Autorizzazione all'organismo "ISET - Istituto servizi europei tecnologici", in Concordia, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.(GU n.159 del 9-7-1999)
IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Vista l'istanza presentata dall'organismo ISET - Istituto servizi europei tecnologici - con sede legale in via Ciro Menotti n. 10 - 41033 Concordia (Modena); Visto il verbale di accertamento del 10 maggio 1999 dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio e dell'artigianato di Bologna; Considerato che l'organismo ISET - Istituto servizi europei tecnologici, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE; Decretano: 1. L'organismo "ISET - Istituto servizi europei tecnologici" via Ciro Menotti, n. 10 - 41033 Concordia (Modena) - e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere A) e B), della direttiva 89/392/CEE: A) Macchine: 1) Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate. 1.1) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile. 1.2) Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale. 1.3) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale. 1.4) Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale. 2) Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 3) Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno. 4) Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate. 5) Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate. 6) Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 7) Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate. 8) Seghe a catena portatili da legno. 9) Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s. 10) Ponti elevatori per veicoli. B) Componenti di sicurezza: 1) Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS). 2) Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS). 2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE. 3. Copia dei certificati emessi e' inviata con periodicita' trimestrale all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art. 2. 1. La presente autorizzazione ha validita' quinquennale. 2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata. 3. Nei casi di particolare gravita', si procede alla revoca della presente autorizzazione. 4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per il periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 30 giugno 1999 Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro Ferraro