) aver compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1 gennaio 1999; g) avere percepito, nell'anno 1998, un reddito imponibile ai fini IRPEF, riferito all'intero nucleo familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a L. 26.500.000, escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze. Le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) devono essere possedute da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1 gennaio 1999. Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda, entro il 15 giugno, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 1998 da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza puo' essere resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i redditi percepiti. (Omissis).