Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.155 del 5-7-1999)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 887 del 24 ottobre 1979 relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in criminologia clinica; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di quest'Universita'; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 11 febbraio 1999; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto d'autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici sono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nel Titolo XX - Facolta' di medicina e chirurgia - Scuole di specializzazione, gli articoli 248 e 253 relativialla scuola di specializzazione in criminologia clinica sono soppressi e cosi' sostituiti: Art. 248 "La scuola ha due indirizzi: a) indirizzo medico - psicologico e psichiatrico forense, per i laureati in medicina e chirurgia; b) indirizzo sociopsicologico, per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, sociologia, psicologia, lettere, filosofia, scienze dell'educazione. Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di specializzazione. La durata del corso della scuola e' di tre anni. La frequenza e' obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso". Art. 253 "Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in pedagogia, in sociologia, in psicologia, in lettere, in filosofia, in scienze dell'educazione, in numero complessivo non superiore a trenta per i tre anni di corso. L'ammissione avviene mediante concorso per esami e titolo". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 4 giugno 1999 Il rettore: Cossu