Istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto.(GU n.158 del 8-7-1999)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO Visti gli articoli 53, comma 1, lettera b), 65, 67, comma 1, lettera b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in forza dei quali la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni di questo Comitato, disposizioni di carattere generale, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nei confronti di banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 107; Vista la propria delibera del 29 marzo 1994 di disciplina di centralizzazione dei rischi affidato alla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 53, comma 1, lettera b), 65, 67, comma 1, lettera b) e 107, comma 2 del richiamato testo unico; Visto il provvedimento del 10 agosto 1995 con il quale la Banca d'Italia ha individuato gli intermediari finanziari tenuti a partecipare al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia; Considerato che l'affidamento alla Banca d'Italia del servizio di centralizzazione dei rischi trae origine dall'esigenza di fornire agli intermediari elementi informativi sugli affidamenti di importo significativo concessi alla clientela e di contribuire, per tale via, ad accrescere la stabilita' del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso; Considerato che l'evoluzione del settore creditizio e finanziario rende necessario includere tra le misure di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni un sistema di rilevazione degli affidamenti di importo minore rispetto a quelli censiti dalla centrale dei rischi; Considerata l'opportunita' e la rilevanza generale di un'iniziativa volta ad assicurare una migliore valutazione del merito creditizio della clientela ed anche al fine di arricchire le conoscenze statistiche sulle disfunzioni del credito; Considerato che per garantire l'agevole disponibilita', la completezza e l'affidabilita' delle informazioni da trattare appare necessario che il sistema di rilevazione dei rischi sia gestito da un unico soggetto, al quale tutti gli intermediari devono obbligatoriamente comunicare le informazioni stesse; Considerata l'esigenza che tale sistema, in quanto predisposto per la circolazione di dati ed informazioni connesse con l'attivita' creditizia e finanziaria, sia espressione dello stesso settore creditizio e finanziario e sia individuato in un soggetto che dispone di infrastrutture tecniche adeguate alla sicura conservazione dei dati ed alla loro trasmissione attraverso un'unica rete a copertura nazionale; Preso atto che la Societa' interbancaria per l'automazione (S.I.A.) S.p.a., tenendo conto anche delle determinazioni assunte dall'ABI con delibera del 17 febbraio 1999, e' l'unico ente cui puo' essere allo stato affidata la gestione del sistema centralizzato di rilevazione dei rischi, in quanto societa' di emanazione del mondo creditizio e finanziario che gia' fornisce agli intermediari il supporto operativo a numerosi progetti di automazione dell'attivita' creditizia e finanziaria; che e' provvista delle infrastrutture necessarie per effettuare la rilevazione dei rischi creditizi; che gestisce in via esclusiva il servizio di connessione telematica interbancaria e che fornisce, infine, servizi di supporto all'assolvimento di funzioni proprie della Banca d'Italia; Sulla proposta della Banca d'Italia; Delibera: 1. E' istituito un sistema centralizzato di rilevazione, gestito dalla Societa' interbancaria per l'automazione (S.I.A.) S.p.a., relativamente ai rischi creditizi di importo inferiore al limite minimo di censimento previsto per la suddetta centrale dei rischi e superiore al limite massimo stabilito per le operazioni di credito al consumo, con esclusione dei crediti classificati a sofferenza. 2. Le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13, le societa' finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e b), e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia sono tenuti a comunicare al sistema centralizzato di rilevazione i dati relativi alle esposizioni creditizie nei confronti di ciascun cliente rientranti nei limiti di cui al punto 1. 3. Gli intermediari partecipanti ricevono dal gestore del sistema di rilevazione i dati relativi ai rischi creditizi complessivamente censiti a nome di ciascun cliente dagli stessi segnalato, senza indicazione dell'identita' degli intermediari segnalanti; gli intermediari possono chiedere al gestore stesso i dati relativi all'esposizione creditizia di soggetti dai quali abbiano ricevuto richieste di affidamento; 4. La rilevazione delle posizioni di rischio e la loro comunicazione agli intermediari devono essere effettuate secondo procedure conformi a quelle previste per la centrale dei rischi della Banca d'Italia. 5. Il servizio centralizzato di rilevazione dei rischi di cui al punto 1 e' effettuato sulla base di una convenzione obbligatoria per gli intermediari partecipanti, il cui testo dovra' prevedere il rispetto, nello svolgimento del servizio, delle disposizioni di cui al punto 6 e delle seguenti condizioni e modalita': le tariffe applicate dal gestore per il servizio reso devono essere determinate avendo riguardo principalmente all'esigenza di recuperare i costi del servizio stesso; tutti i dati personali rilevati dal gestore devono essere trattati anche dagli intermediari partecipanti esclusivamente per finalita' di rilevazione del rischio creditizio. La Banca d'Italia, sentito il garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti relativi al trattamento di tali dati, emana le istruzioni necessarie per l'attuazione della presente delibera e ne verifica il rispetto. A tal fine gli intermediari sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia le informazioni e i dati relativi, ivi compresi quelli riguardanti lo svolgimento del servizio da parte del gestore. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 1999 Il Presidente: Ciampi