MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 28 giugno 1999, n. 3350 

  Istanze di fissazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili  ad uso abitativo (art.  6, legge 9 dicembre  1998, n.
431, e art. 19, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133).
(GU n.155 del 5-7-1999)
 
 Vigente al: 5-7-1999  
 

                                  Ai   presidenti   delle   corti  di
                                  appello
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Gabinetto dell'on. Ministro
                                  All'ufficio legislativo
                                  All'ispettorato generale
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Ufficio del gabinetto
  A decorrere dal  28 giugno 1999 trova applicazione  la procedura di
esecuzione  degli  sfratti nei  comuni  ad  alta tensione  abitativa,
disciplinata  dall'art.  6 della  legge  n.  431/1998 in  materia  di
rilascio  per   finita  locazione  degli  immobili   adibiti  ad  uso
abitativo.
  Al riguardo si rappresenta  che ragioni di ordine logicosistematico
sul  piano  interpretativo  portano   a  concludere  che  l'esenzione
dall'imposta di bollo  e di registro prevista dall'art.  19, comma 1,
della  legge 13  maggio 1999,  n. 133,  che richiama  le disposizioni
dell'art. 57 della  legge 27 luglio 1978, n. 392,  riguarda tutti gli
atti  dei procedimenti  che si  instaurano  in base  alle istanze  di
fissazione  delle  esecuzioni  presentate  dai  conduttori  ai  sensi
dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alle
eventuali opposizioni, senza  tenere conto del limite  di L. 600.000,
richiamato nell'ambito originario  del citato art. 57  della legge n.
392/1978.
  Infatti il  predetto criterio di  valore non sembra  applicabile ai
procedimenti  in   esame,  giacche',  nella  specie,   l'istanza  del
conduttore e'  rivolta esclusivamente alla fissazione  di una diversa
data di  esecuzione del  provvedimento di  rilascio; e  le successive
opposizioni, che vengono  giudicate con le modalita'  di cui all'art.
618 del  codice di procedura  civile, ineriscono soltanto  al decreto
del giudice.
  Nella fattispecie  di cui si tratta  non vi e' quindi  una parte di
rapporto locativo in contestazione cui  si possa fare riferimento per
stabilire il valore della controversia.
  Peraltro il  secondo comma  dell'art. 12  c.p.c., alla  stregua del
quale poteva essere  definito il suddetto valore,  e' stato abrogato,
con  decorrenza dal  30  aprile  1995, dall'art.  89  della legge  26
novembre 1990,  n. 353, come  modificato, da ultimo, dall'art.  3 del
decreto-legge  7  ottobre 1994,  n.  571,  convertito dalla  legge  6
dicembre 1994, n. 673.
  A  cio'  va aggiunto,  sul  piano  logico, che  l'applicazione  del
predetto parametro limitativo vanificherebbe nei  fatti il senso e la
portata del beneficio delle agevolazioni fiscali introdotto dall'art.
19 della legge  n. 133/1999; beneficio che, con  una piu' restrittiva
interpretazione,   riguarderebbe  i   soli  contratti   di  locazione
abitativa con un canone mensile non superiore a L. 50.000 che trovano
scarsa corrispondenza nella realta' dei rapporti locativi.
  Si prega di voler portare a conoscenza dei tribunali dei rispettivi
distretti la presente nota.
                                   Il direttore generale degli affari
                                    civili e delle libere professioni
                                               Hinna Danesi