MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 giugno 1999 

  Autorizzazione  all'organismo  "ISET  -  Istituto  servizi  europei
tecnologici",  in  Concordia,  ad   emettere  certificazione  CEE  di
rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.
(GU n.159 del 9-7-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                    del Ministero dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       dei rapporti di lavoro
                      del Ministero del lavoro
                     e della previdenza sociale
  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana,
supplemento  ordinario n.  146 del  6 settembre  1996; di  attuazione
delle  direttive   89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE   e  93/68/CEE
concernenti il  ravvicinamento delle legislazioni degli  stati membri
relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
  Vista la  direttiva 16 settembre 1998  del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione da  produrre per  l'autorizzazione degli  organismi di
certificazione CE;
  Vista l'istanza  presentata dall'organismo ISET -  Istituto servizi
europei tecnologici  - con sede  legale in via  Ciro Menotti n.  10 -
41033 Concordia (Modena);
  Visto il  verbale di accertamento  del 10 maggio  1999 dell'Ufficio
provinciale  dell'industria e  del  commercio  e dell'artigianato  di
Bologna;
  Considerato  che  l'organismo  ISET   -  Istituto  servizi  europei
tecnologici, ha  dichiarato di  soddisfare ai  criteri minimi  per la
notifica degli organismi di certificazione CE;
                             Decretano:
  1. L'organismo  "ISET -  Istituto servizi europei  tecnologici" via
Ciro Menotti,  n. 10 - 41033  Concordia (Modena) - e'  autorizzato ad
emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti essenziali di
sicurezza per i seguenti prodotti  di cui all'allegato IV, lettere A)
e B), della direttiva 89/392/CEE:
   A) Macchine:
  1) Seghe  circolari (monolama e  multilama) per la  lavorazione del
legno e di  materie assimilate o per la lavorazione  della carne e di
materie assimilate.
  1.1)  Seghe  a   utensile  in  posizione  fissa   nel  corso  della
lavorazione, a tavola  fissa con avanzamento manuale del  pezzo e con
dispositivo di trascinamento amovibile.
  1.2)  Seghe  ad  utensile  in   posizione  fissa  nel  corso  della
lavorazione, a tavola - cavalletto  o carrello a movimento alternato,
a spostamento manuale.
  1.3)  Seghe  a   utensile  in  posizione  fissa   nel  corso  della
lavorazione, dotate di un  dispositivo di trascinamento meccanico dei
pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.
  1.4)  Seghe  ad utensile  mobile  nel  corso della  lavorazione,  a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.
  2) Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
  3) Piallatrici  su una faccia a  carico e/o scarico manuale  per la
lavorazione del legno.
  4) Seghe  a nastro,  a tavola fissa  o mobile, e  seghe a  nastro a
carrello mobile, a carico e/o  scarico manuale per la lavorazione del
legno e di  materie assimilate e per la lavorazione  della carne e di
materie assimilate.
  5) Macchine combinate dei tipi di cui ai  punti da 1 a 4 e al punto
7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
  6) Tenonatrici  a mandrini multipli  ad avanzamento manuale  per la
lavorazione del legno.
  7)  Fresatrici ad  asse verticale,  ad avanzamento  manuale per  la
lavorazione del legno e di materie assimilate.
   8) Seghe a catena portatili da legno.
  9) Presse, comprese le piegatrici,  per la lavorazione a freddo dei
metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro
possono avere una corsa superiore a  6 mm e una velocita' superiore a
30 mm/s.
   10) Ponti elevatori per veicoli.
   B) Componenti di sicurezza:
  1)  Strutture di  protezione  contro il  rischio di  capovolgimento
(ROPS).
  2) Strutture di  protezione contro il rischio di  cadute di oggetti
(FOPS).
  2. La  certificazione CEE  di cui al  precedente comma  deve essere
effettuata secondo  le forme,  modalita' e procedure  stabilite nella
direttiva  89/392/CEE  e  nelle relative  modifiche  e  aggiornamenti
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3.  Copia  dei  certificati  emessi  e'  inviata  con  periodicita'
trimestrale all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
                               Art. 2.
  1. La presente autorizzazione ha validita' quinquennale.
  2.  Nel caso  di accertata  inadeguatezza delle  capacita' tecniche
dell'organismo autorizzato, la  presente autorizzazione viene sospesa
con  effetto   immediato,  dandosi   luogo  al  controllo   di  tutta
l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata.
  3. Nei casi  di particolare gravita', si procede  alla revoca della
presente autorizzazione.
  4.  Gli  estremi  delle certificazioni  rilasciate  sono  riportate
nell'apposito   registro   vidimato  dall'Ispettorato   tecnico   del
Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
  5.  Tutti gli  atti relativi  all'attivita' di  certificazione, ivi
compresi i rapporti di prova  devono essere conservati per il periodo
non  inferiore a  cinque  anni. L'Ispettorato  tecnico del  Ministero
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato ed il Ministero del
lavoro  e della  previdenza sociale  si riservano  la verifica  della
permanenza dei requisiti per la certificazione.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 30 giugno 1999
                                    Il direttore generale
                       per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                                          Visconti
Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
       Ferraro