COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO

COMUNICATO

Estratto   della   deliberazione   in   materia   di   determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.147 del 25-6-1999)

  Il  comune di  CASTELLETTO  DI BRANDUZZO  (provincia  di Pavia)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta  comunale sugli  immobili (I.C.I.),  per l'anno
1999:
   (Omissis).
  1.  di determinare  ai  sensi  dell'art. 6,  comma  2, del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992, n.  504, l'aliquota  I.C.I. al  5 per
mille per le seguenti unita' immobiliari:
  unita' immobiliari  adibite ad  abitazione principale  del soggetto
passivo  d'imposta e  da soci  di cooperative  edilizie a  proprieta'
indivisa. In  caso di contitolarita' nella  proprieta' dell'immobile,
il  contitolare per  il quale  lo stesso  non costituisce  abitazione
principale  sconta l'imposta  con l'aliquota  del 5  per mille  senza
l'applicazione  della detrazione  di  cui all'art.  8,  comma 2,  del
decreto legislativo n. 504/1992;
  unita'   abitative  date   in  comodato,   come  da   dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da  parte del soggetto passivo d'imposta,
da presentare entro  la scadenza del 15 giugno 1999,  ad ascendenti e
discendenti  di  primo  grado  in linea  retta,  ovvero  al  coniuge,
residenti anagraficamente nel comune;
  abitazioni affittate con contratto  registrato a soggetti residenti
nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo
d'imposta  di  una  dichiarazione  sostitutiva di  atto  notorio  con
allegata copia del contratto registrato;
   aree fabbricabili;
   terreni agricoli;
2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, per:
  altri fabbricati  con esclusione di  quelli elencati di  seguito ai
punti 3, 4 e 5;
  3. di determinare l'aliquota I.C.I. agevolata  al 4 per mille per i
fabbricati ex rurali accatastati in cat. D/10;
  4.  di determinare,  ai  sensi  dell'art 8,  comma  1, del  decreto
legislativo n. 504/1992,  l'aliquota al 4 per mille  per i fabbricati
realizzati per la  vendita e non venduti dalle imprese  che hanno per
oggetto  esclusivo o  prevalente  la costruzione  e l'alienazione  di
immobili, limitatamente a  quelli ultimati nel periodo  dal 1 gennaio
1997  al  31 dicembre  1998.  Il  soggetto passivo  d'imposta  dovra'
allegare alla  dichiarazione I.C.I. una dichiarazione  sostitutiva di
atto  notorio dalla  quale risulti  la data  di ultimazione  lavori e
l'iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino;
  5. di  considerare ai sensi dell'art.  3, comma 56, della  legge 23
dicembre  1996,   n.  662,   abitazione  principale   anche  l'unita'
immobiliare  posseduta a  titolo  di proprieta  o  usufrutto o  altro
diritto reale da anziani o  disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari,  a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che la  stessa non  risulti locata,  ovvero da  cittadini
temporaneamente residenti all'estero;
  6.  di confermare  per l'anno  1999,  in L.  200.000 la  detrazione
d'imposta per l'abitazione  principale, fatti salvi i casi  di cui al
successivo punto 7;
  7.  di  elevare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  504/1992,  cosi'  come modificato  dall'art.  3  del
decreto-legge 11 marzo  1997, n. 50, convertito nella  legge 9 maggio
1997, n.  122, da  L. 200.000  a L.  300.000 la  detrazione d'imposta
relativa all'unita'  immobiliare adibita  ad abitazione  principale a
favore  dei   contribuenti  in  condizioni  di   particolare  disagio
economico e sociale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
  a) essere residenti nel comune di Castelletto di Branduzzo;
  b) essere  proprietari, ovvero  titolari del diritto  di usufrutto,
uso  od   abitazione  di  un'unica  unita'   immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  eventualmente   comprensiva  di  posto  auto,
garage, cantina ed area pertinenziale;
  c) non  possedere alcuna  altra proprieta'  immobiliare nell'ambito
del territorio italiano;
  d)  tale abitazione  non deve  essere classificata  nelle categorie
catastali A/1 - A/8 - A/9;
    e) essere pensionato o non in condizione lavorativa;
  f)  aver compiuto  il sessantesimo  anno di  eta' alla  data del  1
gennaio 1999;
  g) avere percepito,  nell'anno 1998, un reddito  imponibile ai fini
IRPEF, riferito all'intero nucleo familiare, intendendosi per tale lo
stato  di  famiglia  anagrafico,  di   importo  non  superiore  a  L.
26.500.000, escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e
sue pertinenze.
  Le  condizioni di  cui  alle  lettere b),  c)  e  d) devono  essere
possedute da  parte di  tutti i componenti  il nucleo  familiare alla
data del 1 gennaio 1999.
  Per  avere diritto  a  tale detrazione  i contribuenti  interessati
dovranno inoltrare  apposita domanda,  entro il 15  giugno, allegando
fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 1998 da
tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza puo' essere resa
una  dichiarazione sostitutiva  di  atto di  notorieta' attestante  i
redditi percepiti.
   (Omissis).