MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 24 maggio 1999 

  Modificazione   della    direttiva   14   maggio    1998   recante:
"Regolamentazione del soccorso stradale  in autostrada per veicoli in
avaria o incidentati". (Direttiva n. 4956/26/gab)().
(GU n.153 del 2-7-1999)

                                   Alla Direzione generale dell'Anas
                                   Alle  societa'  concessionarie  di
                                  autostrade e trafori
                                   All'Aiscat
  La presente  direttiva ha  per destinatari  gli Enti  proprietari e
concessionari  di   autostrade  (di  seguito  denominati   Enti)  per
l'attivita' di soccorso stradale sulla  rete di propria competenza al
fine  di  garantire  la  sicurezza  degli  utenti  e  di  uniformare,
attraverso criteri e standard di riferimento, il servizio di soccorso
sull'intera rete autostradale nazionale.
  Occorre  preliminarmente richiamare  le disposizioni  contenute nel
codice della strada (decreto  legislativo n 285/1992, come modificato
dal  decreto  legislativo n.  360/1993)  che  nell'art. 2,  comma  3,
lettera  A),   individua  la  presenza  di   "Sistemi  di  assistenza
all'utente lungo  l'intero tracciato" come una  delle caratteristiche
fondamentali che distinguono le autostrade dalle altre strade.
  Inoltre l'art. 175,  comma 7, lettera A), impone  il divieto "sulle
carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di
parcheggio  e in  ogni  altra pertinenza  autostradale" di  "trainare
veicoli  che  non  siano  rimorchi".   Al  riguardo  l'art.  374  del
regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della
Repubblica n. 495/1992, come modificato con il decreto del Presidente
della  Repubblica n.  610/1996) precisa  che l'attivita'  di soccorso
stradale  e di  rimozione sulle  autostrade puo'  essere affidata  in
concessione   dall'Ente   proprietario   della  strada   a   soggetti
autorizzati.
  La normativa si riferisce  esclusivamente all'attivita' di soccorso
stradale sulle autostrade e sulle  loro pertinenze (aree di servizio,
rampe, svincoli,  ecc.) e non  sulla viabilita' ordinaria,  in quanto
sulle  autostrade le  velocita'  consentite sono  superiori a  quelle
previste  per la  viabilita'  ordinaria. Sia  lo stazionamento  sulla
carreggiata di un veicolo fermo (per avaria o per incidenti)
  (*) La  presente direttiva sostituisce la  direttiva n. 4956/26/gab
in data 14  maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale - serie
generale - n. 128 del 4 giugno 1998, recante "la regolamentazione del
soccorso  stradale   in  autostrada  per   i  veicoli  in   avaria  o
incidentati", a seguito della  decisione del tribunale amministrativo
regionale per il  Lazio - Sezione III  - n. 290 del  9 febbraio 1999,
che ha disposto l'eliminazione del  paragrafo 5, terzo capoverso, che
imponeva l'obbligatoria permanenza dei centri interni esistenti e del
paragrafo 6,  ultimo capoverso, che regolava  l'incidenza degli oneri
finanziari   conseguenti  l'attivita'   di  adeguamento   della  rete
autostradale.
  che la  rimozione del  veicolo stesso sono  estremamente pericolosi
anche perche'  sulle autostrade gli  accessi di ingresso e  di uscita
dal  tracciato sono  molto meno  frequenti che  non sulla  viabilita'
ordinaria.  Inoltre, sulle  autostrade e'  necessario rimuovere  "nel
piu' breve tempo  possibile" il veicolo fermo  (per qualsiasi motivo)
in quanto causa  di estremo pericolo per la  circolazione degli altri
veicoli  oltreche'  degli  occupanti  il  veicolo  in  avaria.  Sulle
autostrade e'  inoltre vietata  la circolazione  dei pedoni  (v. art.
175, comma 6).
