COMUNE DI LURAGO MARINONE

COMUNICATO

Estratto   della   deliberazione   in   materia   di   determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.147 del 25-6-1999)

  Il comune di LURAGO MARINONE (provincia  di Como) ha adottato, il 6
marzo 1999,  la seguente  deliberazione in materia  di determinazione
delle  aliquote dell'imposta  comunale sugli  immobili (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
   (Omissis).
  I. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del
5 per mille;
  II. di fissare la detrazione per l'imposta I.C.I., per l'abitazione
principale in  L. 200.000 e in  L. 300.000 a favore  dei soggetti che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
  1  a) reddito  complessivo  lordo  di importo  non  superiore a  L.
20.000.000  annui. L'ammontare  del reddito  va riferito  al 1998  ed
all'intero nucleo  familiare e  deve essere costituito  unicamente da
redditi  derivanti da  pensione,  da lavoro  dipendente  e da  lavoro
autonomo.
  L'unita' immobiliare abitata  dei nuclei di cui al punto  1 a) deve
essere l'unica di proprieta' a1 1 gennaio 1999, nel caso in cui detta
unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i
componenti  il nucleo  familiare non  devono possedere  in proprieta'
alcun'altra  unita'  immobiliare,  esclusi il  garage  di  pertinenza
dell'abitazione e i redditi di terreni non edificabili;
  III. di fissare, altresi', la detrazione  in L. 350.000 a favore di
anziani o disabili che abbiano  acquisito la residenza in istituto di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  L'unita' immobiliare per i soggetti di cui al punto III deve essere
posseduta dagli  stessi a titolo di  proprieta' o di usufrutto  e non
deve essere locata.
  I  soggetti  interessati di  cui  al  punto  II per  avere  diritto
all'agevolazione di cui sopra,  devono presentare apposita richiesta,
nella forma dell'autocertificazione, contenente:
  nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
    l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1998;
  il possesso  degli altri requisiti  richiesti di cui  al precedente
punto 1a).
  I soggetti  interessati di cui  al punto  III o loro  delegati, per
avere  diritto   alla  maggiore  detrazione  di   cui  sopra,  devono
presentare:
  documentazione o autocertificazione comprovante l'indicazione della
nuova residenza acquisita  presso istituti di ricovero  o sanitari in
ricovero permanente negli stessi;
  dichiarazione  nella forma  dell'autocertificazione, relativa  alla
non  locazione  dell'immobile posseduto  a  titolo  di proprieta'  od
usufrutto, per il quale si richiede la maggiore detrazione.
  Gli interessati alle agevolazioni,  dovranno inviare la richiesta -
autocertificazione corredata dalla prevista documentazione, a pena di
decadenza,  entro e  non oltre  il  mese di  maggio 1999  all'ufficio
tributi del comune, via Castello, 2, mediante raccomandata con avviso
di  ricevimento o  presentata direttamente  al predetto  ufficio. Nel
caso  di invio  a mezzo  posta si  considera tempestiva  la richiesta
spedita entro il predetto termine.
  I  contribuenti che  hanno inviato  la richiesta  entro i  termini,
potranno al momento  del pagamento delle rate I.C.I.  1999 gia' tener
conto della maggiore detrazione richiesta.
  L'amministrazione si riserva  comunque di richiedere documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato.  Nel caso di dichiarazione
infedele,  verranno  applicate  le   sanzioni  previste  dal  decreto
legislativo  n.   504/1992  oltre  alla   segnalazione  all'autorita'
giudiziaria competente;
  IV.  di  escludere  la  detrazione  per i  gruppi  e  le  categorie
catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie:
  A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
  A/97 - Abitazioni in villini;
  A/8 - Abitazioni in ville;
  A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
  V. di  prevedere, ai  sensi dell'art.  1, comma  5, della  legge 27
dicembre 1997,  n. 449, l'aliquota  agevolata nella misura del  3 per
mille  a  favore di  proprietari  che  eseguano interventi  volti  al
recupero di  unita' immobiliari inagibili o  inabitabili o interventi
finalizzati  al  recupero  di   immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati nel  centro  storico,  ovvero volti  alla
realizzazione di autorimesse o  posti auto anche pertinenziali oppure
l'utilizzo di sottotetti;
  1) che detta aliquota  agevolata sara' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni
tre dall'inizio dei lavori;
  2) i soggetti  interessati, per avere diritto  a tale agevolazione,
dovranno presentare la concessione edilizia in forza della quale tali
interventi saranno realizzati nonche' la denuncia di inizio lavori.
   (Omissis).