Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)(GU n.147 del 25-6-1999)
Il comune di LURAGO MARINONE (provincia di Como) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille; II. di fissare la detrazione per l'imposta I.C.I., per l'abitazione principale in L. 200.000 e in L. 300.000 a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1 a) reddito complessivo lordo di importo non superiore a L. 20.000.000 annui. L'ammontare del reddito va riferito al 1998 ed all'intero nucleo familiare e deve essere costituito unicamente da redditi derivanti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo. L'unita' immobiliare abitata dei nuclei di cui al punto 1 a) deve essere l'unica di proprieta' a1 1 gennaio 1999, nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcun'altra unita' immobiliare, esclusi il garage di pertinenza dell'abitazione e i redditi di terreni non edificabili; III. di fissare, altresi', la detrazione in L. 350.000 a favore di anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; L'unita' immobiliare per i soggetti di cui al punto III deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprieta' o di usufrutto e non deve essere locata. I soggetti interessati di cui al punto II per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione, contenente: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1998; il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto 1a). I soggetti interessati di cui al punto III o loro delegati, per avere diritto alla maggiore detrazione di cui sopra, devono presentare: documentazione o autocertificazione comprovante l'indicazione della nuova residenza acquisita presso istituti di ricovero o sanitari in ricovero permanente negli stessi; dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, relativa alla non locazione dell'immobile posseduto a titolo di proprieta' od usufrutto, per il quale si richiede la maggiore detrazione. Gli interessati alle agevolazioni, dovranno inviare la richiesta - autocertificazione corredata dalla prevista documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 1999 all'ufficio tributi del comune, via Castello, 2, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999 gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorita' giudiziaria competente; IV. di escludere la detrazione per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie: A/1 - Abitazioni di tipo signorile; A/97 - Abitazioni in villini; A/8 - Abitazioni in ville; A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; V. di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti; 1) che detta aliquota agevolata sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori; 2) i soggetti interessati, per avere diritto a tale agevolazione, dovranno presentare la concessione edilizia in forza della quale tali interventi saranno realizzati nonche' la denuncia di inizio lavori. (Omissis).