  1. Rientra nei  compiti degli Enti garantire su  tutto il tracciato
autostradale di competenza l'organizzazione del sistema di assistenza
e sicurezza ed il suo mantenimento in perfetta efficienza.
  Dalle valutazioni che scaturiscono  dall'esame dei dati concernenti
gli  interventi effettuati  nel corso  del 1997,  si evince  che tale
sistema di assistenza e  sicurezza deve svolgersi attraverso appositi
sistemi di chiamata di  soccorso (c.d. colonnine SOS), opportunamente
collegati ad  una centrale  operativa dell'Ente, e  su un  adeguato e
tempestivo servizio di soccorso svolto  sia attraverso la presenza di
strutture e  mezzi permanentemente ed esclusivamente  dedicati che di
soggetti  particolarmente qualificati,  con idonea  organizzazione di
uomini professionalmente  preparati e  mezzi conformi  alla normativa
vigente, i quali effettuino l'intervento in condizioni di sicurezza e
la successiva rimozione.  Il servizio ovviamente va  garantito 24 ore
su 24 e per tutte le giornate dell'anno.
  La mancanza  di un "sistema  di assistenza", come  sopra descritto,
facendo   venir  meno   un   requisito   essenziale  previsto   nella
"definizione" di  autostrada (v.  art. 2  del decreto  del Presidente
della   Repubblica   n.   495/1992)    puo'   costituire   causa   di
"declassamento" dell'autostrada  in "strada  extraurbana principale",
con  tutte  le  conseguenze   di  ordine  giuridicoeconomico  che  ne
derivano.
  Anche la  delibera dell'Autorita'  garante della concorrenza  e del
mercato  n. 4045  in  data  4 luglio  1996,  in  materia di  soccorso
stradale riconosce che rimane in  capo alle societa' autostradali "il
compito  di  assicurare  il  servizio di  soccorso  sull'intera  rete
autostradale (di  competenza) e con caratteristiche  di continuita'".
(1)
  Tale   compito   spetta   all'Anas  per   le   autostrade   gestite
direttamente.
  Il  regolamento  (v. art.  374  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  495/1992)  da'   facolta'  agli  Enti  proprietari  o
concessionari di autostrade, nel caso che non esercitino direttamente
(in tutto  o in parte) tale  attivita' di affidarla in  concessione a
soggetti autorizzati.
  2. Sull'intera rete  devono essere installate e  tenute in perfetta
efficienza  colonnine  SOS  di  tipo fonico  bicanale  ad  intervalli
regolari e  a distanza di circa  2 km collegate  24 ore su 24  ad una
centrale operativa dell'Ente.
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   (1) (Cfr. n. 44 e n. 48 della delibera).
  Tali colonnine dovranno essere  appositamente contraddistinte con i
segnali  di  cui  all'art.  135  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 495/1992 (Fig. II 305).
  Si ritiene  particolarmente importante  il requisito  della "fonia"
delle  colonnine in  quanto cio'  consente  non solo  agli utenti  di
scegliere, tra i soggetti autorizzati all'effettuazione del soccorso,
quelli di  propria fiducia, ma  anche e soprattutto di  descrivere le
cause  della  richiesta  di  intervento  ed il  tipo  di  veicolo  da
soccorrere. Cio'  e' essenziale  per l'individuazione da  parte della
centrale operativa dell'Ente dell'intervento piu' efficace ed idoneo.
  La  centrale operativa  dell'Ente,  valutando prioritariamente  gli
aspetti della  sicurezza, deve indirizzare la  chiamata nei confronti
del  soggetto autorizzato  che  nella particolare  situazione sia  in
grado di intervenire piu' rapidamente e con attrezzature maggiormente
adeguate.
  Nel caso di piu' centri autorizzati per l'intervento che si trovino
in analoghe  condizioni e l'utente  non abbia espresso  preferenza le
chiamate dovrebbero essere alternate fra di loro in modo perequativo.
