Integrazione all'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario.(GU n.147 del 25-6-1999)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501; Relatore il prof. Santaniello; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali; Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima legge, che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di enti pubblici economici, "soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate"; Visto l'art. 41, comma 5, della stessa legge, come modificato da ultimo dall'art. 1, del decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, in base al quale i trattamenti dei dati di cui al citato art. 24 potevano essere proseguiti sino all'8 maggio 1999 anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante; Vista l'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati e di enti pubblici economici rilasciata il 10 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 1999; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale stabilisce che "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' stabiliti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB"; Visto l'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 468, che individua quali requisiti di onorabilita' dei soggetti che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), nelle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e nelle societa' di gestione del risparmio (SGR), l'assenza di alcune situazioni alle quali possono riferirsi i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale; Considerato che le citate previsioni normative e regolamentari comportano un trattamento di dati a carattere giudiziario non previsto espressamente dall'autorizzazione generale emanata dal Garante ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123; Considerato che il Garante, con la citata autorizzazione del 10 maggio 1999 (capo VI, paragrafo 5), si e' riservato di adottare altri provvedimenti autorizzatori rispetto a trattamenti non specificamente considerati nella medesima autorizzazione; Ritenuto di dover autorizzare sia le societa' di intermediazione mobiliare - SIM, sia gli altri soggetti sopra indicati (societa' di investimento a capitale variabile - SICAV e societa' di gestione del risparmio - SGR) all'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilita' nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive, alle medesime condizioni previste nella citata autorizzazione generale per le imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria e creditizia o assicurativa; Considerata, altresi', l'opportunita' di permettere alle societa' che intendono esercitare l'attivita' bancaria, creditizia o assicurativa di trattare i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui al citato art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 anche prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle medesime attivita', alle stesse condizioni previste dal capi IV, paragrafo 1, lettera a), della citata autorizzazione generale del 10 maggio 1999, e cio' al fine di consentire alle societa' stesse di poter effettuare gli adempimenti necessari per ottenere la prescritta autorizzazione (articoli 14 e 25, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, art. 1, decreto ministeriale 18 maggio 1998, n. 144); Tutto cio' premesso il Garante delibera di integrare l'autorizzazione generale del 10 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1999, con effetto dall'8 maggio 1999, nel seguente modo: 1) nel capo IV, paragrafo 1, lettera a), dopo la parola "autorizzate" sono inserite le parole "o che intendono essere autorizzate"; 2) dopo la lettera b) del medesimo capo IV, paragrafo 1, e' aggiunta la seguente: " c) alle societa' di intermediazione mobiliare, alle societa' di investimento a capitale variabile e alle societa' di gestione del risparmio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilita' in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 468, e di eventuali altre norme di legge o di regolamento". Roma, 3 giugno 1999 Il presidente: Rodota' Il segretario generale: Buttarelli Il relatore: Santaniello