Istanze di fissazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo (art. 6, legge 9 dicembre 1998, n. 431, e art. 19, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133).(GU n.155 del 5-7-1999)
Vigente al: 5-7-1999
Ai presidenti delle corti di appello e, per conoscenza: Al Gabinetto dell'on. Ministro All'ufficio legislativo All'ispettorato generale Al Ministero delle finanze - Ufficio del gabinetto A decorrere dal 28 giugno 1999 trova applicazione la procedura di esecuzione degli sfratti nei comuni ad alta tensione abitativa, disciplinata dall'art. 6 della legge n. 431/1998 in materia di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo. Al riguardo si rappresenta che ragioni di ordine logicosistematico sul piano interpretativo portano a concludere che l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'art. 19, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che richiama le disposizioni dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, riguarda tutti gli atti dei procedimenti che si instaurano in base alle istanze di fissazione delle esecuzioni presentate dai conduttori ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alle eventuali opposizioni, senza tenere conto del limite di L. 600.000, richiamato nell'ambito originario del citato art. 57 della legge n. 392/1978. Infatti il predetto criterio di valore non sembra applicabile ai procedimenti in esame, giacche', nella specie, l'istanza del conduttore e' rivolta esclusivamente alla fissazione di una diversa data di esecuzione del provvedimento di rilascio; e le successive opposizioni, che vengono giudicate con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di procedura civile, ineriscono soltanto al decreto del giudice. Nella fattispecie di cui si tratta non vi e' quindi una parte di rapporto locativo in contestazione cui si possa fare riferimento per stabilire il valore della controversia. Peraltro il secondo comma dell'art. 12 c.p.c., alla stregua del quale poteva essere definito il suddetto valore, e' stato abrogato, con decorrenza dal 30 aprile 1995, dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673. A cio' va aggiunto, sul piano logico, che l'applicazione del predetto parametro limitativo vanificherebbe nei fatti il senso e la portata del beneficio delle agevolazioni fiscali introdotto dall'art. 19 della legge n. 133/1999; beneficio che, con una piu' restrittiva interpretazione, riguarderebbe i soli contratti di locazione abitativa con un canone mensile non superiore a L. 50.000 che trovano scarsa corrispondenza nella realta' dei rapporti locativi. Si prega di voler portare a conoscenza dei tribunali dei rispettivi distretti la presente nota. Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni Hinna Danesi