  3.  Per soccorso  stradale in  autostrada, ai  fini della  presente
direttiva  si intende  l'intervento  di assistenza  in condizioni  di
sicurezza  ed   il  successivo  recupero  e   trasporto  del  veicolo
incidentato o in avaria fino alla piu' vicina depositeria o sito, ove
sia possibile  custodire il  veicolo o  intervenire per  le eventuali
riparazioni.
  Il soccorso si puo' articolare nelle seguenti attivita':
  a) rimozione  e successivo  trasporto o traino  fino ad  un'area di
servizio o  ad un'officina esterna, corrispondente  alla prima uscita
nel  senso di  marcia  o  eventualmente in  altro  luogo di  deposito
indicato  dalla Polizia  stradale, dei  veicoli rimasti  coinvolti in
incidenti;
  b) trasporto o traino fino alla  prima officina di area di servizio
o  fino  ad  un'officina esterna,  dell'organizzazione  del  soggetto
autorizzato   o   ad   altra   officina   di   fiducia   dell'utente,
corrispondente alla  prima uscita  nel senso  di marcia,  dei veicoli
impossibilitati  a  proseguire  che necessitano  di  riparazioni  non
eseguibili su strada;
  c)  rimozione,  a termini  di  legge,  dei veicoli  abbandonati,  o
comunque in sosta non consentita lungo l'autostrada e sue pertinenze.
  4. Ogni qual volta  gli interventi di cui alle lettere  a), b) e c)
riguardino un veicolo fermo per avaria o incidente sulle carreggiate,
sulle  rampe di  accesso o  di uscita  o nella  corsia di  emergenza,
qualora questa abbia una larghezza inferiore a 3 m, ricorre l'ipotesi
di servizio  pubblico essenziale  come definito dalla  Commissione di
garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146.
  In  tali casi  occorre non  solo garantire  il servizio,  per tutto
l'anno  e  per le  24  ore  anche nelle  giornate  o  negli orari  di
sciopero,   ma  anche,   per   ovvie  ragioni   di  sicurezza   della
circolazione,  provvedere   alla  rimozione  del  veicolo   in  tempi
estremamente ridotti  e con modalita'  di intervento che  tutelino la
sicurezza  sia degli  utenti  da soccorrere  che  degli altri  utenti
dell'autostrada, nonche' degli stessi operatori.
  Sara'  cura  della centrale  operativa  dell'Ente,  nei casi  sopra
definiti e qualificabili come  servizio pubblico essenziale, disporre
immediatamente  l'intervento, prescindendo  dalla facolta'  di scelta
dell'utente, avendo unicamente riguardo all'entita' ed all'ubicazione
sia  delle  strutture  interne  che di  quelle  di  supporto  esterne
autorizzate  in  modo  da  garantire,  in  condizioni  di  sicurezza,
l'effettuazione dell'intervento  stesso con la  massima tempestivita'
e, comunque, entro un tempo tra  la richiesta da parte degli utenti o
degli Organi di polizia e l'arrivo sul luogo dove deve essere rimosso
il veicolo non superiore a 20'.
  Nel caso che i veicoli da  soccorrere abbiano massa superiore a 3,5
t tale tempo puo' essere fissato in 30'.
  Le  ubicazioni  e  le  dotazioni  di personale  e  di  mezzi  delle
strutture  autorizzate   dovranno  tener  conto  delle   esigenze  di
tempestivo  intervento sul  luogo ove  e' localizzato  il veicolo  da
soccorrere, ed  al tempo stesso  dei volumi di traffico  delle tratte
autostradali interessate, delle  caratteristiche del tracciato, delle
distanze dagli accessi e  delle condizioni atmosferiche tipiche della
zona,   delle  statistiche   degli  interventi   e  degli   incidenti
verificatesi negli anni precedenti o di altre peculiari situazioni.
  5.  Ogni  Ente  dovra'  individuare   ed  indicare  negli  atti  di
convenzione con i soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi i
tempi  massimi  nei  quali  di  norma,  tenuto  conto  delle  diverse
tipologie  di   veicoli  da   assistere,  dovra'   essere  effettuato
l'intervento di soccorso.  Detti tempi dovranno tener  conto che, per
gli  interventi  di  emergenza,  non si  devono  superare  le  misure
indicate al n. 4.
