MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 1999 

  Concessione dei  benefici agevolativi alla Sem  Industriale S.r.l.,
in Chieti, per il pagamento del carico di imposta.
(GU n.160 del 10-7-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1998,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a), della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art.  3 del decreto legislativo  n. 80, del 31  marzo 1998,
che ha sostituito  l'art. 3 del decreto legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza prodotta in data 7 maggio 1998, con la quale la Sem
Industriale S.r.l., con sede in Chieti, ha chiesto l'applicazione dei
benefici  previsti  dall'art.  19,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,  n.  602,  per  il
pagamento  del  carico di  imposta  dovuto  in base  a  dichiarazione
afferente gli anni  1992-93, iscritto nei ruoli  posti in riscossione
alla scadenza di  settembre 1996, per l'importo  di lire 273.449.160,
adducendo  di trovarsi,  allo stato  attuale, nell'impossibilita'  di
corrispondere   il   predetto   importo,  ma   di   poter   adempiere
l'obbligazione   tributaria   previo  accoglimento   delle   avanzate
richieste;
  Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo,
tenuto  anche  conto  dell'avviso   espresso  dagli  organi  all'uopo
interpellati, ha  manifestato parere favorevole alla  concessione del
richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la
necessita' di  salvaguardare i  livelli occupazionali e  assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Considerato  che la  societa' ha  chiesto di  poter dilazionare  il
carico rideterminato in cinque rate;
  Considerato che a  fronte di un versamento di un  acconto pari a L.
47.003.000, il carico residuo ammonta a L. 226.446.160;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973  che, per  carichi  di imposte  dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuto  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E' accolta l'istanza prodotta dalla Sem Industriale S.r.l. tendente
ad  ottenere i  benefici  previsti dall'art.  19,  quarto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Sull'importo residuo dovuto dalla  Sem Industriale S.r.l., a titolo
di  imposta, devono  essere  tempestivamente irrogate  ed iscritte  a
ruolo  le  eventuali sanzioni,  la  cui  riscossione, pero',  va  poi
sospesa  fino  al puntuale  adempimento  di  quanto disposto  con  il
presente decreto; in tal caso  tale ruolo sara' oggetto di tempestivo
provvedimento di sgravio. Nel contempo la sezione staccata di Chieti,
fermo restando la debenza degli  interessi per ritardata iscrizione a
ruolo di cui all'art. 20  del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, determina il carico tributario calcolando,
sull'ammontare della  sola imposta, agli interessi  sostitutivi nella
misura del  9% annuo,  a decorrere dal  giorno successivo  al termine
fissato per la presentazione della  dichiarazione annuale e fino alla
data di scadenza della prima o unica rata del ruolo.
  Il carico  cosi' come rideterminato, che  tiene conto dell'imposta,
degli interessi  per ritardata iscrizione  a ruolo e  degli interessi
sostitutivi  del 9%  annuo e'  ripartito in  cinque rate  a decorrere
dalla scadenza di giugno 1999.
  Nel  provvedimento  di  esecuzione va  riportato  l'intero  importo
dovuto  e  sullo  stesso  calcolato l'ammontare  degli  interessi  di
prolungata rateazione, ai sensi  dell'art. 21, del decreto Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973, n.  602;  la  citata  sezione
staccata provvedera',  altresi', a  tutti gli adempimenti  di propria
competenza che si rendessero necessari.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate per  l'Abruzzo, ove vengano a cessare  i presupposti in
base  ai  quali  e'  stata  concessa,  ovvero  sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata  dalla ditta,  con il  ricalcolo  degli interessi  di cui  al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza ovvero della revoca.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1999
                                        Il direttore generale: Romano