MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 1999 

  Rideterminazione del  residuo carico tributario dovuto  dalla ditta
Fornaro Renato, in Vercelli.
(GU n.153 del 2-7-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1998,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera  0a) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art.  3 del decreto legislativo  n. 80, del 31  marzo 1998,
che ha sostituito  l'art. 3 del decreto legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza  prodotta in data 3  febbraio 1998 con la  quale la
ditta Fornaro Renato, con sede in Vercelli, ha chiesto l'applicazione
dei benefici  previsti dall'art.  19, quarto  comma, del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,  n.  602,  per  il
pagamento  del   carico  di   imposte  dirette   dovuto  in   base  a
dichiarazione  afferente l'anno  1991,  iscritto nei  ruoli posti  in
riscossione alla scadenza di novembre 1997, per il residuo importo di
L.   227.823.050,  adducendo   di  trovarsi,   allo  stato   attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   della
avanzata richiesta;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  il
Piemonte,  tenuto  anche  conto  dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione  del richiesto  beneficio,  in  quanto nella  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata ditta;
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E' accolta  l'istanza prodotta dalla ditta  Fornaro Renato tendente
ad  ottenere i  benefici  previsti dall'art.  19,  quarto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Il residuo  carico tributario  dovuto dal contribuente,  al momento
pari  a  L.  227.823.050,  deve essere  rideterminato  dalla  sezione
staccata  di  Vercelli  calcolando  sul  solo  debito  d'imposta  gli
interessi  sostitutivi nella  misura del  9% annuo,  a decorrere  dal
giorno  successivo  al termine  fissato  per  la presentazione  della
dichiarazione  annuale e  fino alla  data di  scadenza della  prima o
unica rata del ruolo; le  sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli
eventuali oneri  accessori ove  questi rappresentino una  quota delle
sanzioni  stesse,  rimangono  sospese   fino  all'esatto  e  puntuale
adempimento  di quanto  disposto  con il  presente  decreto, per  poi
formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il debito  d'imposta maggiorato degli interessi  sostitutivi del 9%
annuo,  insieme agli  interessi  per ritardata  iscrizione al  ruolo,
costituisce il  debito complessivo del contribuente,  da ripartire in
dodici  rate  a   decorrere  dalla  scadenza  di   giugno  1999;  nel
provvedimento di esecuzione vanno altresi' calcolati gli interessi di
prolungata  rateazione,  ai  sensi   dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602. La  citata
sezione staccata  provvedera', altresi',  a tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
presenza di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte di
credito  eventualmente non  tutelato  dagli atti  esecutivi posti  in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata  e  prestata  nel  termine  dalla  stessa  fissato.  In  via
cautelare, il  concessionario manterra'  in vita,  ancorche' sospesi,
gli eventuali atti esecutivi posti  in essere sui beni strumentali ed
immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate per il Piemonte, ove vengano a cessare i presupposti in
base  ai  quali  e'  stata  concessa,  ovvero  sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata dalla  societa', con il  ricalcolo degli interessi di  cui al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata  qualche acconto  sulle sanzioni  dovute, per  effetto della
decadenza  ovvero della  revoca,  mentre la  quotaparte garantita  da
polizza fidejussoria verra' incamerata  dall'erario quale acconto del
complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1999
                                        Il direttore generale: Romano