  In ogni caso  la distanza tra due strutture  permanenti di soccorso
stradale contigue  dovra' essere  adeguata al  rispetto dei  tempi di
intervento  sopra  indicati,  avvalendosi  anche  degli  insediamenti
all'interno della rete autostradale di competenza, mediante strutture
rese disponibili dall'Ente.
  Dette  strutture  sono  affidate  in  gestione,  salvo  che  l'Ente
gestisca  direttamente  il  servizio  di  rimozione  e  soccorso,  ai
soggetti autorizzati all'attivita' di soccorso.
  6.  Gli  Enti al  fine  di  garantire l'uniformita'  del  servizio,
nell'ambito degli standard di sicurezza, devono accertare l'esistenza
dei   requisiti  prescritti   in   capo   ai  soggetti   richiedenti,
controllandone durante  il periodo di validita'  dell' autorizzazione
il loro  permanere per  tutte le  tratte autostradali  di competenza.
Essi in particolare devono:
  a) verificare l'idoneita' della struttura organizzativa;
  b)   verificare  la   disponibilita'  di   risorse,  di   personale
particolarmente qualificato e di mezzi adeguati al servizio;
  c) stabilire tempi e modalita' di intervento;
  d)  controllare  il  rispetto  dei   tempi  e  delle  modalita'  di
intervento;
  e) accertare la qualita' e  l'identita' degli operatori abilitati a
svolgere il servizio.
  Ogni Ente dovra',  inoltre, individuare ed indicare,  negli atti di
convenzione con i soggetti  autorizzati, l'organizzazione dei mezzi e
del personale  qualificato per il  soccorso, con riguardo  anche alla
identificazione dei carri di  soccorso tramite opportuna colorazione.
Gli  addetti   su  strada   devono  essere   muniti  di   tessere  di
riconoscimento  attestanti  la  loro   qualita'  e  devono  indossare
indumenti tali che li rendano  visibili anche in condizione di scarsa
visibilita'  e devono  essere in  possesso di  tutte le  dotazioni di
sicurezza previste dalla legge n. 626/1994.
  Sulla base delle  presenti direttive, gli Enti  dovranno adeguare i
regolamenti   e  le   convenzioni  con   i  soggetti   autorizzati  e
trasmetterle,  unitamente  all'ubicazione   dei  centri  di  soccorso
stradale esterni  ed interni alla  rete, entro sessanta  giorni dalla
pubblicazione  sulla Gazzetta  Ufficiale  a questo  Ministero per  la
verifica del rispetto degli standard e delle indicazioni.
  Analoga  verifica  sara'   effettuata  anche  sulle  autorizzazioni
concesse dopo l'entrata in vigore  delle presenti direttive, ed a tal
fine gli Enti invieranno dette autorizzazioni entro trenta giorni dal
loro rilascio.
  L'adeguamento della rete di comunicazione fonica mediante colonnine
SOS  dovra'   essere  realizzato   entro  centottanta   giorni  dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  Gli Enti entro il 30 giugno ed  il 31 dicembre di ogni anno, devono
inviare all'Ispettorato  generale per la circolazione  e la sicurezza
stradale del Ministero dei lavori pubblici un rapporto sull'attivita'
di  rimozione contenente  i dati  relativi non  solo alle  operazioni
soccorso ed al rispetto dei tempi di intervento da parte dei soggetti
autorizzati, ma  anche ai controlli  effettuati dagli stessi  Enti al
fine  di verificare  il rispetto,  da  parte di  detti soggetti,  dei
criteri fissati dalla presente direttiva  ed il permanere di adeguati
standard di qualita' e di efficienza del servizio.
   Roma, 24 maggio 1999
                                                 Il Ministro: Micheli
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 180